INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Coordinamento Generale
Legale
(Circolare 2.3.2006 n° 31)
“Il Sistema di controllo delle prestazioni indebite”
Le disposizioni si pongono l’obiettivo di prevenire la
formazione dell’indebito pensionistico, intervenendo
sulle variabili tecnologiche e gestionali, con l’obiettivo
di ridurre i rischi ed i conseguenti disagi sociali di
un intervento di
recupero delle prestazioni in eccedenza.
PREMESSA
Il diritto alla ripetizione degli indebiti pensionistici
è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al
principio di carattere generale stabilito dall’articolo 2033 c.c., hanno
individuato i presupposti per la sanatoria delle indebite erogazioni delle
prestazioni pensionistiche. Come è noto, in materia si sono succedute le
disposizioni previste dall’articolo 80, terzo comma, del regio decreto 28
agosto 1924, n. 1422, dall’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e,
infine, dall’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Quest’ultima disposizione, secondo quanto disposto dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa
rispetto alla disciplina introdotta dall’articolo 52 della legge n. 88/89, è
applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre
1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/91 (circolare n. 107 del
1993). Le leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 28 dicembre 2001, n.
448, hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una
disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle
disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di
prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati
dal 1°gennaio 2001 trova di nuovo applicazione la disciplina di regime
di cui all’art. 13, legge n. 412 del 1991. In relazione a quanto sopra si ribadisce che la
giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per
stabilire quale delle norme sopra richiamate, succedutesi nel tempo in
materia di indebiti pensionistici, debba trovare applicazione, si deve far
riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (cfr. circolare
n. 176 del 1995). Si precisa inoltre, che la Suprema Corte, con la
decisione n. 4809 del 7 marzo 2005 resa a Sezioni Unite ha stabilito che la
sanatoria prevista dall’art. 38 della legge n. 448/2001 non trova
applicazione per gli indebiti pensionistici verificatosi anteriormente al 1°
gennaio 1996 e non totalmente recuperati, qualora non risultino recuperabili
alla luce della disciplina di cui alla legge n. 662/96. Di seguito si riepilogano i criteri applicativi già
forniti nel corso del tempo relativamente all’applicazione delle norme sopra
esaminate tenendo conto anche degli effetti delle recenti pronunce
giurisprudenziali, fornendo istruzioni in ordine alle modalità di recupero
delle somme indebitamente corrisposte che risultino ripetibili. 1. Pagamenti indebiti di
pensione effettuati fino al 31 dicembre 2000 (Articolo 38, commi da 7 a 10,
legge n. 448/2001) Per i pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000, per i
quali sussista ancora l’azione di ripetibilità, devono applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 38, commi da 7 a 10, legge n. 448/2001. Ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’azione di ripetibilità
delle somme erogate indebitamente anteriormente al 1° gennaio 1996 si riporta
quanto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
4809 del 7 marzo 2005: “Il punto da cui partire è che la disposizione del
2001 opera <<nel caso in cui debba farsi luogo al recupero>>,
ma non per tutti gli indebiti anteriori al 1996 si può –alla data di entrata
in vigore della legge n. 448- fare luogo al recupero, perché non sono più
recuperabili, alla luce della disciplina precedente di cui alla legge n.
662/96, gli indebiti per il quali il titolare godeva, nel 1995, di redditi
inferiori ai 16 milioni. Infatti per questo tipo di indebito si era già perfezionata la irripetibilità
alla luce della legge 662/96, e non può quindi operare la sopravvenuta legge
448/2001” Pertanto per effetto della citata sentenza, a parziale rettifica delle
istruzioni fornite al punto 2 della circolare n. 84 del 24 aprile 2002, si
precisa che le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 1996, se non
totalmente recuperate e/o per la parte residua sono ripetibili secondo i
criteri posti dalla legge n. 448/2001, solo qualora risultino ripetibili
anche secondo i criteri posti dalla legge n. 662/1996. Si confermano, in via generale, le istruzioni fornite con la citata
circolare n. 84 del 2002 relative all’applicazione dell’articolo 38,
commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con l’occasione si fa presente che da parte di alcune Sedi sono stati
chiesti chiarimenti in ordine all’applicazione della sanatoria di cui al
citato articolo 38, per i recuperi ancora in corso alla data di entrata in
vigore della legge n. 448 (punto 7 della citata circolare n. 84 del 2002). In
particolare è stato chiesto di conoscere come debba essere determinato
l’importo indebito per il quale operare l’accertamento della recuperabilità
ai sensi della legge n. 448, nel caso in cui l’azione di recupero abbia ad
oggetto indebite erogazione anteriori al 1° gennaio 1996, che siano già state
oggetto di sanatoria parziale ai sensi della
legge n.
662/96. In
merito, a parziale modifica di quanto indicato al punto 7 della circolare n.
84 del 2002, si osserva che, alla luce delle considerazioni contenute nella
citata decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sugli indebiti
ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2001 e già oggetto di sanatoria ai
sensi dell’articolo 1, commi 260/265 della legge n. 662/1996 non dovrà essere
operata una ulteriore riduzione di un quarto dell’importo da riscuotere ai
sensi dell’articolo 38 della legge n. 448/2001, ma dovrà soltanto essere
verificato ai fini della continuazione dell’azione di recupero l’ammontare
del reddito secondo la previsione di cui al citato articolo 38. Si confermano le istruzioni fornite al citato punto 7 della circolare
n. 84 del 2002 secondo cui “Restano pertanto legittimamente acquisite alle
gestioni le somme recuperate entro il 31 dicembre 2001”. 2. Pagamenti indebiti di
pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 (Articolo 13, legge n. 412/91) 2.1 Premessa L’articolo 13 della legge n. 412/91 trova applicazione per i pagamenti
indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 1° gennaio 2001, sulla
base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione
all’interessato. Il
comma 1, del citato articolo 13, nel disciplinare, nella prima parte, gli
effetti dell’errore coevo al provvedimento di attribuzione della pensione,
dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale
provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al
pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all’Istituto, salvo che l’indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. La
seconda parte del comma 1, dell’articolo citato, consente il recupero nel
caso in cui l’indebito pagamento sia stato determinato dall’omessa o
incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti che incidono sul
diritto o sulla misura della “pensione goduta”, che non siano già conosciuti
dall’Istituto. Tale disposizione disciplina sia gli effetti dell’errore
contestuale al provvedimento di attribuzione, sia gli effetti
dell’errore sopravvenuto, dipendente da mutamento non segnalato della
situazione di fatto o di diritto esistente al momento del provvedimento. Il
comma 2 del predetto articolo dispone, inoltre, che l’Istituto debba
procedere annualmente “alla verifica delle situazione reddituali dei
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e, provvede, entro l’anno successivo, al recupero di
quanto eventualmente pagato in eccedenza.” A
tal fine con la sentenza n. 166 del 1996, la Corte Costituzionale,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 6,
comma 11-quinquies, della legge n. 638/83 (nella parte in cui consente alle
gestioni previdenziali di procedere al recupero sul trattamento di pensione
delle somme erogate in eccedenza a titolo di trattamento minimo anche in
deroga ai limiti posti dalla disciplina vigente) ha chiarito, che “Il
limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla disposizione
denunziata non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si
determinano per l'INPS le condizioni di verificabilità del reddito
dell'assicurato. Perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti
dall'Istituto e immessi nei circuiti delle verifiche contabili sono necessari
tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai
termini indicati dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, non
applicabile ratione temporis nei casi di specie, ma utilizzabile come
criterio di orientamento. “ Il
principio enunciato dal giudice delle leggi è stato seguito dalla Corte
di Cassazione nella sentenza n. 11484 del 23 dicembre 1996. Si
forniscono di seguito istruzioni per l’applicazione della disposizione di cui
all’articolo 13 della legge n. 412 del 1991 tenendo conto del principio
affermato dalla Corte Costituzionale, seguito dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Pagamenti indebiti determinati dalla mancata o
erronea valutazione di fatti diversi dalle situazioni reddituali. 2.2.1 Errori contestuali alla liquidazione o alla
riliquidazione della pensione. Ferma
restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento
errato, la disposizione di cui all’articolo 13 prevede che sono sanabili gli
indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del
quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti
viziato da errore imputabile all’Istituto. La disposizione in esame si
applica anche nel caso in cui l’errore consista nella mancata o erronea
valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi
che erano già conosciuti dall’Istituto. (cfr. punto 2.3 della presente
circolare). Secondo
la predetta disposizione l’omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato
di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non
siano già conosciuti dall’Istituto, esclude l’imputabilità dell’errore
all’Istituto medesimo. Pertanto,
qualora l’errore compiuto al momento della liquidazione o della
riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso
dell’interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello
stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che
incidano sul diritto o sulla misura della “pensione goduta”, le somme
indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente
recuperabili. Poiché,
invece, non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate successivamente
alla comunicazione, da parte dell’interessato, del fatto incidente sul
diritto o sulla misura della pensione, a seguito di tale comunicazione, le
Sedi competenti provvederanno immediatamente a rettificare il provvedimento
errato. 2.2.2 Errori successivi alla liquidazione o alla
riliquidazione della pensione Il
comma 1 dell’articolo 13 consente, inoltre, il recupero dei pagamenti
indebiti determinati dall’omessa o incompleta segnalazione, da parte
dell’interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di
liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, che
incidono sul diritto o sulla misura della “pensione goduta”. Ferma
restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento
divenuto errato, la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve
essere determinata secondo i seguenti criteri. Gli
indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti
sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione,
diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall’Istituto ( es.
scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di
pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza
dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.)
sono suscettibili di sanatoria. Qualora
i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere
dichiarati dall’interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di
comunicazione da parte dell’interessato devono essere recuperate in ogni
caso; mentre non sono più recuperabili le somme indebite erogate
successivamente alla predetta comunicazione. Pertanto le Sedi competenti
provvederanno immediatamente a rettificare il provvedimento errato a seguito
di comunicazione da parte dell’interessato. 2.3 Pagamenti indebiti determinati da una
mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto
o della misura della prestazione Il comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 412 prevede che l’Istituto
proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla
misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro
il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate. Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte
Costituzionale n.
166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al
citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro
cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche
a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l’Istituto ha
avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o
riliquidazione. Pertanto, la recuperabilità delle somme indebitamente erogate su
prestazioni collegate al reddito è subordinata ai seguenti termini e
presupposti a seconda che essa si riferisca a indebiti pensionistici
dovuti a redditi non conosciuti dall’Istituto o a redditi conosciuti
dall’Istituto. 2.3.1
Redditi non conosciuti dall’Istituto. In base a quanto previsto dal predetto comma 2, l’Istituto procede
annualmente all’emissione di moduli di dichiarazione di dati reddituali al
fine di verificare le situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che
incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni. Qualora, in conseguenza della verifica della situazione reddituale
incidente sulla misura o sul diritto delle prestazioni venga accertato un
indebito pensionistico, l’Istituto deve procedere al recupero delle
somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la
dichiarazione reddituale qualora la notifica dell’indebito avvenga
entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la
dichiarazione da parte del pensionato. In tal caso si deve procedere al
recupero anche delle somme indebitamente erogate che si riferiscono a periodi
successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del
pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione
reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando
la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova
situazione reddituale. 2.3.2
Redditi conosciuti dall’Istituto L’Istituto può procedere al recupero degli indebiti pensionistici che
si siano verificati a causa della mancata considerazione di redditi
conosciuti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, purché la
notifica del relativo indebito avvenga l’anno successivo a quello in cui si è
avuta conoscenza, da parte dell’Istituto, del reddito incidente sulla
pensione goduta. 3. Prescrizione
del diritto alla ripetizione dell’indebito pensionistico Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte
dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di
credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato
effettuato il pagamento indebito; qualora l’indebito sia da ricollegare a
situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di
prescrizione decorre dalla data della comunicazione. 4. Modalità di
recupero 4.1 Indebiti
anteriori al 1° gennaio 2001 Ai fini della determinazione delle modalità di recupero da parte
dell’Istituto delle somme indebitamente erogate fino al 31 dicembre 2000 si
fa rinvio alle istruzioni fornite al punto 6 della circolare n. 84 del 2002. 4.2 Indebiti
successivi al 1° gennaio 2001 Gli indebiti pensionistici successivi al 1° gennaio 2001 che, a seguito
dell’applicazione dell’articolo 13 della legge n. 412/91, risultano
ripetibili da parte dell’Istituto devono essere recuperati attraverso
una delle seguenti modalità. a)
compensazione con crediti, relativia quote di prestazioni pensionistiche o
assistenziali, vantati nei confronti dell’Istituto; b)
recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche; c)
pagamento mediante rimesse in denaro. 4.2.1
Compensazione con crediti relativi a quote di prestazioni pensionistiche o
assistenziali vantati nei confronti dell’Istituto Nel caso in cui nei confronti di un soggetto titolare di un diritto di
credito nei confronti dell’Istituto per quote di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sia stato accertato un indebito pensionistico ripetibile, ai
sensi dell’articolo 13 legge n. 412 del 1991, il recupero delle somme
indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le
somme arretrate dovute all’interessato. Non possono essere oggetto di compensazione i crediti dovuti
all’interessato a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno
sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per
titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la
compensazione. Si rammenta che nel caso il debito e il credito del pensionato si riferiscano
a prestazioni erogate allo stesso titolo per periodi coincidenti in tutto o
in parte, si deve procedere comunque alla compensazione; in tali ipotesi
infatti le somme già corrisposte indebitamente debbono ritenersi
anticipazioni delle somme da corrispondere. Lo stesso criterio deve essere
seguito anche per l’ipotesi di prestazioni erogate in luogo di altre
corrisposte indebitamente per periodi coincidenti (cfr. circolare n. 154 del
1997). L’eventuale indebito residuo risultante dalla compensazione deve essere
recuperato secondo le modalità illustrate al punto successivo. 4.2.2 Recupero
mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche Il recupero delle somme indebitamente erogate può essere operato
indistintamente su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore
fruisce sia al momento della notifica dell’indebito che successivamente a
tale notifica. Il citato articolo 13 nel fissare i presupposti per il recupero degli
indebiti pensionistici non oggetto di sanatoria non stabilisce particolari
modalità in base alle quali deve avvenire il recupero delle somme
indebitamente erogate sulle prestazioni pensionistiche. Pertanto, in materia,
trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 69
della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modifiche che prevede quanto
segue. L’ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve
essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione medesima
(comma 1). Il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO, deve
far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo (comma
2). Le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo
che l’indebita percezione sia dovuta al dolo dell’interessato (comma 3). Nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti
pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun
trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere
salvaguardato sul totale delle prestazioni. In ogni caso non possono essere oggetto di trattenuta le somme dovute a
titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i
trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di
prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta. 4.2.3 Pagamento
mediante rimesse in denaro Qualora il debitore non sia titolare di crediti verso l’Istituto
o non sia più titolare di prestazioni pensionistiche, o sia titolare di
prestazioni pensionistiche il cui importo non consenta il recupero mediante
trattenuta sulla prestazione pensionistica la Struttura territoriale che
procede alla notifica dell’indebito, invia contestualmente la richiesta di
pagamento (mediante bollettino di conto corrente o assegno) con l’avvertimento
che, scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni (60 per i residenti
all’estero) sarà dato corso all’azione legale per il recupero coattivo delle
somme indebitamente erogate. Nel caso sia stata concordata la dilazione del pagamento, qualora il
debitore interrompa il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite,
la Sede territoriale avrà cura di avvertire il debitore, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, che nel caso questi non riprenda il
versamento entro il termine di 30 giorni (60 per i residenti all’estero) sarà
dato corso all’azione legale per il recupero coattivo delle somme ancora
dovute. Alla scadenza dei termini sopra indicati le Sedi territoriali
provvederanno a trasmettere le relative pratiche agli Uffici legali
competenti. Il debitore per il quale sussistono i presupposti per il recupero
mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche ha comunque facoltà di
restituire le somme indebitamente percepite mediante rimesse in denaro,
purché ciò avvenga in un'unica soluzione. 4.3
Rateizzazione del recupero Il recupero mediante trattenuta sulla prestazioni pensionistiche deve
essere effettuato in un’unica soluzione qualora l’indebito sia di importo non
superiore ad un quinto dell’importo mensile della pensione e sia comunque
fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. Qualora non vi siano i presupposti di cui sopra per effettuare il
recupero in un’unica soluzione, la ripetizione delle somme indebitamente
erogate mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere
effettuata con il sistema di rateizzazione che non superi le 24 mensilità, in
modo che l’importo di ciascuna trattenuta mensile, facendo salvo comunque
l’importo corrispondente al trattamento minimo, non sia superore al quinto
dell’importo mensile della pensione e comunque non sia inferiore
a euro 10,00. La rateizzazione del pagamento delle somme indebitamente percepite può
essere richiesto dal debitore sia nel caso in cui la restituzione debba
avvenire mediante rimessa in denaro sia nel caso in cui la restituzione debba
avvenire mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche. Nel primo caso il responsabile della Sede territoriale competente,
tenuto conto dell’importo dell’indebito e delle condizioni economiche del
debitore, può determinare un piano di recupero che preveda versamenti diretti
da parte del debitore a scadenze non superiori ad un mese e per periodi che,
salvo ipotesi eccezionali, non superino i 24 mesi dal primo versamento. Nel secondo caso, nel rispetto dei limiti di cui al citato articolo 69
(trattenuta non superiore ad un quinto e importo della rata mensile non
inferiore al trattamento minimo) il debitore ha facoltà di chiedere che la
rateizzazione delle trattenute sulla prestazione pensionistica avvenga per un
periodo inferiore alle 24 mensilità, con eventuale versamento di parte delle
somme indebitamente percepite, in un'unica soluzione, mediante rimessa in
denaro. La rateizzazione può essere articolata per un periodo di tempo superiore
ai 24 mesi nei seguenti casi: 1)
Nel caso in cui il rispetto del limite del quinto e dell’importo
corrispondente al trattamento minimo non consentano di esaurire in 24
mensilità il recupero di quanto indebitamente percepito. 2) Nel caso in
cui, valutate le particolari circostanze relative all’importo dell’indebito e
alle condizioni economiche del debitore, il responsabile della sede
territoriale competente, su richiesta dell’interessato, concordi con lo
stesso un diverso piano di recupero. Il Direttore Generale Crecco |