INPS
Roma, 6 Marzo 2006
Circolare n. 35
Allegati 2
OGGETTO: Esoneri per calamità alle aziende agricole ex D.Lgs. 29 marzo
2004, n. 102. D.M. 21 luglio 2005, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2005,
n. 238.
SOMMARIO: 1. Premessa
2. Finalità 3. Interventi compensativi 4. Agevolazioni previdenziali 5.
Misure dell'esonero 6. Oggetto dell'esonero 7. Richiesta dell'esonero
8. Pubblicità degli interventi 9. Adempimenti delle Sedi 10. Convalida
o revoca del beneficio
1. PREMESSA. Con i messaggi 019101 del 16 giugno 2004 e 011560 dell'11
marzo 2005 è stata comunicata l'abrogazione della legge 185/1992, che
ha disciplinato la concessione degli esoneri previdenziali per le
calamità intervenute entro l'8 maggio 2004. L'abrogazione è intervenuta
con la pubblicazione, sulla G.U. del 23 aprile 2004, del D.lgs. 29
marzo 2004, n.102, non immediatamente attuativo perché ha demandato a
un Decreto Ministeriale la determinazione della percentuale
dell'esonero, fino ad un massimo del 50%. Il D.M. in questione, firmato
il 21 luglio 2005, è stato pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 2005 n.
238 e, pertanto, a scioglimento delle riserve contenute nei due
messaggi citati, vengono ora fornite le disposizioni attuative. 2.
FINALITA'. La normativa introdotta dal D.lgs. 102/2004, che subentra
alla legislazione precedente (Leggi 364/1970, 590/1981 e 185/1992), ha
lo scopo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, nonché le
strutture ed infrastrutture aziendali, dai danni conseguenti a calamità
naturali o ad eventi eccezionali, tramite azioni di prevenzione volte
alla salvaguardia delle imprese agricole. Per il raggiungimento delle
suddette finalità tramite la concessione di contributi pubblici,
vengono previsti, innanzi tutto, interventi volti a favorire (a
decorrere dal 2005) la stipula di contratti assicurativi (art.2, co. 4)
mentre, con il decreto 17 marzo 2005, il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali ha individuato quali sono le colture assicurabili,
gli allevamenti e le strutture. Inoltre, solo limitatamente ai rischi
non ammessi alla copertura assicurativa, vengono previsti interventi
compensativi dei danni per favorire la ripresa economica e produttiva
delle aziende colpite da calamità o eventi eccezionali. 3. INTERVENTI
COMPENSATIVI. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.lgs. in esame, possono
beneficiare degli aiuti compensativi "....... le imprese agricole di
cui all'art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone
delimitate ai sensi dell'art. 6, che abbiano subito danni non inferiori
al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate
nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della
produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza
di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche."
Al co. 2, del medesimo art. 5, è previsto che l'entità del danno deve
essere determinata ai sensi della decisione della Commissione Europea
del 16 dicembre 2003 ( paragrafo 75 e seguenti), punto 11.3, il quale
dispone che, per la quantificazione delle perdite, vanno presi in
considerazione soltanto i danni che hanno inciso sulle singole colture
in misura superiore al 20%, nelle aree svantaggiate di cui all'articolo
17 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,
ed al 30%, nelle altre aree, prendendo a riferimento la produzione
media ordinaria delle tre campagne precedenti, esclusi gli anni in cui
si sono verificate avversità dichiarate eccezionali. Per la
individuazione delle "Aree svantaggiate", di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, occorre
tener presente che le stesse non coincidono con i territori definiti
dal D.P.R. 601/1973, dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
e dalla delibera CIPE 42/2000 al fine della concessione delle
"agevolazioni per territori agevolati e non agevolati", posto che lo
stesso legislatore fa riferimento all'art. 17 del Regolamento (CE) n.
1257 /1999 del 17/05/99. Alle aziende in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5, co. 1, del D.lgs. 102/2004, sono concessi aiuti
compensativi, tra i quali, l'art. 5, co. 2, lettera d), del D.lgs.,
prevede le "agevolazioni previdenziali"
quali individuate dal successivo art. 8. 4. AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI
L'art. 8, co. 1, appena citato del D.lgs. 102/2004 prevede che : "Alle
imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, co.
1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a
domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei
dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento."
Dall'inciso dell'art. 8 ("iscritte nella relativa gestione
previdenziale") traspare l'intento legislativo di individuare, quali
imprese beneficiarie, quelle di cui all'art. 2135 c.c., solo quelle
condotte da soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in
forma singola (coltivatoti diretti, colono-mezzadri e imprenditori
agricoli professionali) o associata, di cui ai D.lgs. 228/2001, 99/2004
e 101/2005. In proposito si ricorda che le imprese associate che, se
iscritte nella relativa gestione previdenziale, rientrano tra le
destinatarie del beneficio sono: a. Società agricole di persone qualora
almeno il 50% dei soci abbia il requisito di coltivatore diretto (art.
2, co. 3, D.lgs. 99/2004); b. Società agricole di persone qualora
almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale, per le società in accomandita la qualifica si
riferisce ai soci accomandatari (art.1, co. 3, lett. a, D.lgs.
99/2004); c. Società agricole di capitali o cooperative, quando almeno
un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (La
qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata
da parte dell'amministratore ad una sola società. (art.1, co. 3, lett.
c, D.lgs. 99/2004, così modificato dal D.lgs. 101/2005); d. Cooperative
di raccolta , lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.lgs.
228/2001, utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art.
2135 del c.c., prevalentemente prodotti dei soci, iscritti alla
relativa gestione, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, e.
Organizzazioni di produttori le quali, ai sensi dell'art. 26, co. 2,
D.lgs. 228/2001, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche: -
Società agricole di capitali quando almeno un amministratore sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale- aventi
per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il
cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da
società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative
agricole e loro consorzi; - società cooperative agricole quando
almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale- e loro consorzi
quando tutte le cooperative aderenti al consorzio abbiano un
amministratore, che sia anche socio, in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale ; - consorzi con attività esterne
di cui all'art. 2612 e seguenti del c.c. o società consortili di cui
all'articolo 2615-ter del c.c., costituiti da imprenditori agricoli o
loro forme associate. Si ricorda, inoltre, a proposito dei destinatari,
che per l'art. 1, co. 5-bis, del D.lgs. 101/2005 "L'imprenditore
agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di
persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per
l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1,
co. 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142." 5. MISURA DELL'ESONERO. Con
l'art. 1 del D.M. 21 luglio 2005, previsto dall'art. 8 del D.lgs. in
esame, per la quantificazione della
percentuale dell'esonero contributivo, è stato previsto che: "A
decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135
del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alle
organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa
gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è concesso, a
domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei
dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento
calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali: -
diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura
non inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree
svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257 del
Consiglio del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle
altre zone, e non superiore al settanta per cento della produzione
lorda vendibile; - cinquanta per cento per le aziende che abbiano
subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione
lorda vendibile." L'esonero parziale del pagamento dei contributi
decorre dalla data finale dell'evento stesso, quale risulta dal
relativo decreto. Nel caso di concorrenza di più calamità nello stesso
periodo, ai fini dell'esonero di cui trattasi deve essere presa in
considerazione la percentuale di danno più alta. Con l'art. 2 del
medesimo D.M. è precisato che : "A decorrere dal 9 maggio 2004 la
misura dell'esonero, di cui all'art. 1, è aumentata del dieci per cento
nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui
all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, si
verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni
consecutivi." La concessione dell'ulteriore esonero del 10% si verifica
quando le calamità intervengono: - entro 365 giorni dalla data finale
della precedente calamità; - dopo 365 giorni dalla data finale della
precedente calamità, sempre che l'evento si verifichi nell'anno solare
consecutivo alla prima calamità. 6. OGGETTO DELL'ESONERO. Costituiscono
oggetto dell'esonero i versamenti per contributi previdenziali ed
assistenziali, propri e dei lavoratori dipendenti, dovuti dalle imprese
agricole di cui all'art. 2135 del c.c., dalle cooperative di raccolta,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
e dalle organizzazioni di produttori riconosciute, iscritte nella
relativa gestione previdenziale, in scadenza nei dodici mesi successivi
alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi oggetto di
esonero sono solo quelli previdenziali ed assistenziali. Non vi
rientrano, quindi, i contributi associativi, integrativi e di
assistenza contrattuale, previsti dai contratti nazionali o
provinciali. 7. RICHIESTA DELL'ESONERO. All'art. 8, co. 3, del
menzionato D.lgs. n. 102/2004 è precisato che : "L'esonero è accordato
dall' ente impositore su presentazione di apposita domanda degli
interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
della legislazione in materia." Il D.lgs. 102/2004 non indica alcun
termine per la presentazione della domanda all'art. 8, mentre, all'art.
5, co. 5, è previsto solo un termine di quarantacinque giorni per la
richiesta degli interventi regionali. Tuttavia, al fine di evitare il
recupero coattivo conseguente al mancato versamento di contributi, è
consigliabile che gli interessati presentino la domanda entro la
scadenza del periodo cui si riferisce il beneficio. Per la
presentazione della domanda sia per i contributi previdenziali ed
assistenziali propri, che per la monadopera occupata, viene fornito il
modulo allegato alla presente circolare (all.1).
8. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI. Come già in passato per altri
provvedimenti consimili, anche il decreto legislativo in esame prevede
un apposito regime pubblicitario degli interventi adottati. Infatti,
l'art. 10 del citato D.lgs. prevede che: " Gli elenchi nominativi dei
danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le
provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono
accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni all'albo
pretorio dei comuni interessati." In conseguenza di quanto sopra, sarà
cura delle Sedi compilare un elenco delle aziende richiedenti il
beneficio (all.2) da inviare ai competenti comuni per l'esposizione
nell'albo pretorio, al solo fine, peraltro, di soddisfare il diritto
d'informazione ed accesso dei cittadini agli atti amministrativi. Il
che, peraltro, non preclude la possibilità degli interessati di
esercitare l'accesso direttamente presso le Sedi. 9. ADEMPIMENTI DELLE
SEDI. Le Sedi, ricevute le domande, dovranno procedere al controllo
della sussistenza dei seguenti requisiti: - appartenenza del
richiedente alla gestione interessata, la quale generalmente coincide
con la gestione degli autonomi ma - come precisato al punto 4, ultimo
capoverso coincide invece con la gestione del fondo pensioni
lavoratori dipendenti nel caso di soci di cooperative che abbiano
optato ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 142/2001; - ubicazione
dell'azienda nei territori colpiti dall'evento e individuazione degli
stessi in base all'art. articolo 17 del regolamento (CE) n.1257/1999
del Consiglio del 17 maggio 1999; - corrispondenza delle colture
dichiarate nella domanda a quelle previste dalla regione ai sensi
dell'art. 6, co. 1, del D.lgs. 102/2004. Dovranno, inoltre, esperire
ogni attivita' istruttoria ritenuta utile per definire la domanda,
acquisire le domande e compilare l'elenco delle aziende richiedenti, da
inviare ai comuni per la pubblicazione nell'albo pretorio. Per le
domande non accoglibili, invece, le Sedi dovranno emanare un
provvedimento formale di reiezione con le consuete modalità. Dopo
l'acquisizione delle domande formalmente valide, le Sedi, se
necessario, provvederanno a riemettere uno o piu' modelli F24 in
sostituzione di quelli gia' in possesso del contribuente, determinando
l'importo residuo in base sia alla riduzione spettante che ai
versamenti gia' effettuati dal contribuente nel periodo dell'esonero.
Puo' verificarsi, infatti, che il decreto di esonero venga emanato con
ritardo rispetto alla data dell'evento calamitoso e che, nelle more
dell'emanazione del decreto stesso, il contribuente effettui pagamenti
senza tener conto dell'esonero o tenga altri comportamenti, da valutare
di volta in volta dall'operatore di Sede. E' opportuno rilasciare,
insieme ai nuovi modd. F24 rideterminati, anche una lettera con cui si
informa il contribuente circa il carattere non definitivo del
provvedimento, in quanto subordinato alla decisione della Commissione
U.E. Si precisa che, nel caso di esonero, la riduzione degli importi,
nei modelli F24 ancora da emettere al momento dell'acquisizione della
domanda accolta, verra' effettuata direttamente dalla procedura di
tariffazione cd/cm/iap. Invece per i modelli F24 relativi ai lavoratori
dipendenti dai soggetti elencati al punto 4, il ricalcalo deve
essere effettuato dalle Sedi. Le Sedi dovranno porre particolare
attenzione nell'acquisizione delle domande ed in particolare dei
seguenti dati: - la data dell'evento - la percentuale dell'esonero
desunta dalla domanda. A tale proposito si rimanda alla procedura
rilasciata dalla D.C.S.I.T. con messaggio n. 12251 del 21.12.98.
10. CONVALIDA O REVOCA DEL BENEFICIO. In assenza di una normativa
specifica che disciplini l'effettuazione di controlli sul diritto al
beneficio di cui trattasi, si invitano le Sedi Regionali a concordare
con le competenti autorita' regionali modalita' e tempi per
l'effettuazione di riscontri, quali, ad esempio, quelli sulla
valutazione dei danni, al fine della convalida o revoca del beneficio
di cui trattasi. In proposito si fa osservare che i diversi elenchi
previsti dall'art. 10 del D.lgs. 102/2004, e riferentisi ai vari
interventi previsti, possono non contenere gli stessi nominativi pur
concernendo la medesima calamita'. Ad esempio, negli elenchi compilati
dai consorzi di difesa ed organismi equiparati (art. 9 D.lgs. 102/2004)
non saranno presenti quei soggetti che, interessati esclusivamente al
beneficio dell'esonero contributivo ex art. 8, non hanno presentato
domande per contributi economici e, quindi, non hanno subito la
verifica dei competenti consorzi e la conseguente esclusione dai
relativi elenchi. In tal caso, gli elenchi compilati dai consorzi non
sono esaustivi ai fini delle verifiche che potranno essere svolte dalle
sedi dell'inps. Qualora dagli accertamenti amministrativi ed ispettivi
dovesse risultare che il contribuente non aveva diritto all'esonero,
dovra', ovviamente, farsi luogo al recupero con conseguente
applicazione delle somme aggiuntive.
Il Direttore Generale Crecco
Allegati disponibili sul sito Inps