INPS

Messaggio 10.9.2010 n. 22939




Ai Direttori centrali

Ai Direttori regionali

Ai Direttori provinciali

Ai Responsabili delle Agenzie




Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell’ art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Determinazione Presidenziale n. 47 del 2 luglio 2010.



A norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la determinazione indicata in oggetto, è stato approvato il Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti indicati nell’allegato A al Regolamento stesso, che individua distintamente, per ciascun prodotto, i termini per l'emanazione del provvedimento ed il responsabile del provvedimento stesso.


Da tali procedimenti sono esclusi quelli in autotutela e quelli promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo.


Il nuovo Regolamento rivede i termini di conclusione dei procedimenti di cui all’Allegato A del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 già approvato con deliberazione del C.d.A. n. 36 del 30 maggio 1991.


Il nuovo Regolamento raccoglie altresì, in forma organica, la disciplina del computo dei termini stabilendo con esattezza il momento iniziale dal quale decorrono le modalità di computo dei termini, i casi in cui il computo è sospeso e le regole per individuare il giorno di scadenza; fissa, inoltre, quali sono i contenuti obbligatori delle comunicazioni di avvio dei procedimenti ad istanza di parte e d'ufficio e le conseguenze di eventuali ritardi nella conclusione dei procedimenti stessi.


Si richiama quindi l'attenzione sulla necessità di tenere sotto stretto controllo e monitoraggio l'intera gestione dell'iter istruttorio e procedimentale in relazione alle scadenze temporali fissate per i diversi provvedimenti.


Diretto corollario, infatti, è la previsione di un obbligo del risarcimento per il danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Inoltre, la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti nella Tabella A del citato nuovo Regolamento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.


Con riserva di fornire ulteriori istruzioni all'esito degli approfondimenti in corso circa l'impatto del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 sull'attività procedimentale dell'Istituto con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 30, commi 3 e 4, del citato decreto.



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Considerate le innovazioni introdotte con il Regolamento che si allega e il rilievo che lo stesso assume nei rapporti dell’Istituto con cittadini ed imprese, si invitano i Direttori e Responsabili in indirizzo a curarne la più ampia diffusione.




Il Direttore generale

Nori





All.to: Determina n. 47 con Regolamento e Tabella A