INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 17.6.2005 n° 22963)
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OGGETTO: |
Liquidazione del trattamento pensionistico definitivo a favore dei lavoratori LSU. |
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Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti relativamente all'importo da porre in pagamento al momento della trasformazione del trattamento pensionistico anticipato in definitivo a favore di ex lavoratore LSU. La locuzione "importo del trattamento pensionistico anticipato" (v. punto 1.3.4 della circolare del 1998 e punto 5 della circolare n. 18 del 2003 ) è riferita esclusivamente all'importo calcolato secondo le norme comuni non comprendendo l'eventuale integrazione erogata dal Fondo: importo del trattamento pensionistico + l'integrazione del Fondo di solidarietà che garantisce che al lavoratore sia corrisposto un trattamento non inferiore all'importo dell'ASU spettante allo stesso alla data di presentazione della domanda. Consegue che, in fase di trasformazione del trattamento provvisorio in definitivo, si deve tenere conto dell'importo derivato dal calcolo provvisorio effettuato in base all'anzianità contributiva maturata al momento della presentazione della domanda - con esclusione dell'importo dell'integrazione a carico del Fondo - e confrontarlo con quello calcolato sulla base dell'anzianità contributiva complessiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti contributivi e di età richiesti per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia,. Qualora da tale confronto emerga che l'importo definitivo è inferiore a quello provvisorio in tale ipotesi si garantisce l'erogazione dell'importo più favorevole (v. messaggio n. 64 del 27.2.2003). IL DIRETTORE CENTRALE Mauro Nori |