Corresponsione per l’anno 2012 dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000).
Premessa
Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000), introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.
Si riepilogano di seguito le circolari che hanno illustrato le modalità
con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento
dell’importo aggiuntivo per ciascun anno, in attesa della verifica
reddituale:
- circolare n. 183 del 18 ottobre 2001;
- circolare n. 163 del 31 ottobre 2002;
- circolare n. 173 del 6 novembre 2003;
- circolare n. 144 del 25 ottobre 2004;
- circolare n. 119 del 14 dicembre 2005;
- circolare n. 139 del 5 dicembre 2006.
Vengono ora descritte le modalità con le quali viene disposto il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2012, in via provvisoria, in attesa della verifica reddituale.
1. Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) per l’anno 2012
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, ad eccezione delle categoria di seguito indicate:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 066 (CL), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS).
Sono state inoltre escluse:
- le pensioni eliminate;
- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- le pensioni con importo mensile di dicembre 2012 uguale a zero.
2. Modalità di calcolo
Le procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo
aggiuntivo per l’anno 2012, se l’importo della pensione ed i redditi
memorizzati lo consentono.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere preliminarmente acquisite con procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura “Booking office”.
3. Attribuzione dell’importo aggiuntivo a soggetti non titolari di pensioni INPS
Il comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non
risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento
dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime
modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato
dal Casellario centrale dei pensionati.
4. Controllo sugli importi di pensione
Le procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l’anno 2012.
E’ stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2012, stabilendo che:
· se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2012 (comprensivo
delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di
euro 6.407,94 nulla spetta al pensionato;
·se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2012 è risultato
minore o uguale a euro 6.253,00 il pensionato ha titolo, se risultano
soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero
importo aggiuntivo;
·se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 è risultato
compreso tra euro 6.253,00 e 6.407,94, al pensionato spetta la
differenza tra 6.407,94 e l’importo delle pensioni, sempre che
risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del prorata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.
5. Controllo dei redditi personali e del coniuge
Se, sulla base degli importi delle pensioni, per l’anno 2012 è
risultato il diritto all’importo di euro 154,94 (lire 300.000) o ad una
parte dello stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei
requisiti reddituali del titolare e del coniuge.
Sono stati presi in esame i redditi del titolare e del coniuge memorizzati sull’archivio REDDITI.
A tali redditi sono state aggiunte le pensioni presenti sul Casellario.
L’importo aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 4 è
stato attribuito se i redditi personali non superano l’importo di euro
9.379,50. Qualora dallo stato civile memorizzato il pensionato sia
risultato coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito
reddituale coniugale; in tali casi il limite di reddito cumulato
previsto è di euro 18.759,00 (non deve comunque essere superato il
limite personale di euro 9.379,50).
6. Pensioni con decorrenza nell’anno 2012
Si è provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni
con decorrenza in corso d’anno rapportando sia i limiti di reddito che
l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.
7. Pensioni eliminate nel corso dell'anno
Le procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate.
La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.
8. Aggiornamento del data base delle pensioni
Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.
9. Aggiornamento dell’archivio CONGUAGLI
L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI.
L’importo è consultabile con la procedura ARTE.
10. Pagamento dell’importo aggiuntivo
L’importo aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2012.
11. Comunicazione ai pensionati
Per tutti i pensionati interessati la
comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2012,
visualizzabile sul sito www.inps.it, riporta l’importo aggiuntivo
dovuto.
Il Mod. ObisM dell’anno 2013 riporterà un apposito literal con
l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001
attribuito a dicembre 2012 è stato pagato provvisoriamente in attesa
della verifica dei redditi definitivi.
IL DIRETTORE CENTRALE
Uselli
PENSIONI
IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Blandamura