INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Circolare 16.3.2006 n° 45)
OGGETTO: |
Articolo 70 della legge n. 144
del 1999: soppressione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall’INA e
trasferimento all’INPS dell’obbligo di liquidazione delle prestazioni da essi
erogate. |
1.
Premessa L’art. 70 della legge n. 144
del 1999 ha disposto la soppressione a decorrere dal 30 giugno 1999 dei fondi
speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall’INA, per effetto di
contratti collettivi nazionali di lavoro. Dalla stessa data è cessato
l’obbligo di contribuzione ai predetti fondi e le disponibilità economiche
dovevano essere trasferite al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito
dall’INPS in apposita evidenza contabile. Lo stesso articolo 70 demandava ad un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero
dell’Economia e delle Finanze) e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) la
determinazione di modalità e criteri per l’attuazione dello stesso articolo. Sulla G.U. n. 281 del 30
novembre 2004 è stato pubblicato il decreto interministeriale 28 settembre
2004, n. 285, che ha fissato i criteri attuativi dell’art. 70 della legge n.
144 del 1999. L’articolo 1, comma 1, del
predetto decreto interministeriale ha disposto il trasferimento dall’INA
S.p.A. all’INPS delle posizioni e delle relative disponibilità economiche
riguardanti sei fondi: 1. Fondo di previdenza per
gli impiegati dell’industria; 2. Fondo di previdenza per
i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali; 3. Fondo di previdenza per
gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati; 4. Fondo di accantonamento
dell’indennità di licenziamento per i dipendenti di studi professionali; 5. Fondo di accantonamento
dell’indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie; 6. Fondo di accantonamento
dell’indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori. 2. Prestazioni e destinatari L’articolo 1, comma 3, dello
stesso decreto stabilisce che la liquidazione delle spettanze imputate a
ciascun conto individuale aperto presso i soppressi fondi è effettuata, a
domanda degli interessati, secondo le modalità di calcolo previste nei
relativi regolamenti. Pertanto, la liquidazione del
conto individuale avviene sulla base del regolamento del 31 luglio 1938 e
della convenzione ad esso collegata, emanato ai sensi dell’articolo 25 del
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria
sottoscritto il 5 agosto 1937 e pubblicato sulla G.U. 4 settembre 1937, n.
206. I lavoratori interessati sono
tutti i destinatari del predetto contratto collettivo in favore dei quali le
aziende erano tenute annualmente al versamento di un contributo specifico e
hanno diritto, a domanda, alla liquidazione del conto individuale in unica
soluzione. In caso di premorienza possono richiedere la liquidazione del conto
individuale gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi entro
il 4° grado. Secondo la disciplina
contenuta nel citato regolamento, il diritto alla liquidazione si acquisiva
(articolo 7), previa cessazione del rapporto di lavoro: ·
al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di
età per le donne; ·
al 55° anno di età per gli uomini e al 50° anno di età per le donne,
qualora concorra il requisito dell’occupazione, anche non continuativa presso
aziende industriali, artigiane, cooperative o similari, per almeno 30 anni
per gli uomini e 25 per le donne. Il medesimo articolo 7, al
comma 5, stabilisce dei casi di possibile anticipazione della liquidazione
del conto individuale, rispetto ai termini appena illustrati, tra i quali al
punto 4) è indicata l’ipotesi in cui siano decorsi due anni dall’ultimo
versamento del contributo obbligatorio. In considerazione della
soppressione dei predetti fondi, a partire dal 1999, per ciascuno degli
iscritti sono decorsi due anni dall’ultimo versamento. Pertanto, tutti i
titolari, a partire dal 30 giugno 2001, hanno i requisiti necessari per la
liquidazione del conto individuale, fermo restando l’obbligo di presentazione
della domanda, secondo quanto previsto al comma 1 del citato articolo 7. 3. Misura della prestazione L’importo lordo della
prestazione si determina capitalizzando i contributi versati ad un tasso di
rendimento composto del 4,25 per cento fino al 30 giugno 1999. Per il periodo
successivo, il rendimento è pari al tasso d’interesse legale fino alla
maturazione del diritto alla liquidazione della prestazione, definitivamente
acquisito con il trasferimento delle disponibilità economiche dall’INA
all’INPS. 4. Definizione delle domande La domanda di richiesta della liquidazione del conto
individuale deve essere presentata presso la Sede dell'INPS territorialmente
competente e redatta sull'apposito modulo (allegato 1), sottoscritto dal
richiedente, completo di uno o più modelli (allegato 2) compilati e
sottoscritti dall’azienda o dalle aziende che hanno versato i contributi
previsti sul conto individuale. Le domande, complete di tutti i dati, devono essere
inoltrate alla Direzione Centrale delle Prestazioni con cadenza mensile,
secondo l’ordine cronologico di presentazione. La liquidazione delle
prestazioni in argomento verrà effettuata presso la medesima Direzione
Centrale. Ai soggetti già titolari di
pensione erogata dall’Istituto, l’importo verrà erogato insieme alla
mensilità di pensione. A coloro che non sono
pensionati, ovvero sono titolari di una pensione non erogata dall’Istituto,
il pagamento della prestazione verrà effettuato dalla Sede Provinciale INPS
competente (che potrà comunque ripartire, se lo riterrà opportuno, i
pagamenti tra le strutture subprovinciali), sulla base del domicilio
dell’interessato. Al riguardo, ciascuna Sede
provinciale riceverà un file excel completo di Cognome, Nome, Data di
nascita e Codice Fiscale dell’interessato, nonché dei dati relativi alla
liquidazione (importo lordo, aliquota Irpef, importo netto) e imputerà
all’atto dell’erogazione della prestazione i conti istituiti con il messaggio
della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio n. 40920 del 15
dicembre 2005. Con successivo messaggio saranno
fornite le istruzioni relative alla compilazione del CUD e del modello 770. 5. Procedure Relativamente alle liquidazioni effettuate nei confronti
dei pensionati dell’Istituto, con l’estrazione della rata mensile, sul
segmento GP8 del data base delle pensioni vengono effettuate le seguenti
operazioni: -
il conguaglio lordo per le liquidazioni relative al Fondo di
previdenza per gli impiegati dell’industria viene registrato con codice 535
al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; -
il conguaglio lordo per le liquidazioni relative al Fondo di previdenza per i
viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali viene registrato
con codice 542 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; -
il conguaglio lordo per le liquidazioni relative al Fondo di previdenza per
gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati viene registrato con
codice 543 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo
GP8MD53E; -
il conguaglio lordo per le liquidazioni relative ai Fondi di accantonamento
viene registrato con codice 544 al campo GP8MD52, con l’indicazione
dell’importo nel campo GP8MD53E; -
il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52, con
l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E; - l’importo
netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E); -
l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato con codice 545 nel campo
GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E. Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti
operazioni: -
l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3ETRANOIRP; -
l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo
GP3EIRPIML. Con il pagamento del
conguaglio viene inviata ai pensionati la comunicazione dei dati di dettaglio
della rata mensile tramite gli enti pagatori. I conguagli possono essere
visualizzati con la procedura ARTE.
Il Direttore Generale
Crecco |
Note: gli allegati sono reperibili sul sito Inps