INPS
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
(Messaggio 26.9.2006 n° 25599)
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OGGETTO: |
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n.
244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche.
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. |
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L'articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002,
come noto, ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006
la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da
quelle del FPLD, introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995 (1). Con riferimento all'obbligo di denuncia dei
lavoratori da parte dei datori di lavoro alle Casse edili (2), è confermato
per le imprese l'obbligo di trasmettere alle Sedi la
dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile attestante che,
nell'anno solare precedente, l'impresa ha effettuato i versamenti ad essa
dovuti. Appare utile ricordare che tale
dichiarazione potrà essere prodotta dalle aziende entro il 31 dicembre p.v. Si fa presente da ultimo, con l'occasione,
che per l'anno in corso non è ancora stato definito l'apposito
decreto interministeriale, richiesto dalla legge ai fini dell'operatività del
beneficio. Il presente messaggio sarà pubblicato sul
sito Internet dell'Istituto. Il direttore centrale Ziccheddu (1) Le istruzioni per il recupero dei
maggiori contributi versati nell’anno 2005 sono state fornite con la
circolare n. 61 del 21 aprile 2006. (2) Previsione contenuta nell’art. 29, c. 3
del D.L. n. 244/1995 convertito in legge n. 341/1995. |