INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

(Messaggio 20 maggio 2005 n° 19693)

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. Ricostituzioni delle pensioni di reversibilità.

 

 

Si fa seguito ai messaggi n. 279/2001/0013 del 24 ottobre 2001, n. 68/2002/0013 del 25 febbraio 2002, n. 73/2002/0013 del 26 febbraio 2002, n. 216/2002/0013 del 26 luglio 2002, n. 243/2002/0013 del 8 ottobre 2002, n. 207/208/209/2002/0013 del 23 luglio 2002, n.013/2003/0013 del 15 gennaio 2003, n. 305/2003/0013 dell’11 agosto 2003 e n. 22228/2004/0013 del 12 luglio 2004  e si comunica che i programmi centrali e periferici sono stati modificati per consentire la liquidazione e la ricostituzione di altre tipologie di pensioni di reversibilità a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

Grazie a tali modifiche è, infatti, possibile lavorare anche le pensioni di reversibilità cui compete l’integrazione al minimo e quelle per le quali il criterio di attribuzione dell’indennità integrativa speciale deve essere differenziato tra i vari contitolari. Sono stati, altresì, modificati i programmi per consentire la liquidazione delle pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con l’i.i.s. corrisposta come assegno accessorio che siano state ricostituite o liquidate con le procedure INPS.

 

Si rammenta che per le pensioni di reversibilità a carico del Fondo Speciale FS si possono effettuare esclusivamente ricostituzioni di tipo contributivo (codice specifico 7).   

 

 

1.      MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE RICOSTITUZIONI

 

 

Come già segnalato con i precedenti messaggi per le prestazioni trasferite dall’INPDAP sono presenti nel data base delle pensioni le  informazioni contabili relative ai periodi successivi al 12/2000.


 

Pertanto , al fine di consentire il calcolo dei conguagli  derivanti dalla variazione delle pensioni in argomento, si deve procedere ad una prima ricostituzione, con data calcolo non antecedente al 1° gennaio 2001,  che ha lo scopo di ricostruire contabilmente la pensione, e dai dati originari, riportarla al valore attualmente in pagamento non apportando alcuna modifica alle informazioni pervenute dall'INPDAP. Pertanto occorre fornire al sistema di calcolo tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione dei pagamenti che sono stati effettuati dall’INPDAP fino al 2000 e da INPS dal 2001 in poi.  

Poi, occorre procedere ad una successiva ricostituzione della pensione inserendo i dati mancanti ovvero modificando quelli già presenti per l’effettuazione dei conguagli a credito o a debito decorrenti dalla data della variazione.

 

Si fa presente, peraltro, che la procedura di ricostituzione non effettua, comunque, calcoli anteriori alla data del 1/10/1995 per le pensioni di reversibilità che hanno una decorrenza antecedente a tale data.

Pertanto nel caso di una pensione con l’indennità integrativa speciale corrisposta come assegno accessorio e con decorrenza antecedente il 1/10/1995, occorre procedere come indicato nel precedente messaggio n. 22228/0013/2004 del 12 luglio 2004 e tenendo presente le modifiche apportate alla procedura che sono di seguito indicate.

 

 

2.      MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

 

 

A seguito delle modifiche apportate ai programmi, sarà anche possibile procedere alla liquidazione di nuove pensioni secondo le modalità consuete e tenendo presente quanto 

precisato in seguito relativamente alla compilazione del pannello contenente i dati specifici del Fondo.

 

Si rende necessario, peraltro, fare alcune precisazioni in merito alla liquidazione delle pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con l’I.I.S. corrisposta come assegno accessorio e che siano state ricostituite o liquidate con le procedure INPS.   

 

Per tale tipologia di pensioni, che abbiano decorrenza successiva al 16/8/1995, una volta effettuata la prenotazione, si deve procedere all’acquisizione di tutti i pannelli necessari ad eccezione di quello relativo ai “dati fondo interessato” che viene completato automaticamente con i dati presenti nel data base della pensione diretta, e cioè applicando le percentuali di reversibilità previste alla somma della pensione annua lorda e dell’indennità integrativa speciale in godimento del dante causa al momento del decesso.

 

Solo con una successiva ricostituzione, qualora si debba corrispondere l’indennità integrativa speciale come assegno accessorio della pensione, sarà possibile accedere al pannello del Fondo ed apportare le opportune modifiche.  

 

 

3.      SEGNALAZIONE DEI DATI

 

 

Per quanto riguarda le modalità di segnalazione dei dati nei pannelli della procedura di ricostituzione e di liquidazione si rimanda a quanto già illustrato con precedenti messaggi.


 

Si rammenta che, sia per le ricostituzioni che per le nuove liquidate, può essere necessario compilare più pannelli relativi al Fondo:

 

         per le pensioni di reversibilità deve essere compilato un primo pannello Fondo con i dati relativi al dante causa; un secondo pannello con i dati riferiti alla data originaria di decorrenza della pensione di reversibilità; infine, un terzo pannello con riferimento alla data del 1/10/1995 se la pensione di reversibilità ha decorrenza antecedente a tale data.

         per le pensioni indirette deve essere compilato un primo pannello con i dati riferiti alla decorrenza originaria ed un secondo con i dati della pensione all’1/10/1995 se la stessa decorre da una data precedente.

 

Qualora si rendesse necessario variare le pensioni in argomento  da date diverse da quella originaria o da quella dell’1/10/1995, si dovranno compilare nuovi record fondo alla decorrenza desiderata.

 

Per quanto concerne le modalità di compilazione del pannello FS05, si precisa che sono state apportate alcune innovazioni.

 

In particolare, per poter gestire il pagamento della I.I.S. e del trattamento minimo in maniera differenziata tra i diversi contitolari della pensione, tali dati devono essere immessi nel pannello FS04 “familiari a carico”, dove, per ciascun familiare è anche possibile indicare le variazioni che dovessero intervenire nel corso del tempo.

 

Si riporta di seguito un esempio di compilazione del pannello FS04:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS04                   PROCEDURA FONDI SPECIALI              DATA  12/04/05  

               *** DATI ANAGR. FAMILIARI O CONTITOLARI ***      ORA  12:22:42  

       SEDE  00  90   CATEGORIA SFS           N.RO DOMANDA 00000000            

       COGNOME/NOME                                                            

 <01>  AAAAAAAA/BBBBBBBBB                                             

       COGNOME ACQUISITO                SESSO               DATA DI NASCITA    

 <03>                                    <04>         <05>  00 00   1000     

       COM.NASC.                           COD.COM.     PROV.NASC. COD.PROV.   

 <06>                                       03889      <07>                    

          COD.FISCALE       C.F            COD.DETRAZIONI         COD.FAM.     

 <08>  0000000000000000      X   <09>      00000000000000       <10> C         

       PERIODO CARICO     D I R I T T O   CONTITOLARITA                        

       INIZIO     SCAD.       PAGAMENTO IIS        MINIMO                      

 <11>   0896      0898              N                 S                       

 <12>   0898      0899              N                 N                       

 <13>   0899      0000              S                 N                        

 <14>   0000      0000                                                         

 <15>   0000      0000                                                          

 <16>   0000      0000                                                         

 <17>   0000      0000                                                         

 <18>   0000      0000                                                          

  CMD3 RITORNO AL MAIN                                                         

  INVIO INSERIMENTO                                                            


 

Si richiama la necessità di procedere alla riacquisizione del suddetto pannello FS04 qualora sia stato compilato prima del rilascio del presente aggiornamento.

 

Ad ogni buon fine, si consiglia di verificare preventivamente il calcolo in verify. 

 

Altre modifiche apportate riguardano le modalità di compilazione  FS05 “dati fondo interessato” ed in particolare i seguenti campi del primo e del secondo sottopannello:

 

Campo 07 – ASS: la data di iscrizione al Fondo FS è obbligatoria soltanto per le pensioni dirette, migrate da INPDAP, che abbiano decorrenza successiva al 1/1/1980, nonché per le reversibili derivanti da dette pensioni e per le nuove liquidazioni sia dirette che indirette;

 

Campo 08 – CESS: la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, in caso di decesso in attività di servizio, la data di morte è obbligatoria soltanto per le pensioni dirette, migrate da INPDAP, che abbiano decorrenza successiva al 1/1/1980, nonché per le reversibili derivanti da dette pensioni e per le nuove liquidazioni sia dirette che indirette;

 

Campo 11 – CAUSALE CESSAZIONE: utilizzare la codifica FS – il campo è obbligatorio

soltanto per le pensioni dirette, migrate da INPDAP, che abbiano decorrenza successiva al 1/1/1980, nonché per le reversibili derivanti da dette pensioni e per le nuove liquidazioni sia dirette che indirette;

 

Campo 16 – DIRITTO I.I.S. S/N: il valore “S” sta ad indicare l’esistenza del diritto alla IIS come elemento accessorio a prescindere dall’effettivo pagamento che viene, invece, indicato nel pannello FS04 come sopra descritto. Si rammenta che il diritto all’indennità integrativa speciale come assegno accessorio compete ai titolari di:

 

         pensioni di reversibilità aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994;

         pensioni di reversibilità aventi decorrenza successiva al 31/12/1994, spettanti per decessi intervenuti fino a tutto il 16 agosto 1995 e provenienti da pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

 

Nel secondo sottopannello il campo 07 relativo alla retribuzione è stato reso obbligatorio soltanto per le nuove liquidate sia dirette che indirette.

 

Per quanto riguarda la compilazione di tutti gli altri campi nonché per le modalità di attribuzione dell’indennità  integrativa speciale si rimanda a quanto comunicato con i precedenti messaggi.

 

Anche per quanto riguarda la rilevazione delle informazioni relative al dante causa ed alla pensione di reversibilità, necessarie per poter procedere alle ricostituzioni, si rimanda a quanto illustrato con il messaggio n. 22228 del 12 luglio 2004.

 

Infine, si precisa che, per problemi tecnici legati alla conservazione nel date base delle informazioni relative ai conguagli fiscali, per tutte le ricostituzioni delle pensioni di reversibilità successive alla prima e in cui siano presente modalità differenti di corresponsione dell’I.I.S. e del trattamento minimo tra i vari componenti il nucleo familiare, occorre procedere manualmente alla rettifica dei documenti fiscali.

 

 


 

4.      COMPETENZA ALLA LIQUIDAZIONE E RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI

 

 

Si precisa, di seguito, la competenza  alla liquidazione ed alla ricostituzione per ciascuna tipologia di pensione:

 

         pensioni dirette: la competenza alla prima liquidazione è della sede “polo”; per eventuali successive ricostituzioni che comportino la rideterminazione della pensione annua lorda, la sede “polo”, dopo aver provveduto al ricalcolo della stessa, invia alla competente sede provinciale il nuovo calcolo della pensione nonché tutta la documentazione riguardante la pratica e quest’ultima provvederà all’inserimento, nella procedura dell’AS400, dei dati modificati ;

 

         pensioni indirette:la competenza alla prima liquidazione è della sede “polo”; per eventuali successive ricostituzioni che comportino la rideterminazione della pensione annua lorda, la sede “polo”, dopo aver provveduto al ricalcolo della stessa, invia alla competente sede provinciale il nuovo calcolo della pensione nonché tutta la documentazione riguardante la pratica e quest’ultima provvederà all’inserimento, nella procedura dell’As400, dei dati modificati ;

 

         pensioni di reversibilità: la competenza alla prima liquidazione ed alle eventuali successive ricostituzioni è della sede provinciale;

 

         pensioni privilegiate: l’istruttoria delle pensioni privilegiate, nonché il calcolo della prima liquidazione, sono di competenza della sede “polo” di Roma, mentre l’inserimento dei dati nell’AS400 è effettuato dalla sede “polo” competente per territorio. Per eventuali successive ricostituzioni che comportino la rideterminazione della pensione annua lorda, la sede “polo” , dopo aver provveduto al ricalcolo della stessa, invia alla competente sede provinciale il nuovo calcolo della pensione, nonché tutta la documentazione riguardante la pratica e quest’ultima provvederà all’inserimento dei dati modificati.

 

 

5.      SISTEMAZIONE PENSIONI

 

 

Con il presente aggiornamento della procedura, sarà possibile procedere alla ricostituzione di tutte le pensioni di reversibilità. Pertanto si raccomanda di provvedere, con urgenza e comunque entro la fine del corrente anno, alla ricostituzione delle pensioni con la presenza di familiari già scaduti o che scadranno nel corso del 2005.

Ad ogni buon fine si allega un file contenente l’elenco delle pensioni di reversibilità per le quali la scadenza del contitolare si è già verificata o si verificherà entro il 2005. 

 

Si allega, inoltre, un foglio elettronico “Ricostituzioni_Fs_v5-5b.xls da utilizzare per la determinazione degli importi di pensione da inserire nell’AS400.

 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE                           IL DIRETTORE CENTRALE

PRESTAZIONI                     SISTEMI INFORMATIVI E  TELECOMUNICAZIONI

            NORI                                                 SPADACCIA

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2

 

 

Note: i collegamenti rimandano al sito Inps

 

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