1. PREMESSA
Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici.
L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha
fornito le istruzioni relative all’applicazione delle nuove
disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per
quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex
Inpdap.
Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito
contributivo, è stato precisato che, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla pensione di
vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima
pari a 20 anni.
Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.
2. Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992
Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le
disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1)
che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il
requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.
Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato
che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di
un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di
lavoratori:
a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla
normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n.
503).Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili
tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e
da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al
1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da
ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre
1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda
successiva a tale data.
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non
opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla
prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per tali
lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla
normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).
Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza
dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la
data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato
ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti
anteriormente alla predetta data.
c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non
opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere
un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per
almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore
a 52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n.
503). Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei
10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31
dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con
occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare,
a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il
lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52
settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria
(figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che,
sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia
raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per
l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero
di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai
fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un
periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni
previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992
un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se
incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e
la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di
vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti
assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n.
503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi
sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente
normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è
pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31
dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1°
gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo
di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla
considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del
d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore
della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano
espressamente abrogate dall’articolo 24 più volte citato.
Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di
lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti
per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o
misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v.
circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la
disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra
mobile).
2.1. Applicazione del’art.2,
comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo speciale
dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.
Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo
n. 503/1992 non hanno mai trovato applicazione nei confronti degli
iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito nel successivo
art. 6, comma 1,.
Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del
citato Decreto, prevedeva, per l’accesso alla pensione di vecchiaia,
oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di almeno
25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.
Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano
i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui
all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a decorrere dal 1
gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma
3, lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini
specificati al paragrafo 2 lettera d) della presente circolare.
Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata
a quella successiva a tale data fino al compimento dell’età
pensionabile consente l’accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia.
2.3. Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di
previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio,
si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto,
fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai
rispettivi ordinamenti, se più elevati”.
Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere
all’armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse
gestioni previdenziali dell’Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e
con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti
anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6,
della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo
minimo previste dall’art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato
decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti
alla gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere
a) e d) della presente circolare.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals
I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:
abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e
contribuzione vigenti alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati, sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992
a) Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate
dal n.1 al n.14 dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel
testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive
modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971
n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o
accreditato e risultano versati o accreditati n. 900 contributi
giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive
prestazioni nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal
n.15 al 23 del dell’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel
testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive
modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218
e dall’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano
trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e
risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.
b) Sportivi Professionisti
Le categorie dei sportivi professionisti collocate al n. 22
dell’elenco delle categorie assicurate all’Enpals di cui all’art.3 del
D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge
29 novembre 1952, n.2388 e successive modificazioni ed
integrazioni, così come stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973
n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981 n.91 conseguono il diritto
alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data
del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno
3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo
professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria
nella gestione sportivi.
3. Disciplina
adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi
della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del
13-12-2011)
Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei
confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n.
503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi
della speranza di vita stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in
attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate
Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti
destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs.
n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti anagrafici introdotti
dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti
alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere
definite in conformità ai suddetti criteri applicativi.
Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni
le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere
richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.
Il Direttore Generale
Nori