INPS

Roma, 6 Marzo 2006

Circolare n. 35

Allegati 2

OGGETTO: Esoneri per calamità alle aziende agricole ex D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102. D.M. 21 luglio 2005, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2005, n. 238.

SOMMARIO: 1. Premessa

2. Finalità 3. Interventi compensativi 4. Agevolazioni previdenziali 5. Misure dell'esonero 6. Oggetto dell'esonero 7. Richiesta dell'esonero 8. Pubblicità degli interventi 9. Adempimenti delle Sedi 10. Convalida o revoca del beneficio

1. PREMESSA. Con i messaggi 019101 del 16 giugno 2004 e 011560 dell'11 marzo 2005 è stata comunicata l'abrogazione della legge 185/1992, che ha disciplinato la concessione degli esoneri previdenziali per le calamità intervenute entro l'8 maggio 2004. L'abrogazione è intervenuta con la pubblicazione, sulla G.U. del 23 aprile 2004, del D.lgs. 29 marzo 2004, n.102, non immediatamente attuativo perché ha demandato a un Decreto Ministeriale la determinazione della percentuale dell'esonero, fino ad un massimo del 50%. Il D.M. in questione, firmato il 21 luglio 2005, è stato pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238 e, pertanto, a scioglimento delle riserve contenute nei due messaggi citati, vengono ora fornite le disposizioni attuative. 2. FINALITA'. La normativa introdotta dal D.lgs. 102/2004, che subentra alla legislazione precedente (Leggi 364/1970, 590/1981 e 185/1992), ha lo scopo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, nonché le strutture ed infrastrutture aziendali, dai danni conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali, tramite azioni di prevenzione volte alla salvaguardia delle imprese agricole. Per il raggiungimento delle suddette finalità tramite la concessione di contributi pubblici, vengono previsti, innanzi tutto, interventi volti a favorire (a decorrere dal 2005) la stipula di contratti assicurativi (art.2, co. 4) mentre, con il decreto 17 marzo 2005, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha individuato quali sono le colture assicurabili, gli allevamenti e le strutture. Inoltre, solo limitatamente ai rischi non ammessi alla copertura assicurativa, vengono previsti interventi compensativi dei danni per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende colpite da calamità o eventi eccezionali. 3. INTERVENTI COMPENSATIVI. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.lgs. in esame, possono beneficiare degli aiuti compensativi "....... le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche." Al co. 2, del medesimo art. 5, è previsto che l'entità del danno deve essere determinata ai sensi della decisione della Commissione Europea del 16 dicembre 2003 ( paragrafo 75 e seguenti), punto 11.3, il quale dispone che, per la quantificazione delle perdite, vanno presi in considerazione soltanto i danni che hanno inciso sulle singole colture in misura superiore al 20%, nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, ed al 30%, nelle altre aree, prendendo a riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti, esclusi gli anni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali. Per la individuazione delle "Aree svantaggiate", di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, occorre tener presente che le stesse non coincidono con i territori definiti dal D.P.R. 601/1973, dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dalla delibera CIPE 42/2000 al fine della concessione delle "agevolazioni per territori agevolati e non agevolati", posto che lo stesso legislatore fa riferimento all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1257 /1999 del 17/05/99. Alle aziende in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, co. 1, del D.lgs. 102/2004, sono concessi aiuti compensativi, tra i quali, l'art. 5, co. 2, lettera d), del D.lgs., prevede le "agevolazioni previdenziali"

quali individuate dal successivo art. 8. 4. AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI L'art. 8, co. 1, appena citato del D.lgs. 102/2004 prevede che : "Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, co. 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento." Dall'inciso dell'art. 8 ("iscritte nella relativa gestione previdenziale") traspare l'intento legislativo di individuare, quali imprese beneficiarie, quelle di cui all'art. 2135 c.c., solo quelle condotte da soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatoti diretti, colono-mezzadri e imprenditori agricoli professionali) o associata, di cui ai D.lgs. 228/2001, 99/2004 e 101/2005. In proposito si ricorda che le imprese associate che, se iscritte nella relativa gestione previdenziale, rientrano tra le destinatarie del beneficio sono: a. Società agricole di persone qualora almeno il 50% dei soci abbia il requisito di coltivatore diretto (art. 2, co. 3, D.lgs. 99/2004); b. Società agricole di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari (art.1, co. 3, lett. a, D.lgs. 99/2004); c. Società agricole di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. (art.1, co. 3, lett. c, D.lgs. 99/2004, così modificato dal D.lgs. 101/2005); d. Cooperative di raccolta , lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.lgs. 228/2001, utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del c.c., prevalentemente prodotti dei soci, iscritti alla relativa gestione, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, e. Organizzazioni di produttori le quali, ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.lgs. 228/2001, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche: - Società agricole di capitali ­ quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale- aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; - società cooperative agricole ­ quando almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale- e loro consorzi ­ quando tutte le cooperative aderenti al consorzio abbiano un amministratore, che sia anche socio, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ; - consorzi con attività esterne di cui all'art. 2612 e seguenti del c.c. o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del c.c., costituiti da imprenditori agricoli o loro forme associate. Si ricorda, inoltre, a proposito dei destinatari, che per l'art. 1, co. 5-bis, del D.lgs. 101/2005 "L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, co. 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142." 5. MISURA DELL'ESONERO. Con l'art. 1 del D.M. 21 luglio 2005, previsto dall'art. 8 del D.lgs. in esame, per la quantificazione della

percentuale dell'esonero contributivo, è stato previsto che: "A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali: - diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile; - cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile." L'esonero parziale del pagamento dei contributi decorre dalla data finale dell'evento stesso, quale risulta dal relativo decreto. Nel caso di concorrenza di più calamità nello stesso periodo, ai fini dell'esonero di cui trattasi deve essere presa in considerazione la percentuale di danno più alta. Con l'art. 2 del medesimo D.M. è precisato che : "A decorrere dal 9 maggio 2004 la misura dell'esonero, di cui all'art. 1, è aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi." La concessione dell'ulteriore esonero del 10% si verifica quando le calamità intervengono: - entro 365 giorni dalla data finale della precedente calamità; - dopo 365 giorni dalla data finale della precedente calamità, sempre che l'evento si verifichi nell'anno solare consecutivo alla prima calamità. 6. OGGETTO DELL'ESONERO. Costituiscono oggetto dell'esonero i versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali, propri e dei lavoratori dipendenti, dovuti dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., dalle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dalle organizzazioni di produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi oggetto di esonero sono solo quelli previdenziali ed assistenziali. Non vi rientrano, quindi, i contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale, previsti dai contratti nazionali o provinciali. 7. RICHIESTA DELL'ESONERO. All'art. 8, co. 3, del menzionato D.lgs. n. 102/2004 è precisato che : "L'esonero è accordato dall' ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia." Il D.lgs. 102/2004 non indica alcun termine per la presentazione della domanda all'art. 8, mentre, all'art. 5, co. 5, è previsto solo un termine di quarantacinque giorni per la richiesta degli interventi regionali. Tuttavia, al fine di evitare il recupero coattivo conseguente al mancato versamento di contributi, è consigliabile che gli interessati presentino la domanda entro la scadenza del periodo cui si riferisce il beneficio. Per la presentazione della domanda sia per i contributi previdenziali ed assistenziali propri, che per la monadopera occupata, viene fornito il modulo allegato alla presente circolare (all.1).

8. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI. Come già in passato per altri provvedimenti consimili, anche il decreto legislativo in esame prevede un apposito regime pubblicitario degli interventi adottati. Infatti, l'art. 10 del citato D.lgs. prevede che: " Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni all'albo pretorio dei comuni interessati." In conseguenza di quanto sopra, sarà cura delle Sedi compilare un elenco delle aziende richiedenti il beneficio (all.2) da inviare ai competenti comuni per l'esposizione nell'albo pretorio, al solo fine, peraltro, di soddisfare il diritto d'informazione ed accesso dei cittadini agli atti amministrativi. Il che, peraltro, non preclude la possibilità degli interessati di esercitare l'accesso direttamente presso le Sedi. 9. ADEMPIMENTI DELLE SEDI. Le Sedi, ricevute le domande, dovranno procedere al controllo della sussistenza dei seguenti requisiti: - appartenenza del richiedente alla gestione interessata, la quale generalmente coincide con la gestione degli autonomi ma - come precisato al punto 4, ultimo capoverso ­ coincide invece con la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti nel caso di soci di cooperative che abbiano optato ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 142/2001; - ubicazione dell'azienda nei territori colpiti dall'evento e individuazione degli stessi in base all'art. articolo 17 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; - corrispondenza delle colture dichiarate nella domanda a quelle previste dalla regione ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.lgs. 102/2004. Dovranno, inoltre, esperire ogni attivita' istruttoria ritenuta utile per definire la domanda, acquisire le domande e compilare l'elenco delle aziende richiedenti, da inviare ai comuni per la pubblicazione nell'albo pretorio. Per le domande non accoglibili, invece, le Sedi dovranno emanare un provvedimento formale di reiezione con le consuete modalità. Dopo l'acquisizione delle domande formalmente valide, le Sedi, se necessario, provvederanno a riemettere uno o piu' modelli F24 in sostituzione di quelli gia' in possesso del contribuente, determinando l'importo residuo in base sia alla riduzione spettante che ai versamenti gia' effettuati dal contribuente nel periodo dell'esonero. Puo' verificarsi, infatti, che il decreto di esonero venga emanato con ritardo rispetto alla data dell'evento calamitoso e che, nelle more dell'emanazione del decreto stesso, il contribuente effettui pagamenti senza tener conto dell'esonero o tenga altri comportamenti, da valutare di volta in volta dall'operatore di Sede. E' opportuno rilasciare, insieme ai nuovi modd. F24 rideterminati, anche una lettera con cui si informa il contribuente circa il carattere non definitivo del provvedimento, in quanto subordinato alla decisione della Commissione U.E. Si precisa che, nel caso di esonero, la riduzione degli importi, nei modelli F24 ancora da emettere al momento dell'acquisizione della domanda accolta, verra' effettuata direttamente dalla procedura di tariffazione cd/cm/iap. Invece per i modelli F24 relativi ai lavoratori dipendenti dai soggetti elencati al punto 4, il ricalcalo deve

essere effettuato dalle Sedi. Le Sedi dovranno porre particolare attenzione nell'acquisizione delle domande ed in particolare dei seguenti dati: - la data dell'evento - la percentuale dell'esonero desunta dalla domanda. A tale proposito si rimanda alla procedura rilasciata dalla D.C.S.I.T. con messaggio n. 12251 del 21.12.98.

10. CONVALIDA O REVOCA DEL BENEFICIO. In assenza di una normativa specifica che disciplini l'effettuazione di controlli sul diritto al beneficio di cui trattasi, si invitano le Sedi Regionali a concordare con le competenti autorita' regionali modalita' e tempi per l'effettuazione di riscontri, quali, ad esempio, quelli sulla valutazione dei danni, al fine della convalida o revoca del beneficio di cui trattasi. In proposito si fa osservare che i diversi elenchi previsti dall'art. 10 del D.lgs. 102/2004, e riferentisi ai vari interventi previsti, possono non contenere gli stessi nominativi pur concernendo la medesima calamita'. Ad esempio, negli elenchi compilati dai consorzi di difesa ed organismi equiparati (art. 9 D.lgs. 102/2004) non saranno presenti quei soggetti che, interessati esclusivamente al beneficio dell'esonero contributivo ex art. 8, non hanno presentato domande per contributi economici e, quindi, non hanno subito la verifica dei competenti consorzi e la conseguente esclusione dai relativi elenchi. In tal caso, gli elenchi compilati dai consorzi non sono esaustivi ai fini delle verifiche che potranno essere svolte dalle sedi dell'inps. Qualora dagli accertamenti amministrativi ed ispettivi dovesse risultare che il contribuente non aveva diritto all'esonero, dovra', ovviamente, farsi luogo al recupero con conseguente applicazione delle somme aggiuntive.

Il Direttore Generale Crecco

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