INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Messaggio 11.9.2007 n. 22211)
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Roma, 11-9-2007 |
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Messaggio n. 22211 |
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Allegati 4 |
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OGGETTO: |
Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127. |
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DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALI DEI SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALE E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria (allegato 1). Con il presente messaggio si forniscono prime indicazioni sull’applicazione della normativa in argomento.
1 – Trattamenti pensionistici interessati
Il beneficio in argomento spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; - della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; - delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; - della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335; - del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; - delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Possono aver diritto alla somma aggiuntiva anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n.222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
2 – Condizioni per il diritto: età e limiti di reddito
Sono destinatari della somma aggiuntiva i pensionati di età pari o superiore ai 64 anni, che non possiedono un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Ai sensi del comma 1 “si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Per l’anno 2007 il limite reddituale è pari ed euro 8.504,73.
In favore dei soggetti il cui reddito annuo sia superiore al predetto limite reddituale e inferiore al limite costituito dallo stesso limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva in argomento, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza di tale limite.
Nell’allegato 2 vengono riportati i limiti di reddito, valevoli per l’anno 2007, che consentono il diritto alla somma aggiuntiva in misura intera o ridotta a seconda del reddito personale posseduto.
3 – Misura della somma aggiuntiva
La norma in esame stabilisce che la misura di tale beneficio sia determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale, come indicato nella tabella A allegata alla legge stessa.
Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Si riporta di seguito la predetta tabella.
Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell’applicazione della predetta tabella A, l’anzianità contributiva complessiva deve essere computata in ragione dell’aliquota di reversibilità riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Nel caso di pensioni in totalizzazione deve essere valutata solo l’anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico delle gestioni di cui al comma 1, escludendo eventuali periodi di contribuzione relativi a quota a carico di casse professionali.
La somma aggiuntiva è corrisposta in misura intera a condizione che il reddito personale posseduto non superi il limite previsto.
Come già detto, in caso di soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale previsto dalla norma e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
L’importo della somma aggiuntiva da prendere in considerazione per determinare tale limite è quello spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva ed alla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.
Ai sensi del comma 4 della legge in esame la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa.
4 – Corresponsione del beneficio
La somma aggiuntiva in argomento deve essere corrisposta in unica soluzione.
In particolare verrà erogata:
Ø per l’anno 2007 con la mensilità di ottobre;
Ø dall’anno 2008, con la mensilità di luglio ovvero con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno. 5 – Aggiornamento del data base delle pensioni
L’elaborazione per l’attribuzione della somma aggiuntiva è stata effettuata con apposita procedura centralizzata.
La procedura centralizzata ha provveduto inoltre a memorizzare:
Ø su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall’elaborazione, la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni: o GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse); o GP1FMPNTIP il valore1; o GP1DMPN la data di elaborazione;
Ø sulla sola pensione sulla quale è stato corrisposto l’aumento, l’importo da corrispondere nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
Ø nel segmento GP8 del data base pensioni: o nel campo GP8MD52 il codice 579 o nel campo GP8MD53E l’importo corrisposto.
6 – Procedura ARTE
La somma aggiuntiva può essere visualizzata con la procedura ARTE.
7 – Diario
L’elenco delle pensioni interessate può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando i codice azione sotto riportati e le date dal 21 al 25 agosto 2007.
8 – Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati ai quali viene corrisposta la somma aggiuntiva viene inviata la comunicazione riportata in allegato 3, rispettivamente per l’Italia e per l’estero.
Ai pensionati ai quali non è stata corrisposta la somma aggiuntiva, per assenza di dichiarazioni reddituali, viene inviata la comunicazione riportata in allegato 4.
Il Direttore generale Crecco
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