INPS
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04-05-2012
Messaggio n. 7597
OGGETTO:
Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo
sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di
secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010
(Circolare 51/2012).
Con la circolare n.51 del 30/03/2012 sono stati illustrati i contenuti
del beneficio contributivo previsto dalla legge n.247/2007 e fornite,
altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio relativamente
agli importi corrisposti nell’anno 2010.
Con messaggio n. 5880 del 3/04/2012 sono state trasmesse le specifiche
tecniche per la compilazione dei flussi XML contenenti molteplici
domande di ammissione al beneficio in oggetto.
Con successivo messaggio n. 6454 del 13/04/2012è stato fornito il
manuale utente della procedura in oggetto ed è stata avviata una fase
sperimentale per
l‘acquisizione e l’invio delle domande di sgravio.
La circolare e i messaggi succitati sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto
www.inps.it all’interno della sezione “Informazioni” –“Aziende,
consulenti e professionisti” – “Sgravi contrattazione II livello 2010”.
Si comunica che dalle ore 15 del giorno 7/05/2012 alle ore 23 del
3/6/2012 potranno essere trasmesse via internet - sia singolarmente che
tramite i flussi XML- le domande utili a richiedere lo sgravio per
l’anno 2010.
L’applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all’interno
della sezione Servizi on line del sito www.inps.it.
I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura sono indicati nel paragrafo 9 della circolare 51 del 30/03/2012.
Riguardo ad alcune richieste di precisazioni pervenute durante la fase sperimentale, si puntualizza quanto segue:
il beneficio segue una logica di “cassa” con la conseguenza che
potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi –
collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel
periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010;
nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi
incidenza sul medesimo anno 2010, vanno proposte separate domande
riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
laddove, nel corso del 2010, sia stato corrisposto un premio riferito
ad un contratto scaduto entro il 2009, ai fini della richiesta di
sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del
contratto;
nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) -
che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c.
– con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio
dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini
della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il
beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni
complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte
erogate dal precedente datore di lavoro;
nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata
realizzata una operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di
azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. -
senza l’estinzione del soggetto cedente - sarà quest’ultimo a
richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in
detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di
accesso allo sgravio dovrà in ogni caso essere proposta da un solo
soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con
riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;
le aziende – che, nel corso del 2010, hanno provveduto a corrispondere
premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle
more, hanno sospeso/cessato l’attività - potranno, comunque,
richiedere l’incentivo;
con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni
di cui alla legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo
contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini
della determinazione del tetto del 2,25% - entro cui può operare lo
sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo;
le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo
sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo
livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni
cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori
somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di
somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003, pone
gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli adempimenti
di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società
controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio
riferite alla medesime società.