INPS
Direzione Centrale delle Entrate
Contributive Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
(Circolare 19.5.2006 n° 73)
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OGGETTO: |
Legge
23 dicembre 2005 n. 266. Commi 361 e 362. Riduzione contributiva di un punto
percentuale. Precisazioni. Istruzioni contabili |
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SOMMARIO: |
Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della riduzione del
costo del lavoro prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2006. |
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1) Premessa. La legge 23 dicembre 2005 n.
266 (Finanziaria 2006), ai commi 361 e 362, ha introdotto - come noto - dal 1
gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di
lavoro alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"
ex articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura massima di un
punto percentuale. La materia è stata
disciplinata con circolare n. 3 del 5 gennaio 2006. In sede di prima applicazione
della norma, non sono stati ammessi al beneficio di cui trattasi i datori di
lavoro non tenuti al versamento della contribuzione per assegni per il nucleo
familiare. L’argomento, tuttavia, è stato
oggetto di ulteriori e successivi approfondimenti con i Ministeri del Welfare
e dell’Economia e delle Finanze. Da una interpretazione
sistematica delle disposizioni normative recate, rispettivamente, dai commi
361 e 362, sono emersi i seguenti principi: -
il beneficio contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro
tenuti al versamento dei contributi alla gestione di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88; -
nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali
l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in
misura inferiore a un punto percentuale, il beneficio della riduzione
contributiva opera a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali
dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, prioritariamente
considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. In tale ultima fattispecie,
secondo gli orientamenti espressi dai sopraindicati Dicasteri, devono
considerarsi rientranti anche quei datori di lavoro - appartenenti a settori
destinatari della disciplina CUAF - che, tuttavia, sono esonerati dal versamento
della relativa contribuzione perché provvedono direttamente alla erogazione,
ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai
minimi stabiliti per legge (ONLUS, associazioni sindacali, associazioni di
categoria, partiti politici), nonché le aziende operanti all’estero in paesi
con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale. Parimenti, sono ammessi
all’esonero contributivo, i giornalisti iscritti all’INPGI ed i titolari di
un rapporto di lavoro artistico non dipendente (1), per i quali è dovuta
all’Istituto la sola contribuzione per il finanziamento dell’indennità
economica di maternità. Per tali ultimi soggetti,
relativamente a quanto di competenza INPS, la riduzione sarà ovviamente
limitata alla contribuzione di maternità versata. Quest’ultima, quindi, a
seguito del combinato disposto delle previsioni di cui alle leggi n. 388/2000
e n. 266/2005, risulterà, così, azzerata. Rimane confermata l’esclusione
dalla disposizione agevolativa in oggetto per le Amministrazioni dello Stato
e per gli Enti pubblici non soggetti, in genere, alla disciplina della CUAF
(2). In tal senso devono
considerarsi modificate le precedenti disposizioni fornite in con la
circolare n. 3/2006. 2) Modalità di
compilazione del DM10/2. Ai fini dell’ordinaria
fruizione della riduzione contributiva in argomento, resta confermato
l’utilizzo delle modalità illustrate nella circolare n. 115 del 10 novembre
2005 (nettizzazione dei contributi). I datori di lavoro, quindi,
provvederanno ad indicare direttamente la contribuzione dovuta, già al netto
della riduzione contributiva spettante. 2.1) Particolarità. Nelle particolari ipotesi in
premessa descritte, in cui gli esoneri contributivi determinano una totale
assenza di contribuzione, i datori di lavoro provvederanno in ogni caso ad
esporre i dati nel DM10/2, indicando zero nel campo “somme a debito del
datore di lavoro” e valorizzando come da consueta prassi gli altri punti. 3) Recupero della
contribuzione versata. I datori di lavoro che non
hanno fruito della misura agevolativa in argomento, in quanto in precedenza
esclusi, potranno recuperare l’esonero loro spettante. A tal fine, opereranno come
segue: -
determineranno l’ammontare della riduzione di competenza che non
potrà essere riferita a periodi precedenti “gennaio 2006”; -
riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2,
facendolo precedere dalla dicitura “rec. agev. Legge 266/2005” e dal codice
di nuova istituzione “L214”. L’operazione di recupero potrà
essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione
della presente circolare (3). 4) Adempimenti a cura
delle Sedi. Eventuali note di rettifica
emesse dalla procedura di controllo delle denunce contributive, saranno
definite dalle Sedi alla luce di quanto precisato nella presente circolare. 5) Istruzioni contabili. Ai fini della rilevazione contabile del recupero da
parte dei datori di lavoro esclusi in primo momento dall’esonero contributivo
in questione, le somme esposte a tale titolo nei modd. DM10/2 nel quadro “D”
con il codice “L214” devono essere imputate ai conti GAW 37/178 (competenza
anno in corso) e GAW 37/118 (competenza anni precedenti), già istituiti con
il messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006.
Il Direttore Generale
Crecco (1) Si ribadisce, con
l’occasione, che la contribuzione INPS riferita ai titolari di un rapporto di
lavoro artistico non dipendente deve essere assolta su un’apposita posizione
contributiva contraddistinta dal c.a .“1M”. (2) Fanno eccezione le Aziende
speciali ex lege n. 142/1990 soggette alla disciplina CUAF ed il Ministero di
Grazia e Giustizia (soggetto alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati. (3) Delibera n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M.
7/10/1993. |