INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 21 febbraio 2005 n° 33)
|
OGGETTO: |
Legge del 24.12.2003, n. 380. Ratifica del Trattato di
adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la
Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia,
Ungheria, e delle isole di Malta e Cipro. Istruzioni in materia di
adempimenti previdenziali in caso di distacco. |
|
SOMMARIO: |
A partire dal 1°maggio 2004 la normativa comunitaria in
materia di sicurezza sociale trova applicazione nei rapporti con i dieci
Stati che hanno aderito alla Comunità Europea.Ne consegue che non trovano più
applicazione nei confronti dei lavoratori occupati nei Paesi
neocomunitari, le disposizioni contenute nella legge n. 398/1987. |
|
Premessa. L’Italia ha ratificato con
legge n. 380 del 24 dicembre 2003 (in S.O. alla G.U. del 22.11.2004, n.17) il
Trattato di adesione di dieci nuovi Stati all’Unione Europea. Il Trattato, stipulato il 16
Aprile 2003 ad Atene e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. L 236 del 23 settembre 2003, è entrato in vigore, secondo quanto
previsto dall’art.2, punti 1 e 2, il 1° maggio 2004. Pertanto a partire da tale
data fanno parte dell’Unione Europea altri dieci Paesi e precisamente: la
Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia,
Ungheria, e le isole di Malta e Cipro. Ai sensi dell’art. 2 dell’Atto
relativo alle condizioni di adesione dei dieci nuovi Stati, dalla data di
adesione le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle
Istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione stessa
divengono vincolanti per i nuovi Stati membri. L’art. 20 dell’Atto di
adesione richiama l’allegato 2 dello stesso che contiene l’elenco degli atti
comunitari vincolanti per i dieci Stati predetti con gli adattamenti
necessari. Agli adattamenti definiti in
tale prima occasione potranno aggiungersi quelli che si renderanno necessari
nel corso del tempo, deliberati dagli organi comunitari ai sensi dell’art.57
del Trattato. Secondo quanto stabilito dagli
articoli 6 e 7.2, lett. c), del regolamento CEE n. 1408/71, l’im-mediata
applicazione del regolamento medesimo ai nuovi dieci Stati, comporta la
sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali in vigore tra gli
Stati membri dell’Unione e gli stessi Stati. Per quanto attiene la
convenzione Italo-Slovena, le Autorità italiana e slovena hanno concordato
che le proroghe di distacco già richieste prima dell’adesione della Slovenia
alla Unione Europea si portano a termine in applicazione della preesistente
convenzione. Pertanto le disposizioni comunitarie trovano applicazione a
decorrere dall’1.5.2004 con riferimento alle nuove situazioni di distacco. Dall’entrata in vigore del
Trattato, inoltre, non trova più applicazione per i lavoratori italiani che
prestano lavoro in uno degli Stati neocomunitari la legge 398/1987,
disciplinante l’obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori
italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia. Con la presente circolare
vengono fornite istruzioni per l’assolvimento degli obblighi previdenziali,
nei riguardi dei lavoratori appartenenti ai Paesi neocomunitari che prestano
attività lavorativa in Italia e dei lavoratori italiani che prestano attività
lavorativa negli stessi Paesi. 1. Regime transitorio in
materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini neocomunitari. Le norme transitorie
dell’atto di Adesione unito al Trattato stabiliscono che i primi sei articoli
del regolamento CEE 1612/68 non sono immediatamente applicabili per i
lavoratori di otto dei dieci Paesi interessati, con eccezione di Malta e
Cipro, nei confronti delle quali le stesse disposizioni hanno invece effetto
immediato. Ne consegue che il principio
della libera circolazione dei lavoratori avrà una limitata applicazione per
il predetto periodo, al termine del quale tutti i cittadini dei nuovi Paesi
comunitari avranno libertà di movimento nel mercato comunitario. L’Italia, attenendosi alle
predette norme transitorie (che permettono a ciascun Stato membro, per un
periodo di due anni, di continuare ad applicare le misure nazionali per la
disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini
appartenenti ai Paesi neocomunitari), fissa annualmente con D.P.C.M. il
numero massimo di possibili ingressi nel nostro Paese per motivi di lavoro
dei cittadini provenienti dagli otto nuovi Stati comunitari per i quali il
principio della libera circolazione non è immediatamente applicabile (per
l’anno 2005, si fa riferimento al D.P.C.M. del 17.12.2004, in G.U. n. 26 del
2.2.2005). Alle quote di lavoratori
extracomunitari ai quali è consentito l’ingresso per lavoro in Italia,
stabilite annualmente dai D.P.C.M. emanati ai sensi dell’art. 3, co.4, del
D.Lgs. n.286/1998, si è pertanto aggiunta l’ulteriore quota massima di
ingressi per motivi di lavoro subordinato di provenienza dagli otto Paesi in
questione. Per quanto concerne gli
ingressi di lavoratori (neocomunitari) al di fuori delle quote annualmente
stabilite, resta comunque immutata la disciplina di cui all’art. 27 del
D.Lgs. n.286/1998, che regola particolari fattispecie d’ingresso di
lavoratori extracomunitari con riferimento alle tipologie d’impiego indicate
nella norma stessa. Per il trattamento previdenziale di tali situazioni si
rimanda alla circolare n. 122/2003. Godono invece della immediata
libertà di circolazione i cittadini di tutti i predetti Paesi
neocomunitari che intendono esercitare attività di lavoro autonomo. 1.1 Eccezioni al regime
transitorio. Il Ministero del Lavoro ha
precisato che la limitazione al principio del libero accesso al mercato del
lavoro per gli otto dei dieci Paesi neocomunitari non si applica: ai cittadini neocomunitari
occupati legalmente in Italia alla data di adesione e ammessi al mercato del
lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi; ai cittadini neocomunitari che
hanno svolto attività lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo
ininterrotto pari o superiore a 12 mesi; al coniuge e ai figli minori
di anni 21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il
lavoratore neocomunitario ammesso nel mercato del lavoro italiano per un
periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione. Per effetto dell’applicazione
di tali eccezioni anche i sopraindicati lavoratori stranieri non sono
rientrati nel calcolo della quota massima indicata, per l’anno 2004, con
D.P.C.M. del 20 aprile 2004. 1.2 Modalità d’ingresso nel
mercato del lavoro. La procedura d’ingresso in
Italia per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato risulta
notevolmente semplificata per i lavoratori neocomunitari. Il Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali ha dettagliato le modalità d’ingresso nel nostro
Paese per i cittadini neocomunitari, che non prevedono il rilascio del visto
d’ingresso, ma comportano il rilascio della carta di soggiorno per lavoro
subordinato. I lavoratori autorizzati
secondo tale particolare procedura avranno libero accesso al mercato del
lavoro dopo un periodo ininterrotto di lavoro pari o superiore a dodici mesi
(1). 2. Trattamento previdenziale
dei lavoratori neocomunitari. L’eccezione all’applicazione
delle norme comunitarie, prevista per il periodo transitorio in materia di
libera circolazione dei lavoratori degli otto Paesi di cui sopra, non attiene
anche alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza sociale ai
lavoratori neocomunitari. Pertanto dalla data di entrata
in vigore del Trattato, sono divenuti immediatamente applicabili nei riguardi
dei lavoratori predetti, tra gli altri, il regolamento CEE n.1408/1971 del
Consiglio del 16 aprile 1971, concernente il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale ed il regolamento n.574/1972 del Consiglio del 2 marzo
1972, con le relative modifiche ed aggiornamenti. La predetta normativa, come
noto, è ispirata ai principi di territorialità e di unicità del rapporto
assicurativo. L’articolo 13 comma 2 del
regolamento n. 1408/1971 enuncia il cd. principio di territorialità, in base
al quale “la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di
uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede
nel territorio di un altro Stato membro”. Il principio di territorialità
subisce eccezioni a norma dello stesso regolamento, il cui articolo 14
prevede la possibilità di mantenere il regime assicurativo (previdenziale e
assistenziale) del Paese di provenienza, per dodici mesi (prorogabili di
regola per altri dodici mesi), previa autorizzazione dell’Autorità competente
nel Paese ospitante, in favore dei lavoratori cittadini dei Paesi membri che
sono temporaneamente distaccati in un Paese dell’Unione Europea. Per quanto sopra illustrato,
nelle ipotesi contemplate nelle disposizioni comunitarie quali, in
particolare, quelle di distacco legittimo (2) in ambito comunitario, è
possibile per il lavoratore mantenere il regime previdenziale del Paese di
provenienza, derogando al principio generale di territorialità dell’obbligo
assicurativo. Secondo il principio
dell’unicità del rapporto assicurativo, inoltre non è mai ammessa una
contestuale copertura assicurativa obbligatoria, nei due Paesi comunitari,
relativa alla stessa attività lavorativa, anche se la retribuzione
complessiva è erogata in tutto o in parte nel Paese estero comunitario. Per quanto concerne l’ipotesi
di proroga del distacco, a partire dal 1° maggio 2004 trova applicazione per
i lavoratori di tutti i Paesi neocomunitari la disciplina di cui agli
articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408 del 1971. Si richiama in particolare
l’attenzione sulle previsioni dell’art. 17 dello stesso regolamento, il quale
dispone che le Autorità competenti degli Stati membri in determinate
fattispecie possano concordare ulteriori eccezioni al principio di
territorialità dell’obbligo assicurativo sociale. A tale proposito, si veda
il messaggio n. 4547 del 8 febbraio 2005. 2.1 Lavoratori italiani
occupati nei Paesi neocomunitari. La legislazione previdenziale
applicabile ai rapporti di lavoro dei lavoratori italiani occupati nei dieci
Paesi neocomunitari, subisce delle modificazioni sostanziali, in quanto per
questi ultimi trova piena applicazione il diritto comunitario dal 1° maggio
2004, data di entrata in vigore del Trattato di adesione dei dieci
nuovi Stati all’Unione Europea. La legge 398/1987, quale fonte
di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del
lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da
accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale, non trova
infatti più applicazione, per i lavoratori occupati nei dieci Paesi
neocomunitari, dal 1° maggio 2004. Tali lavoratori possono essere
assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di
“distacco” ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza
sociale. In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in
Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le
aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale. La normativa di
riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile
ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n.314/1997,
di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali. I lavoratori italiani già
occupati alla data del 1° maggio 2004 nei Paesi neocomunitari, qualora
intendano mantenere il regime previdenziale italiano, possono inoltrare
all’INPS richiesta del modello E 101 con effetto retroattivo (3). In ambito
comunitario, infatti è ammessa la possibilità che il certificato di distacco
(modello E101) possa essere richiesto e rilasciato con decorrenza
retroattiva, anche quando i lavoratori interessati hanno già iniziato o
addirittura portato a conclusione l’attività lavorativa sul territorio dello
Stato membro in cui sono stati distaccati. Si precisa che, qualora siano
decorsi 12 mesi dalla data di inizio del distacco (ovvero, per i distacchi
già in corso all’1.5.2004, entro l’1.5.2005) all’atto della richiesta, sarà
necessario attivare la procedura di cui all’art. 17 del regolamento n. 1408
del 1971. In entrambe le ipotesi, a
partire dalla data di efficacia del modello E101, l’obbligo assicurativo per
tali lavoratori deve essere assolto in Italia. Al di fuori di questo caso,
per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere
effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del
1987 non possono trovare più applicazione ai lavoratori italiani occupati in
uno dei Paesi neocomunitari a partire dall’ 1.5.2004. Per quanto attiene i rapporti
con la Slovenia, si sottolinea che le disposizioni comunitarie trovano
applicazione a decorrere dall’1.5.2004 solo con riferimento alle nuove
situazioni di distacco. Si puntualizza che, in tal caso, il periodo di
distacco totale ammesso in ambito europeo deve comprendere anche i periodi di
distacco effettuato ai sensi della previgente normativa convenzionale, a
differenza di quanto accade per gli altri nove Paesi, in precedenza non
convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Si ricorda inoltre che, per
effetto del principio di territorialità in ambito comunitario, qualora non
venga attivata la procedura di distacco, ovvero al superamento del periodo di
distacco autorizzato col modello E101, troverà piena applicazione la
legislazione previdenziale del Paese di occupazione del lavoratore. 2.2 Lavoratori neocomunitari
distaccati in Italia. Analogamente a quanto detto
per i lavoratori italiani distaccati in uno dei 10 Paesi neocomunitari, i
lavoratori dei dieci Paesi neocomunitari distaccati in Italia dopo il 1°
maggio 2004 che siano in possesso del modello E101 rilasciato da parte
dell’Autorità competente, continuano ad essere assicurati nel Paese di
provenienza, e per essi nessun obbligo contributivo sussiste in Italia. In caso contrario, dovranno essere
assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di
territorialità dell’obbligo assicurativo. Nel caso in cui tali
lavoratori fossero già occupati in Italia alla data dell’1.5.2004, ed è stata
attivata la procedura di rilascio del “modello E101” presso la competente
Autorità locale nel corso del termine di dodici mesi dall’inizio del distacco
(per i distacchi già in corso all’1.5.2004, entro l’1.5.2005), il lavoratore
extracomunitario resterà assicurato nel Paese di provenienza ai sensi delle
disposizioni comunitarie di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento
n. 1408/1971. In tal caso l’eventuale contribuzione versata in Italia diverrà
indebita e, su richiesta degli interessati, si provvederà al rimborso della
stessa. Nel caso in cui, all’atto
della richiesta, il termine di dodici mesi dall’inizio del distacco sia
decorso, dovrà essere avviata la procedura prevista dall’art. 17 del
regolamento n. 1408/1971. In caso di rilascio del modello E101 con
riferimento a tale richiesta, il lavoratore rimane assicurato nel Paese di
provenienza. L’eventuale contribuzione versata in Italia diviene indebita e,
pertanto, su richiesta degli interessati, sarà rimborsata. Se non è stata o non sarà
attivata la procedura di rilascio del modello E101, ovvero in caso di
superamento del periodo di distacco in esso autorizzato, l’obbligo
assicurativo dovrà essere assolto in Italia secondo il principio di
territorialità dell’obbligo assicurativo. 3. Regolarizzazioni
contributive. Sulla base delle istruzioni
sopra illustrate, i datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei
periodi pregressi, a far tempo dal 1° maggio 2004, utilizzando la procedura
delle regolarizzazioni contributive (DM10/VIG) provvedendo, altresì, a
rettificare le posizioni individuali dei lavoratori (SA-VIG ). Qualora dalle
operazioni di regolarizzazione risultino somme a debito del datore di lavoro,
le stesse non saranno gravate di oneri accessori ove il versamento avvenga
entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione delle presenti
istruzioni.
Il Direttore Generale
Crecco 1)Cfr. circolare n.14 del 28 aprile 2004 del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’immigrazione 2) Si ricordano a tal proposito le decisioni della
Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale
dei Lavoratori n.162 del 1996 e n.181 del 2000, quali richiamate nelle
circolari INPS n.28 del 1998 e n.173 del 2002. (3) Cfr. decisioni Commissioni Amministrativa CEE n. 126
/1985 in circolare 2098 dell’8 maggio 1987 e 107 del 29 maggio 1994. L’ultima
versione del “modello E 101” approvata con la decisione n.186 del 27 giugno
2002 della Commissione amministrativa CE per la sicurezza sociale dei
lavoratori migranti, è stata pubblicata in GUCE, legge n.55 del 1° marzo
2003. |