INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 15.6.2005)

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. – pensioni di reversibilità.

 

 

Con messaggio 25/2/2002 n. 26/0013/2002 sono state fornite le istruzioni in merito alla liquidazione delle pensioni di reversibilità a carico del Fondo speciale FS che, di seguito, si richiamano.

 

Le pensioni a carico del fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. sono state trasferite all’INPS dal 1° aprile 2000 per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 43 della legge 488/1999. Lo stesso art. 43 dispone il permanere delle regole previgenti.

 

Le pensioni di reversibilità a carico del Fondo pensioni FS aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 sono calcolate secondo la normativa prevista dal D.P.R. 1092/73 in base alla quale:

 

-la pensione è pari ad una aliquota della pensione diretta in godimento del dante causa o della pensione diretta virtualmente spettante;

 

- l’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 della legge n. 324/1959 e successive modificazioni ed integrazioni viene, invece, corrisposta in misura intera come assegno accessorio della pensione.

 

Per le pensioni di reversibilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995 e fino a tutto il 16 agosto 1995, giorno precedente l’entrata in vigore della legge 335/1995, opera la normativa introdotta dalla legge 724/1994 in base alla quale:

 

- le percentuali di reversibilità in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria si applicano quando il trattamento in favore di aventi causa derivi da pensione diretta liquidata o virtualmente liquidabile al dante causa con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995, con l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile;

 

- le percentuali di reversibilità di cui al D.P.R. 1092/73 e le disposizioni sull’indennità integrativa speciale ai pensionati di cui all’art. 2 della legge n. 324/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi nei casi di pensione diretta liquidata o virtualmente attribuibile al dante causa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

 

Successivamente la legge 335/1995 ha disposto, all’articolo 1, comma 41, che “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime generale obbligatorio è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”  

 

Pertanto dall’entrata in vigore della legge 335/1995, per i superstiti degli iscritti al fondo, il cui decesso in attività di servizio o in quiescenza si sia verificato dopo il 16 agosto 1995, la pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote dell’Ago al trattamento diretto liquidato o che sarebbe stato liquidato al dante causa, a sua volta calcolato con l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

 

In conformità a quanto sopra esposto sono liquidate le pensioni di reversibilità a carico del fondo speciale FS.

 

Peraltro, sono pervenute a questa Sede richieste di chiarimento in merito all’applicazione di decisioni della Corte dei Conti nonché di deliberazioni del Comitato amministratore del fondo che hanno riconosciuto ai ricorrenti, titolari di pensione di reversibilità aventi decorrenza successiva al 16 agosto 1995 e provenienti da pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, il diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale come assegno accessorio alla pensione.

 

A tale riguardo, si precisa che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, la pensione di reversibilità dovrà essere calcolata secondo la normativa prevista dal D.P.R. 1092/1973 e cioè corrispondendo l’indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione calcolata applicando le aliquote previste dal suddetto T.U., se non disposto diversamente in modo esplicito nei dispositivi delle sentenze medesime.  

  

Qualora si sia già provveduto a ricostituire le pensioni in argomento in maniera difforme da quanto sopra esposto, si dovrà procedere alla rideterminazione delle stesse con il recupero delle eventuali maggiori somme corrisposte.

IL DIRETTORE CENTRALE

NORI

 

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