Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 07/05/2012
Circolare n. 64
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.6
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
delle imprese assicuratrici.
Quadro normativo e prime istruzioni relative alla liquidazione
dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere
al personale delle imprese assicuratrici. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
PARTE PRIMA
1. Quadro normativo
PARTE SECONDA
2.1 Finalità e interventi del Fondo in via straordinaria
2.2 Requisiti per l’accesso al Fondo
2.3 Adempimenti a carico delle Aziende
2.4 Adempimenti a carico delle sedi INPS
2.5 Presentazione della domanda
2.6 Salvaguardia
2.7 Scadenza Fondo
PARTE TERZA
3.1 Procedure di liquidazione
3.2 Modalità di calcolo
3.3 Contributi sindacali
3.4 Pagamento
3.5 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
3.6 Erogazione in unica soluzione
3.7 Regime tributario
3.8 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno
3.9 Cumulabilità
3.10 Istruzioni contabili
PARTE PRIMA
1. Quadro normativo
L’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre1996
haprevisto per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un
sistema di ammortizzatori sociali, misure di politiche attive di
sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi.
Il decreto ministeriale n. 477 del 27 novembre 1997, nel delineare i
principi e i criteri generali di attuazione delle politiche previste
dalla legge n. 662/1996, rinvia ai contratti collettivi nazionali la
definizione di principi e criteri direttivi specifici per la
costituzione, nel proprio ambito di riferimento, di appositi Fondi
finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
Con i contratti collettivi nazionali sottoscritti da ANIA e FIBA CISL,
FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA, UILCA e FISAI il 17 e il 19 settembre 2007,
e con i successivi accordi sindacali nazionali del 9 ottobre e dell’11
dicembre 2009, è stato raggiunto un protocollo d’intesa per
l’istituzione di un apposito Fondo di sostegno al reddito, ed è stato
convenuto di istituire presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale delle imprese
assicuratrici».
In data 21 gennaio 2011 è stato emanato dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il decreto n. 33 - pubblicato sulla GU n. 73 del 30 marzo 2011
- con cui è stato istituito presso l’INPS il Fondo di sostegno, ed
approvato il relativo Regolamento.
PARTE SECONDA
2.1) Finalità e interventi del Fondo in via straordinaria
Il Fondo ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei
confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto
collettivo nazionale di settore - personale amministrativo e quello
addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, esclusi i
dirigenti, i portieri e il personale ausiliario le cui prestazioni
abbiano carattere occasionale o saltuario e il personale dipendente da
imprese che hanno invocato l’articolo 2 dello statuto ANIA – coinvolti
in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di
riorganizzazione aziendale.
Il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari per il
sostegno al reddito, in forma rateale, in favore dei lavoratori che si
trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la
fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, entro un
periodo massimo di cinque anni (60 mesi), e il cui rapporto di lavoro
si risolva secondo le modalità previste dagli accordi aziendali, di cui
al comma 1, articolo 8, del Regolamento di istituzione del Fondo.
2.2) Requisiti per l’accesso al Fondo
L’assegno straordinario è erogato su richiesta del datore di lavoro, per tredici mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l'erogazione della pensione INPS, entro il predetto periodo massimo di permanenza nel Fondo.
Il Regolamento del Fondo non individua requisiti specifici per
l’accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al
perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il
conseguimento della pensione al termine del periodo di fruizione
dell’assegno.
Il diritto deve essere verificato – alla data di presentazione della
domanda - con riferimento ai requisiti pensionistici previsti dalla
normativa in vigore al momento della data di scadenza dell’assegno
straordinario.
Come illustrato al punto 2 del messaggio n. 38281 del 21 novembre 2005,
non è possibile accogliere la domanda di assegno straordinario,
finalizzato alla pensione di anzianità/anticipata, nel caso in cui il
lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno
ordinario di invalidità.
Durante il periodo di erogazione della prestazione straordinaria,
compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei
requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il
perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla competente
gestione assicurativa obbligatoria la relativa contribuzione correlata.
Il valore dell’assegno straordinario è pari all'importo del trattamento
pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al
momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell'anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa.
2.3) Adempimenti a carico delle aziende
L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda
iscritta al Fondo di solidarietà di settore, è subordinato
all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge
previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ovvero delle procedure concordate a livello aziendale
finalizzate all’esodo volontario.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla sede INPS competente il progetto di
accesso alla prestazione straordinaria, ovvero l’accordo sindacale che
individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le
modalità di esodo del personale dipendente in possesso dei requisiti
che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la
sede INPS presso la quale devono essere versati i contributi a
copertura degli assegni straordinari.
All’azienda esodante è richiesta la compilazione della dichiarazione
“Allegato 1” da trasmettere alla sede INPS che ha in carico la
posizione aziendale (individuata sulla base della matricola
dell’azienda).
Esperite le predette formalità, l’azienda presenta alla sede INPS
competente in base alla residenza del lavoratore le domande di assegno
straordinario dei singoli lavoratori.
2.4) Adempimenti a carico delle sedi INPS
La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la
documentazione relativa agli accordi, procede alla fase
istruttoria avendo cura di controllare che l’azienda richiedente
l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risulti
iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà, ovvero che alla stessa
sia stato attribuito il rispettivo codice di autorizzazione “2V”.
La medesima sede provvede a comunicare tempestivamente alla direzione centrale pensioni:
La direzione centrale pensioni trasmette copia dell’accordo aziendale al comitato amministratore, che con propria delibera approva il piano di esodo della singola azienda.
Successivamente, la direzione centrale pensioni attribuisce all’azienda apposito codice identificativo.
2.5) Presentazione della domanda
Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere
presentate dai datori di lavoro interessati entro 10 anni dalla data di
entrata in vigore (14 aprile 2011) del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
Pertanto, il periodo di possibile erogazione della prestazione
straordinaria è ricompreso tra il 1° maggio 2011 e il 1°
aprile2021. Inquesto arco temporale è poi il singolo accordo aziendale
a disciplinare l’esodo dei lavoratori in esubero di ciascuna società,
individuando la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto
all’assegno straordinario possono essere considerati anche i periodi
contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la
regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE,
Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di
contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla
normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni
bilaterali.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS
(coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei
contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del
diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni
della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha
contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti
contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi
eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni
assicurative devono essere computati una sola volta.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario
viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini
dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da2 a4 dell’articolo 5
del Regolamento del Fondo, si deve tenere conto della complessiva
anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta
dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore la sede INPS di competenza provvede a rilasciare tempestivamente l’estratto contributivo.
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale,
redatta secondo il fac-simile allegato, deve essere sottoscritta dal
lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, e deve riportare i
dati identificativi dell’azienda, e le informazioni relative ai dati
anagrafici e contributivi del lavoratore esodato.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante direttamente
alla sede INPS individuata in base al criterio della residenza del
lavoratore.
La sede INPS verifica l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso
alla prestazione straordinaria con riferimento alla normativa vigente
al momento della presentazione della domanda. La sede INPS deve
prontamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali
discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto
verificato dalla Sede medesima.
Si evidenzia, peraltro, che la liquidazione del trattamento
pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in
vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di solidarietà.
2.6) Salvaguardia
Il Regolamento del Fondo ha previsto al comma 3 dell’articolo 5 una
salvaguardia per i soggetti titolari di assegno straordinario a carico
del Fondo, nel caso in cui intervengano modifiche normative che
innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, che
consente di prorogare l'erogazione dell'assegno ed il versamento del
contributo ad esso correlato oltre il limite sancito dei sessanta mesi
e fino alla maturazione dei requisiti pensionistici richiesti.
2.7) Scadenza Fondo
Il Fondo scade il 14 aprile 2021, trascorsi 10 anni dalla data di
entrata in vigore del decreto istitutivo, come previsto dall’articolo
13 del Regolamento.
PARTE TERZA
3.1) Procedure di liquidazione
La sede INPS competente per la liquidazione (sede individuata in base
al criterio della residenza del lavoratore), verificato il rispetto dei
requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione,
provvede alla sua erogazione.
Gli assegni sono liquidati con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, senza
soluzione di continuità.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 029, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO”.
In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per la
liquidazione e la gestione degli assegni straordinari, si fa riserva di
successive comunicazioni.
3.2) Modalità di calcolo
L’articolo 10, comma 9, del Regolamento del Fondo stabilisce che il
Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno
del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità
utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe
all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei
periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione
correlata.
In particolare, per i lavoratori che possono conseguire la pensione
anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari
alla somma dei seguenti importi:
per i lavoratori che possono conseguire la pensione
di vecchiaia prima della pensione anticipata, il valore dell’assegno è
pari alla somma dei seguenti importi:
In entrambi i casi, l’anzianità posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere aumentata del periodo per il quale l’azienda versa in suo favore la contribuzione correlata.
Si evidenzia inoltre che:
Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate esclusivamente trattenute erariali, trattenute per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non possono, quindi, essere concesse rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, i cui oneri devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Gli assegni sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso
di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione
indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della
contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il
periodo di assegno.
3.3) Contributi sindacali
Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni
sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno
la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a
favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il
contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta
l’istituzione del Fondo.
Si fa riserva di successive istruzioni in merito.
3.4) Pagamento
Il pagamento degli assegni straordinari è corrisposto per 13 mensilità
ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS,
in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo
giorno bancabile di ciascun mese.
3.5) Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata
agli interessati, unitamente al certificato necessario per
riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni
relative alla pagamento ed alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Entro il mese di scadenza dell’assegno, il lavoratore ha l’onere di
presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo
prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione, pena la
mancata erogazione della pensione.
3.6) Erogazione in unica soluzione
Su richiesta del lavoratore l’assegno straordinario può essere
corrisposto in unica soluzione (articolo 5, comma 4, del Regolamento
del Fondo).
In tale caso l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo
corrispondente al 65% dell'importo complessivo, attualizzato sulla base
del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla
data di esercizio dell'opzione.
La contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata.
Anche in questo caso è comunque necessario che sussistano in capo al
lavoratore gli stessi requisiti previsti per l’accesso alla prestazione
straordinaria in forma rateale.
In particolare, i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il
conseguimento della pensione devono essere perfezionati entro e non
oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo (60 mesi).
3.7) Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma
rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria
(nota dell’ Agenzia Entrate prot. n. 954-163765/2011).
Di conseguenza, sull’assegno viene attribuita d’ufficio – ove spettante – la detrazione per lavoro dipendente.
Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della
presentazione della relativa richiesta, ai sensi dall’articolo 23 del
DPR n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall’articolo 1, comma
221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta alla
tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi
dell’articolo 19 TUIR (articolo 17 del vecchio TUIR).
3.8) Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Il finanziamento degli assegni è assicurato dal contributo
straordinario, versato dal datore di lavoro e relativo ai soli
lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi,
determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli
assegni straordinari erogati e della contribuzione correlata (articolo
6, comma 3, del Regolamento del Fondo).
Analogamente a quanto previsto per le altre categorie di assegni
straordinari, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica
individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere
predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Pertanto, gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice
identificativo attribuito all’azienda esodante al fine di quantificare
la somma complessiva lorda che deve essere versata dall’azienda
medesima per il finanziamento delle prestazioni in favore dei propri
dipendenti.
L’importo viene reso disponibile:
· per la sede INPS scelta dall’azienda per il versamento
mensile del contributo straordinario, in ambiente IMSPN, procedura
AGENDA1, funzione PAES, con le modalità previste per gli analoghi fondi
di sostegno al reddito.
· per le imprese di assicurazioni, sul sito Internet
www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno
straordinario di sostegno al reddito”.
Il servizio offre i dati sintetici ed analitici relativi al
finanziamento mensile degli assegni straordinari di sostegno al reddito.
L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice
PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione
(opzione “modalità di accesso”).
Il codice PIN deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale si
versa il finanziamento mensile, e deve essere assegnato dalla stessa
Sede con le modalità descritte nel messaggio n. 386 del 18 novembre
2003.
La sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista.
L’accreditamento della provvista fondi, sulla contabilità speciale
intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del
mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli
assegni, pena il mancato pagamento degli stessi, e deve riportare la
seguente causale "CONTRIBUTO STRAORDINARIO art. 6 comma 3 del decreto
21 gennaio 2011 n.33”.
La predetta sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun
mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma
dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
3.9) Cumulabilità
L’articolo 11 del Regolamento del Fondo disciplina l’incompatibilità ed
i limiti di cumulo degli assegni straordinari con i redditi da lavoro
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi.
Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i
redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività
lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgano attività in
concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio
l’interessato.
Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività,
vengano sospesi l’erogazione dell’assegno ed il versamento della
contribuzione correlata.
I successivi commi disciplinano i limiti di cumulo dell’assegno
straordinario compatibile con i redditi derivanti da attività di lavoro
non in concorrenza, e indicano la modalità con cui deve essere
effettuata l’eventuale trattenuta.
In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che l’assegno straordinario sia
cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo
dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza
di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di
tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno
straordinario la corrispondente trattenuta.
Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i
redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti
avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di
rapporto di lavoro, nell’importo determinato dall’INPS nel rispetto
delle norme vigenti.
Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell’articolo 19 della legge n.
133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, è stata
introdotta la totale cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario
non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al
reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione
di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11
comma 8 del Regolamento) indicando la denominazione del nuovo datore di
lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi
conseguiti, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso
e della contribuzione correlata.
Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una
nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo,
collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:
· al Fondo di sostegno, tramite la sede INPS che gestisce l’assegno straordinario;
· all’azienda esodante.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore perde il diritto
alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente
percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e viene
cancellata la contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno
straordinario.
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.
3.10) Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari
derivanti dall'erogazione degli assegni straordinari di che trattasi è
stata istituita la seguente Gestione:
IS – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale delle imprese
assicuratrici – art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 33 del 21
gennaio 2011.
in seno alla Gestione è stata istituita la contabilità separata:
ISR – Gestione assicurativa a ripartizione (cfr. circolare n. 123/2011).
La rilevazione contabile del contributo straordinario riscosso secondo
le indicazioni del paragrafo 2.8) dovrà essere imputata al conto di
nuova istituzione ISR 21115.
Per quanto riguarda, invece, la contribuzione correlata all’assegno
straordinario, da versare a cura dei datori di lavoro, per i lavoratori
cessati dal rapporto di lavoro e ammessi a fruire dell’assegno
straordinario, i relativi conti di imputazione ISR 21112 (contributo di
competenza anni precedenti) e ISR 21172 (contributo di competenza anno
in corso) sono stati istituiti in occasione della pubblicazione della
circolare n. 123 del 28/9/2011.
Nell’ambito della gestione ISR l’onere per gli assegni straordinari è
rilevato al conto ISR 30115, mentre il pagamento degli stessi deve
essere imputato al conto ISR 10130.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai
beneficiari, vanno imputate al conto ISR 24130, ovvero al conto GPA
10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito previste
dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni .
L’imputazione ai suddetti conti viene effettuata dalla procedura di
ripartizione contabile dei pagamenti e dei riaccrediti delle pensioni.
Ai fini della evidenziazione delle somme riaccreditate nell'ambito del
partitario del citato conto GPA 10031 è stato istituito il seguente
codice di bilancio:
"03097 " Somme non riscosse dai beneficiari per assegni straordinari - ISR"
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite
nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai conti ISR 24130 e
ISR 00130.
L'imputazione al conto ISR 00130, per l'importo dei crediti di che
trattasi, è effettuata al termine dell'esercizio sulla base della
ripartizione del saldo del conto GPA 00032, eseguita dalla vigente
procedura "Recupero crediti per prestazioni" che viene opportunamente
aggiornata.
A tal fine la partita in questione è contraddistinta dal codice di bilancio di nuova istituzione: “01110”- Gestione ISR.
Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata,
evidenzia, nell'ambito del partitario del conto GPA 00069, i crediti
per prestazioni divenuti inesigibili: “01110”- Prestazioni indebite –
ISR.
Per la rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni
straordinari per divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito
da lavoro viene istituito il conto ISR 24153.
Sono inoltre istituiti i conti ISR 55150 e ISR 55151 per la ripresa in
carico nel nuovo esercizio dei conti rispettivamente con saldo Dare e
con saldo Avere.
Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario
erogato in unica soluzione (cfr. punto 2.6) si fa presente che le
relative istruzioni verranno fornite unitamente alla comunicazione del
rilascio della procedura di liquidazione.
Nell'allegato n. 6 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.
Il Direttore Generale
Nori
** Gli allegati sono disponibili sul sito Inps