INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 7.6.2006 n° 78)
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OGGETTO: |
Gestione previdenziale degli
esercenti attività commerciali. Obbligo di iscrizione dei
coadiutori familiari. |
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SOMMARIO: |
Precisazioni in ordine alla
sussistenza dell’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari di titolari
d’impresa non iscrivibili alla Gestione |
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A seguito dell’emanazione
della circolare n. 70 del 26 aprile 2004, concernente l’obbligo assicurativo
dei coadiutori familiari dei farmacisti, alcune strutture periferiche
dell’Istituto hanno chiesto di conoscere se il predetto obbligo assicurativo
sia configurabile, sempre nel caso in cui il titolare non sia iscrivibile
alla Gestione, in riferimento a qualsivoglia attività del commercio, del turismo
e dei servizi, ancorché manchi una formale preposizione del coadiutore. Si fa riferimento, in
particolare, alle ipotesi nelle quali, mentre il titolare d’impresa non é in
possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione – ad esempio dedicandosi ad
altra attività con carattere di abitualità e prevalenza - un parente o affine
entro il terzo grado del medesimo titolare partecipa al lavoro aziendale con
tutti i requisiti di legge. A tal proposito questa
Direzione ritiene che, allorquando il familiare coadiutore partecipi
all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile
un rapporto di lavoro dipendente, il medesimo coadiutore abbia diritto, anche
in assenza di obbligo di iscrizione del titolare, alla tutela previdenziale prevista
per tale categoria di lavoratori. Conseguentemente, in tali
fattispecie, l’imprenditore sarà iscritto quale titolare non attivo, ai soli
fini dell’imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari,
secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale. Si consideri, al riguardo, che
:
In tale contesto, tenuto anche
conto della riforma della disciplina relativa al settore commercio di cui al
decreto legislativo n. 114/1998, ogni diversa interpretazione rivolta ad
escludere la tutela assicurativa dei lavoratori in questione in qualità di
coadiutori familiari di titolari non attivi - una volta accertata
l’insussistenza del rapporto di lavoro dipendente - non appare sostenibile,
anche perché determinerebbe una lacuna nella tutela pensionistica dei
lavoratori, non altrimenti colmabile con gli strumenti apprestati
dall’ordinamento previdenziale.
Il Direttore Generale
Crecco |