INPS
Progetto Interventi
in favore dell’Occupazione
(Messaggio 1.12.2006 n° 31784)
Chiarimenti riguardanti i sussidi previsti dal PROGRAMMA PARI e i SUSSIDI SPECIALI previsti da iniziative similari.
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Con messaggi n. 17740 del 21 giugno e n. 21502 del 1° agosto e con circolare n. 103 del 3 ottobre u.s. sono state fornite, tra l'altro, disposizioni in merito ai requisiti e/o alle condizioni che i lavoratori destinatari del Programma PARI devono possedere per avere titolo alla corresponsione dei sussidi di cui al punto 2, lettere a) e b) del messaggio n. 17740 citato. A seguito dei quesiti pervenuti da parte di alcune Sedi Regionali sono stati chiesti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro alcuni chiarimenti, in ordine ai quali il Ministero stesso ha recentemente fornito i pareri di propria competenza. Di conseguenza si indicano di seguito - a scioglimento anche delle riserve a suo tempo formulate - i criteri da applicare per la definizione delle situazioni tenute fino ad ora in sospeso. 1) SUSSIDI PARI Si sottolinea che il Ministero del Lavoro ha nuovamente ribadito che i sussidi in questione non possono essere riconosciuti ai lavoratori percettori di una qualsiasi indennità e/o sussidio legati al loro stato di disoccupazione o di inoccupazione e che l'erogazione dei sussidi stessi "è legata alla partecipazione e all'adesione formale dei soggetti beneficiari individuati dalle Regioni ad un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo". Per ciò che concerne le specifiche fattispecie di possibili incompatibilità o incumulabilità dei sussidi in parola con prestazioni diverse da quelle connesse allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, si fa presente che le Sedi si dovranno attenere ai criteri di seguito indicati. a) I sussidi possono essere riconosciuti ai titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile e di rendite INAIL. Al contrario tali sussidi non possono invece essere concessi ai titolari di pensioni di vecchiaia, di anzianità e di inabilità. b) Per ciò che concerne le persone comprese negli elenchi nominativi predisposti dalle Regioni e che, dai dati in possesso dell'Istituto, sono risultate titolari di rapporti di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di co.co.co., di co.co.pro. o di partita I.V.A. si evidenzia che il Ministero ha ritenuto che i sussidi in parola possono essere erogati in tutti i casi in cui il soggetto destinatario del Programma PARI, pur trovandosi in una di tali situazioni, abbia conservato lo stato di disoccupazione. A tale riguardo lo stesso Ministero ha infatti precisato che "in base alla normativa in materia, di cui al decreto legislativo n. 297/2002, vi è la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione nei seguenti termini: - per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati, la soglia massima è di euro 7.500; - per i redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di professioni, la soglia massima è di euro 4.500; - nel caso in cui vi sia il concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo complessivo di euro 7.500." Per la concreta applicazione di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro le Sedi dovranno pertanto: - non concedere il sussidio in tutti i casi in cui all'Istituto risulti che gli interessati abbiano superato nell'anno o negli anni cui riferire la concessione del sussidio stesso gli importi reddituali annuali più sopra indicati; - chiedere in tutti gli altri casi una dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato attesti che il proprio reddito annuale non supera i predetti importi. Per ciò che concerne invece coloro che durante gli archi temporali per i quali avrebbero titolo a percepire il sussidio risultino parti di un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o di co.co.co. o di co.co.pro, le sedi dovranno sospendere l'erogazione del sussidio stesso dalla data di inizio di tali attività fino a quella di cessazione e disporre il pagamento del sussidio soltanto dopo aver acquisito un'apposita dichiarazione di responsabilitità rilasciata dall'interessato da cui risulti che quest'ultimo non abbia superato i limiti di reddito sopra indicati. c) Per ciò che concerne la possibilità da parte delle Regioni di sostituire i lavoratori originariamente compresi negli elenchi nominativi - che cessano di aver titolo al sussidio per motivi vari, come pensionamento, decadenza, ecc. - con altri lavoratori, si comunica, per opportuna conoscenza, che il Ministero del Lavoro ha espresso l'avviso che, fermo restando il finanziamento complessivo già riconosciuto a ciascuna Regione, sia possibile da parte della Regione stessa procedere a tali sostituzioni "su proposta nominativa della Regione interessata che dovrà confermare la compatibilità e congruità della durata residua del Programma volto all'inserimento/reinserimento con la realizzazione di azioni di politica attiva del lavoro". Si fa infine presente che il Ministero del Lavoro ha precisato altresì che la normativa predisposta per la tutela della maternità e dei congedi parentali trova applicazione anche nei confronti delle lavoratrici inserite nel Programma PARI e destinatarie del relativo sussidio. Per completezza si dà inoltre notizia del fatto che il Ministero del Lavoro ha recentemente precisato - con riferimento al riconoscimento all'azienda dell'incentivo di cui al punto 2 della citata circolare n. 103/2006 - che tale incentivo "spetta anche all'azienda che avendo assunto precedentemente il lavoratore svantaggiato con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, trasformi la predetta tipologia contrattuale in un contratto a tempo indeterminato" nonchè all'azienda che "stipuli con il soggetto medesimo, senza soluzione di continuità, un nuovo contratto a tempo determinato, la cui durata, considerato il precedente rapporto di lavoro del soggetto, dovrà far conseguire allo stesso un periodo di impiego superiore ai 12 mesi". Su tale ultima questione eventuali ulteriori precisazioni potranno comunque essere chieste alla Direzione Centrale Entrate Contributive. Si richiama l'attenzione delle Sedi Regionali sulla necessità di dare una tempestiva e sistematica comunicazione allo scrivente Progetto dei nominativi di tutti coloro ai quali, in applicazione del presente messaggio, non verrà erogato, temporaneamente o definitivamente, il sussidio PARI, indicandone la specifica motivazione. 2) SUSSIDI SPECIALI DIVERSI DAI SUSSIDI PARI
Per ciò che riguarda i requisiti e le condizioni per l'erogazione ai lavoratori aventi titolo dei sussidi speciali non rientranti nel Programma PARI ma assimilabili in tutto o in parte ai sussidi previsti da tale Programma (v. KIDCO, Aree Marine Protette, ICS, ecc..) - fermo restando che gli importi, la durata e la procedura finalizzata al pagamento di tali sussidi sono quelli espressamente indicati per ciascuna iniziativa, così come riportati nella relativa convenzione - si comunica, ad integrazione di quanto già specificamente indicato, che le sedi territorialmente competenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: - accertare che nessuno dei lavoratori da indennizzare sia titolare di una qualsiasi indennità o sussidio legato al suo stato di disoccupazione o di inoccupazione; - ove ricorrano fattispecie analoghe a quelle di cui al precedente punto 1), applicare gli stessi criteri precisati con il presente messaggio, semprechè siano compatibili con le caratteristiche, le specificità e le procedure di concessione stabilite per ciascun sussidio e semprechè il singolo caso non sia già stato espressamente e diversamente disciplinato. IL DIRETTORE DEL PROGETTO Piero Righetti
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