INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 15.6.2005 n° 22672)
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OGGETTO: |
Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. – Pensioni di vecchiaia – aumento di servizio di cui all’art. 222 del Testo Unico approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. |
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In base alle disposizioni contenute negli artt. 219 e 222 del T.U. delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, gli iscritti al Fondo speciale dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. che alla data di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia non abbiano raggiunto anche il prescritto limite di servizio di 25 o 30 anni, a seconda del profilo rivestito, vengono mantenuti in servizio fino al compimento di tale limite e comunque non oltre il 65° anno di età. Se a tale data non hanno raggiunto il limite di servizio, la pensione viene comunque calcolata come se il limite stesso fosse stato raggiunto, e assoggettata alla quota di contribuzione a carico del lavoratore per un arco di tempo di durata pari all’aumento necessario al raggiungimento del limite stesso.
Ciò premesso, si precisa che, nel caso di pensione di vecchiaia da calcolarsi secondo il sistema misto, l’aumento di cui sopra, ove spettante, deve essere computato nell’anzianità contributiva utile per il calcolo della quota B) di pensione. Ovviamente, l’incremento di servizio in questione è utile al solo fine dell’innalzamento della aliquota relativa alla citata quota B) di pensione, e non, invece, per la determinazione del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile. Il Direttore Centrale NORI |