INPS


Direzione Generale

Messaggio 9.8.2010 n. 20933



Contenzioso giudiziario: disposizioni operative in tema di esecuzione delle sentenze e dei pignoramenti in danno all'Istituto.


Premessa


Il fenomeno delle azioni esecutive nei confronti dell’Istituto continua a manifestarsi con effetti particolarmente negativi sia in termini organizzativi che in termini economici.


La tipologia di esecuzione forzata per espropriazione assume sempre più la forma del pignoramento mobiliare diretto in quanto consente al creditore procedente di agire su tutti i beni del debitore ovunque si trovino e, di conseguenza, di mettere in esecuzione, una sentenza o un titolo esecutivo anche presso una sede diversa da quella territorialmente competente all’erogazione della prestazione.


Peraltro, le cause che danno luogo a procedimenti esecutivi (precetti, pignoramenti, ingiunzioni) possono essere ricondotte, in gran parte, alla mancata liquidazione, totale o parziale, della prestazione, degli accessori o degli oneri legali nei termini previsti dalla legge o dalla sentenza di condanna.


Non viene inoltre riconosciuta validità probatoria, in sede di giudizio, ai tabulati da cui risultano i pagamenti effettuati o gli ordinativi di pagamento a favore dei ricorrenti.


Tale circostanza rende possibile alla controparte, anche nel caso abbia ricevuto tempestivamente la notizia del pagamento delle prestazioni e delle spese di lite (disposta con posta semplice, e quindi senza l’avviso di ricezione), di promuovere comunque, e indebitamente, l’azione esecutiva.


Ciò determina una maggiorazione delle spese a carico dell’Istituto se non addirittura la duplicazione del pagamento della prestazione.


E’ stato rilevato, infine, che altra causa che incide in maniera notevole è rappresentata dalla mancanza di comunicazione tra gli Uffici chiamati a gestire nel complesso l’intero percorso procedurale; tale fatto, di tutta evidenza, rappresenta un ostacolo ad un intervento rapido ed efficace teso ad evitare l’attivazione di procedure esecutive.


Disposizioni operative


Gli interventi posti in essere già in passato volti ad arginare, in modo pertinente ed efficace, il fenomeno dei pignoramenti devono oggi essere oggetto di opportune integrazioni ed adeguamenti in relazione al mutato contesto nel quale devono operare per effetto della riorganizzazione territoriale e delle nuove realtà operative e tecnologiche di cui si è dotato l’Istituto.


Gli interventi, di cui si dirà in seguito, interessano:


- gli aspetti organizzativi;


- l’utilizzo delle procedure;


- la comunicazione;


- il monitoraggio.


1. Gli aspetti organizzativi


a. Unità organizzativa gestione ricorsi amministrativi e giudiziari


La riorganizzazione territoriale dell’Istituto, di cui alla circolare attuativa n. 102 del 12 agosto 2009, annovera, tra i suoi vari obiettivi, la gestione e il monitoraggio dei flussi informativi e, in particolare, la gestione del credito, degli atti legali e dei ricorsi amministrativi; a tal fine per seguire efficacemente l’intero processo del contenzioso sia amministrativo che giudiziario, è stata prevista una specifica unità organizzativa.


Tale unità, denominata “gestione ricorsi amministrativi e giudiziari” è stata costituita con l’obiettivo primario di:


- gestire il flusso delle informazioni legate alla notifica degli atti curandone l’immediata protocollazione (secondo le regole indicate per la gestione degli atti protocollati con la circolare 106/2009) e la successiva integrazione e qualificazione delle informazioni nei sistemi gestionali dell’Istituto;


- effettuare la ricognizione e la predisposizione degli atti necessari a supportare l’azione professionale a difesa degli interessi dell’Istituto ai fini dell’immediata esecuzione degli atti e della gestione dell’esecuzione dei dispositivi di sentenza in collegamento con le linee di produzione del servizio (circolari n. 102 del 12 agosto 2009 e n. 34 dell’8 marzo 2010);


- favorire la sistematica comunicazione tra le funzioni professionali e le linee di produzione del servizio per l’immediata esecuzione degli atti.


Il nuovo modello organizzativo ha individuato, quindi, in detta Unità organizzativa il centro di coordinamento e di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, dalla presentazione del ricorso all’esecuzione delle sentenze.


Si richiama, pertanto, l’attenzione dei Direttori delle sedi che stanno effettuando la sperimentazione della Circolare 102/09, a rendere pienamente ed efficacemente operativa tale Unità assicurandosi che essa svolga, con tempestività ed efficacia, le funzioni previste dall’ordinamento.


Le restanti Sedi, in attesa dell’estensione del nuovo modello, avranno cura di assicurare in ogni caso, il presidio di tutte le attività al fine di garantire la corretta esecuzione degli adempimenti valutando anche l’opportunità di iniziare ad organizzarsi secondo lo schema delineato dalle citate circolari.


b. Sul piano meramente operativo, in attesa di una più compiuta riorganizzazione dell’intero processo di gestione anche sotto il profilo documentale, in corso di definizione, si dispone:



le sentenze esecutive e/o i dispositivi notificati all’Istituto, e a ciascuna Sede, debbono essere portati ad esecuzione dalla Unità organizzativa competente entro 90 giorni dalla notificazione dell’atto esecutivo. Rispetto ai 120 giorni previsti dalla legge dovrà, quindi, essere conservato un margine di almeno 30 giorni necessario a consentire il perfezionamento del pagamento intendendo per tale non solo l’emissione del relativo ordinativo ma anche l’effettiva disponibilità degli importi da parte del creditore;


i Direttori delle Sedi devono:

- organizzare il prelievo giornaliero, presso le cancellerie dei Tribunali, delle sentenze depositate;


- garantire l’immediata acquisizione delle stesse al sistema informativo, la loro scannerizzazione e trasmissione telematica all’Ufficio competente per la liquidazione.


A tal proposito, si segnala che presso alcune Direzioni provinciali, previa sensibilizzazione ed opportuni accordi con le rispettive AA.GG., si procede all’acquisizione giornaliera delle sentenze depositate direttamente su strumenti di archiviazione dati quali, ad esempio, la “pen drive”;


all’emissione dell’ordine di pagamento deve fare seguito, immediatamente, non solo la stampa dei relativi tabulati ma anche l’invio di una specifica comunicazione - nella quale il pagamento sia inequivocabilmente ed univocamente imputabile alla relativa causale - da effettuare utilizzando il fax (con attestato di ricezione), la mail, possibilmente con posta certificata e la raccomandata postale AR (avviso di ricevimento) agli avvocati di controparte e ai diretti interessati, con invito ad astenersi da ogni ulteriore iniziativa essendo stata effettuata la liquidazione. Tale documentazione, inoltre, deve essere inviata, per conoscenza, all’Ufficio dell’Avvocatura per l’eventuale utilizzo a successivi fini probatori;


le Sedi devono comunicare alla Direzione generale – Ufficio di segreteria del Direttore generale (Inps.DirezioneGenerale@inps.it) e Direzione centrale Ispettorato Audit e sicurezza – il verificarsi di fenomeni ripetuti attinenti a comportamenti pretestuosi o deontologicamente non corretti da parte di avvocati.


In relazione a quanto sopra i Direttori di sede debbono assicurare la correttezza, nel loro complesso, degli adempimenti posti in essere dalle strutture da essi dirette e verificare che le direttive emanate in materia siano scrupolosamente osservate sia dal responsabile dell’Unità organizzativa preposta che dai componenti della stessa.


Con particolare riferimento all’emissione degli ordini di pagamento in sede di liquidazione delle spese legali, tenuto conto dei controlli incrociati che Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Istituto effettuano sui redditi dei professionisti, è di fondamentale importanza la corretta imputazione in procedura, per singola voce e non per totali, degli importi da liquidare a vario titolo. Tutto ciò al fine di evitare comportamenti censurabili che potrebbero nuocere all’immagine dell’Ente e cagionare danno all’erario. Con riserva di più specifiche disposizioni in proposito.


2. L’utilizzo delle procedure


Come ricordato in precedenza, per gestire il flusso informativo dei ricorsi giudiziari è necessario utilizzare la procedura SISCO (circolare 106/2009). Tale procedura automatizza il flusso comunicativo tra gli Uffici legali e quelli amministrativi; consente, infatti, agli Uffici legali di trasmettere, in via telematica, la comunicazione dell’esito del giudizio e la relativa sentenza per accelerare l’iter di liquidazione delle prestazioni e, viceversa, agli Uffici amministrativi di comunicare agli Uffici legali la data di avvenuta liquidazione della prestazione (Messaggio 26660 del 28 novembre 2008).


La procedura SISCO deve essere utilizzata in tutte le sue funzionalità appositamente sviluppate con l’obiettivo di costituire flussi informativi idonei alla trasmissione tempestiva ed efficace degli atti tra gli Uffici legali e le Unità organizzative amministrative e contabili.


Pertanto, è fatto obbligo ai Direttori di Sede di porre in essere tutte le azioni necessarie all’efficace e continuo utilizzo di detta procedura.


3. La Comunicazione


In tale quadro, l’arricchimento dei sistemi di comunicazione - sia interna che esterna - riduce l’insorgenza di criticità operative e contribuisce ad arginarle.


A tal fine è opportuno ricordare che occorre rilanciare, fatte le dovute verifiche, il protocollo d’intesa INPS-Patronati, di cui al messaggio n. 008748 del 20 marzo 2006, in particolare per quanto riguarda il capitolo 4 intitolato “Contenzioso”, favorendo periodici formali contatti con i Patronati e i relativi legali per ribadire quanto previsto nel citato protocollo.


Inoltre, i Direttori di Sede, supportati dall’Avvocatura distrettuale, prenderanno contatti con le Autorità giudiziarie locali per proporre e condividere soluzioni che possano semplificare i rapporti e migliorare la comunicazione con gli Uffici giudiziari e risolvere, quindi, le criticità che dovessero riscontrarsi.


4. Il Monitoraggio


La Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione e la Direzione centrale Ispettorato Audit e sicurezza, per la parte di competenza, predisporranno sistemi di rilevazione e monitoraggio per verificare trimestralmente il rispetto e l’adesione alle presenti disposizioni nonché l’andamento tendenziale del fenomeno stesso. Detta rilevazione dovrà riguardare prioritariamente le Direzioni provinciali delle Regioni Campania, Lazio, Puglia e Calabria, maggiormente colpite dal fenomeno dei pignoramenti.


Le risultanze delle verifiche disposte, riportate in appositi report trimestrali da inviare all’Ufficio di segreteria della Direzione generale (Inps.DirezioneGenerale@inps.it), saranno oggetto di analisi da parte del Coordinamento legale e delle Strutture interessate al fenomeno per l’adozione degli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari.


Il Direttore generale

Nori