INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 7 dicembre 2004 n° 39791)

 

 

 

 

OGGETTO:

Spedizionieri doganali gia’ iscritti al Fondo previdenziale e assistenziale soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16 luglio 1997, n. 230. Benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto previsti dall’articolo 13 della legge 27  marzo  1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271.

 

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stata sottoposta la questione riguardante la possibilita’ di applicare la disciplina legislativa in oggetto agli spedizionieri doganali, gia’ iscritti al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16 luglio 1997, n. 230, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ha fatto presente quanto segue.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257/1992 sono da intendersi nel senso della riferibilita’ dell’intera disciplina ai soli lavoratori dipendenti e, riguardando il predetto Fondo soggetti iscritti agli albi delle libere professioni, l’eventuale estensione agli spedizionieri doganali della disciplina recata dalla citata norma di legge non puo’ essere definita in via interpretativa ma richiede una modifica della normativa vigente.

 

Cio’, come chiarito dallo stesso Dicastero, in coerenza con le considerazioni formulate per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani.

 

Il citato parere ministeriale esclude, quindi, la possibilita’ di riconoscere il beneficio in parola per esposizione all’amianto riferita ad attivita’ svolta quale spedizioniere doganale con iscrizione al soppresso Fondo.

 

Si chiarisce che il beneficio di cui trattasi e’ riconosciuto per periodi di esposizione all’amianto riguardante attivita’ subordinata di spedizioniere doganale, con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, su pensioni non a carico del soppresso Fondo.

 

Tenuto conto che, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il legislatore ha inteso tutelare l’esposizione patita durante il periodo di attivita’ lavorativa subordinata, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi, per l’esposizione riferita ad attivita’ subordinata, su pensioni non a carico del soppresso fondo, a nulla rileva la circostanza che alla data di entrata in vigore della legge gli interessati svolgessero attivita’ di spedizioniere doganale.

 

 

Il Direttore Centrale Prestazioni                                                     Nori

 

 

 

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