INPS
Direzione Centrale Entrate
Roma, 07-05-2012
Messaggio n. 7751
OGGETTO:
Gestione separata – Titolo di rivalsa - Precisazioni.
Giungono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in
merito all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa),
di cui all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 (nota 1).
Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui
all’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 -
, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e
diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati
al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato
ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti
definitivi.
Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via
definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per
cento dei compensi lordi.
Come già indicato nella circolare n. 112 del 25.5.1996 la norma
attribuisce titolo e non obbligo di addebito; pertanto il
professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di
uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane
contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria
contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente
paghi o meno la rivalsa.
La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra
cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al
pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente
parte di studio associato.
Si ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a
tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti
solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo
integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai
titolari di trattamento pensionistico. Infatti in sede di fatturazione
delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva,
che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo
dovuto nel modello unico annuale.
La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non
è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta
sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui
all’art. 2, co. 18. legge 335/1995.
Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura
(rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al
prelievo alla fonte di cui all’art. 25 del DPR 600/73 e concorre a
formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 13 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 così come precisato nella
Risoluzione del 11/07/1996 n. 109 del Ministero delle Finanze
dipartimento delle Entrate.
Il Direttore Generale
Nori
Nota 1: Art. 1 co. 212 legge 662/96
“Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi”