INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

 

 

 

Roma, 14-02-2007

 

 

 

Messaggio n.  4215

 

 

 

Allegati 2

 

 

OGGETTO:

Aumento della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito, di pertinenza dei Fondi di solidarietà istituiti in attuazione della legge 662/1996. Adempimenti a carico delle aziende.

 

 

Direzione centrale entrate contributive

Direzione centrale prestazioni

Progetto interventi in favore dell’occupazione

 

 

Con la circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 è stato fornito un quadro sintetico delle principali novità della legge finanziaria per il 2007 (1) in materia contributiva.

 

In particolare – al punto 1 – è stato illustrato il comma 769 dell’art. 1, recante l’innalzamento dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

 

L’aliquota è elevata nella misura dello 0,30%, nel limite complessivo del 33%.

               

La disposizione ha effetto anche sugli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito a carico dei Fondi di solidarietà, istituiti in attuazione dell’art. 2, co. 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

 

L’aumento contributivo si applica, per i periodi successivi al 31 dicembre 2006, anche a favore dei lavoratori ammessi alle prestazioni dei fondi prima del primo gennaio 2007.

 

La disposizione determina, per alcuni fondi, l’aumento dei corrispondenti obblighi di finanziamento a carico degli ex datori di lavoro, come di seguito specificato.

 

 

1. Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa (D.M. 351/2000).

 

Gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata (2) aumentano dal 32,70% al 33%; l’innalzamento è esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà, senza alcun aggravio per aziende e lavoratori.

 

 

2. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito e Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo (decreti ministeriali 158 e 157 del 2000).

 

Gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata (3)aumentano dal 32,70% al 33%, in via generale, e dal 32,35% al 32,65%, a favore dei lavoratori iscritti - ai fini pensionistici - all’INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. (4)

 

In entrambi i casi aumentano corrispondentemente gli obblighi di finanziamento degli ex datori di lavoro verso i Fondi di solidarietà; anche nelle nuove misure l’onere grava esclusivamente sull’ex datore di lavoro, nulla dovendo il lavoratore.

 

Ai fini del versamento della nuova misura della contribuzione figurativa correlata, le aziende utilizzeranno i consueti codici "M103" (credito) e "M107" (credito cooperativo), da riportare sul mod. DM10/2.

 

Le aziende che per il mese di gennaio e febbraio 2007, non abbiano tenuto conto dell’aumento contributivo dello 0,30%, potranno regolarizzare detto periodo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pubblicazione di questo messaggio, osservando le istruzioni seguenti.

 

Per il credito:

riporteranno l'importo dell'aumento dello 0,30% in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Arr. 0,30% contr. fig. DM 158/2000 (Credito)"e dal codice di nuova istituzione “M234”;

indicheranno nella casella "numero dipendenti" il numero dei dipendenti interessati;

indicheranno nella casella "retribuzioni" le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;

nessun dato dovrà essere riportato nella casella "giornate".

 

Per il credito cooperativo:

riporteranno l'importo dell'aumento dello 0,30% in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Arr. 0,30% contr. fig. DM 157/2000 (Credito cooperativo)"e dal codice di nuova istituzione “M235”;

indicheranno nella casella "numero dipendenti" il numero dei dipendenti interessati;

indicheranno nella casella "retribuzioni" le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;

nessun dato dovrà essere riportato nella casella "giornate".

 

L'importo degli arretrati, se versato nei termini indicati, non subirà aggravi nè di interessi legali nè di sanzioni.(6)

 

 

 

3. Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante (DM 88/2002).

 

Gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata (5)aumentano dal 32,95% al 33%; aumenta corrispondentemente l’obbligo di finanziamento del Fondo di solidarietà a carico della B.A.T. - British American Tobacco Italia spa, senza alcun onere per i lavoratori.

 

La BAT terrà conto dell'aumento contributivo anche nella comunicazione mensile dell'elenco dei dati riguardanti i singoli lavoratori, da inoltrarsi al consueto indirizzo e-mail della Direzione subprovinciale di Roma Eur.

 

Qualora, per il mese di gennaio e febbraio 2007, la BAT non abbia tenuto conto dell’aumento contributivo dello 0,05%, potrà regolarizzare detto periodo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pubblicazione di questo messaggio.

In tal caso effettuerà un versamento con specifico bonifico bancario, avvalendosi delle coordinate già utilizzate per i versamenti correnti; nel bonifico indicherà la seguente causale: "copertura contribuzione figurativa correlata art. 6 co. 1 lett. b DM 88/2002 - arretrati differenza dello 0,05 per legge finanziaria 2007 - periodo dal ... al ...".

 

L'importo degli arretrati, se versato nei termini indicati, non subirà aggravi nè di interessi legali nè di sanzioni.(6)

 

 

4. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (DM 375/2003).

 

Gli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata aumentano dal 32,70% al 33%, per la parte da destinare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD); rimangono fermi al 5,50%, per la parte di contribuzione aggiuntiva, da destinare al Fondo speciale di previdenza per gli impiegati esattoriali (7) a favore dei lavoratori ad esso iscritti.

 

Attualmente, a favore delle aziende e dei lavoratori iscritti al Fondo di solidarietà opera la sospensione degli obblighi contributivi, ai sensi dell’art. 6, co. 4, del DM 375/2003.

 

Pertanto l’innalzamento dell’aliquota non comporta, al momento, obblighi contributivi.

 

Per consentire all’Istituto la gestione di questo Fondo di solidarietà, le aziende interessate dovranno redigere le comunicazioni trimestrali inerenti la contribuzione correlata (8) tenendo conto delle modifiche intervenute.

 

Si allega la versione aggiornata del modello per la comunicazione trimestrale analitica della contribuzione correlata; si coglie l'occasione per allegare anche una nuova versione, leggermente semplificata, del modello per la domanda di assegno straordinario (9).

 

 

 

Luigi Ziccheddu

direttore centrale entrate contributive

 

 

Mauro Nori

direttore centrale prestazioni

 

 

Piero Righetti

direttore progetto interventi in favore dell’occupazione

 

 

 

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Note

 

(1) legge n. 296 del 27.12.2006.

(2) previsti dall’art. 6, co. 2, del DM 351/2000.

(3) previsti dagli artt. 6, co. 3, e 10, co. 13, rispettivamente del DM 158/2000 e DM 157/2000.

(4) cfr. note operative dell’Inpdap n. 12 del 27.02.2004 e n. 2 del 23.01.2007.

(5) previsti dagli artt. 6, co. 1, lett. b), e 9, commi 5 e 6, del DM 88/2002 (cfr. circolare n. 94 del 3 giugno 2003).

(6) deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

(7) di cui alla legge 377/1958 e succ. modd.

(8) su cui, da ultimo, vedi il messaggio 26623 del 20.07.2005.

(9) la versione precedente è allegata al messaggio 39155 del 30.11.2005.

 

Allegati disponibili sul sito Inps