960812
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
Sistema Qualita'
Direzione Centrale
Risorse Umane
Coordinamento Generale
Medico legale
Direzione Centrale
Tecnologia Informatica
Circolare n. 159
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
    E PERIFERICI DEI RAMI
    PROFESSIONALI
 AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
    PRIMARI MEDICO LEGALI
            e, per conoscenza,
 AL PRESIDENTE
 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
 AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
    DI INDIRIZZO E VIGILANZA
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
    DI FONDI, GESTIONI E CASSE
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
D.M. 18 aprile 1996. Nuova disciplina dei
rapporti tra l'Istituto ed i medici iscritti nelle liste speciali per
le visite di controllo ai lavoratori assenti per malattia.
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Prestazioni Temporanee
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Risorse Umane
Coordinamento Generale
Medico legale
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Tecnologia Informatica
Roma, 1 agosto 1996      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 159          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                             E PERIFERICI DEI RAMI
                             PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                                     e, per conoscenza,
                          AL PRESIDENTE
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                             DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                             DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  D.M. 18 aprile 1996. Nuova disciplina dei
rapporti tra l'Istituto ed i medici iscritti nelle liste speciali per
le visite di controllo ai lavoratori assenti per malattia.
SOMMARIO:
- Ricostituzione delle liste dei medici con nuovi criteri.
- Situazioni di incompatibilita'.
- Assenza a visita di controllo.
- Inserimento nelle liste con diritto di precedenza medici gia'
     iscritti.
- Graduatorie e punteggi relativi.
- Completamento delle liste in tutte le province.
- Future reintegrazioni o riduzioni delle liste.
- Compensi ai medici.
- Commissione INPS-Ordine dei medici.
1GENERALITA'
1. 1 Campo di applicazione
 Ai sensi dell'art. 5, commi 12 e 13 del D.L. 12.9.1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella Legge 11.11.1983, n.
638, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con quello della Sanita', ha emanato in data 18
aprile 1996 il Decreto in oggetto descritto, pubblicato sulla
G.U. del 29 aprile 1996 (all. 1).
    Il Decreto stesso ha apportato sostanziali
modificazioni ed integrazioni a quello del 15.7.1986, che
continua peraltro ad applicarsi, unitamente alle disposizioni
impartite dall'Istituto (1), per le parti non diversamente
disciplinate dal Decreto citato.
    Viene innanzi tutto confermata, per i medici iscritti
nelle liste speciali, la natura di attivita' libero-professionale
del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con
l'Istituto e la piena autonomia professionale al di fuori di
qualsiasi vincolo gerarchico (art. 1).
    Si evidenziano quindi gli aspetti di maggiore interesse
contenuti nel Decreto, soprattutto per la delicata fase
organizzativa della composizione iniziale delle liste.
    L'attribuzione degli incarichi dovra' essere effettuata a
favore dei soli medici utilmente inseriti nell'apposita
graduatoria, formata sulla base di punteggi predeterminati. In
sostanza viene abbandonato il criterio, finora seguito,
dell'inserimento nella lista, praticamente, di tutti coloro che
ne facevano richiesta, con la necessita' di "rotazione" di tutti
gli iscritti per assicurare un'equa distribuzione delle visite. Si
chiarisce fin d'ora sull'argomento che i medici collocati in
posizione di graduatoria tale da escludere l'inserimento nella
lista speciale in cui hanno chiesto l'iscrizione, potranno
formulare domanda per l'inclusione in altre liste, della stessa
o di altra provincia (vds. in appresso).
1.2      Incompatibilita'
     Di particolare rilievo e' l'identificazione delle
situazioni di incompatibilita'  -da rendere note in tutte le fasi
di reperimento dei medici- con l'incarico di medico delle liste.
L'inesistenza delle incompatibilita' deve sussistere, non al
momento della formulazione della domanda di inclusione
nelle liste speciali, ma a quello dell'accettazione dell'incarico
da parte del medico.
     E' incompatibile (art. 6) il medico che:
a)   abbia un rapporto di lavoro subordinato o comunque
     di collaborazione coordinata e continuativa presso
     qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
b)   svolga attivita' medico generica o pediatrica, anche di
     sostituzione, in quanto medico di libera scelta iscritto
     negli elenchi di medicina generale o degli specialisti
     pediatri. Lo svolgimento di funzioni di sostituzione
     determina l'incompatibilita' per il periodo di durata
     della sostituzione stessa che, comunque, non potra'
     superare i sessanta giorni l'anno;
c)   svolga attivita' di guardia medica e di medicina dei
     servizi, compresa quella di sostituzione. Lo
     svolgimento di attivita' di sostituzione determina
     l'incompatibilita' per il periodo di durata della
     sostituzione stessa che, comunque, non potra' superare
     i sessanta giorni l'anno;
d)   svolga attivita' specialistica, anche di sostituzione,
     presso le USL o presso strutture o studi privati, in
     regime di convenzione con l'Istituto o con le USL. Lo
     svolgimento di attivita' di sostituzione, da parte dello
     specialista non titolare dell'incarico, determina
     l'incompatibilita' per il periodo di durata della
     sostituzione stessa che, comunque, non potra' superare
     i sessanta giorni l'anno;
e)   non garantisca la propria disponibilita' ad eseguire
     visite di controllo in tutte le fasce di reperibilita'
     previste dalle disposizioni in vigore (2) .
f)   si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per
     specifiche norme di legge o di contratto di lavoro.
     Relativamente all'incompatibilita' di cui al punto e), si
sottolinea, per quanto ovvia, la necessita' di una
programmazione delle visite in modo da alternare equamente
i medici sulle due fasce di reperibilita' previste dall'art. 4 del
D.M. 15.7.1986, evitando situazioni di sostanziale dispensa
dall'obbligo di disponibilita' in entrambe le fasce di
reperibilita'.
1.3  Visite ambulatoriali
     La nuova disciplina prevede che la visita
ambulatoriale, in caso di assenza a quella domiciliare, sia
effettuata il giorno successivo lavorativo, presso il gabinetto
diagnostico della competente Sede dell'Istituto (art. 9). Le
visite potranno essere disposte anche presso i Centri
Operativi, naturalmente nei giorni in cui presso questi ultimi
e' prevista la presenza del medico INPS.
     Solo in via subordinata, qualora il lavoratore assente
risulti domiciliato in localita' da cui il presidio INPS sia non
facilmente raggiungibile, rispetto a quello USL, e' altresi'
previsto che il lavoratore stesso dovra' essere invitato, come
in precedenza, nell'ambulatorio della USL.
     A tal fine le Sedi, sentito il Comitato Provinciale e
previo contatto con le USL, dovranno procedere
all'identificazione delle zone per le quali la visita
ambulatoriale continuera' ad essere disposta presso le USL
stesse. Il criterio della distanza va inteso in termini relativi:
sara' da valutare, cioe', la maggiore sensibile difficolta' o
l'eccessivo tempo per recarsi presso l'ambulatorio INPS
rispetto a quello USL. Quest'ultimo pertanto sara' da
prescegliere quando risulti notevolmente piu' facile da
raggiungere.
     La predetta preventiva programmazione locale
consentira' di fornire al medico di controllo le necessarie
direttive per l'indicazione, nell'apposito avviso da rilasciare al
lavoratore assente alla visita domiciliare, della struttura (INPS
o USL) presso la quale il lavoratore stesso dovra' presentarsi.
      Dovra' altresi' essere opportunamente coordinata
l'attivita' di controllo ambulatoriale dei medici dell'Istituto
interessati con quella dei medici delle liste speciali, che
dovranno essere invitati a comunicare, entro e non oltre le ore
9 del giorno successivo a quello dell'incarico (o altro orario
indicato dalla Sede), i nominativi dei lavoratori assenti o
dissenzienti, per i quali e' stato disposto l'invito alla visita
ambulatoriale presso l'Istituto. Per il caso di dissenso rispetto
alla riduzione di prognosi il medico di controllo dovra' fornire
entro la stessa ora il relativo referto.
2    RICOSTITUZIONE DELLE LISTE
2.1   Generalita'
     La ricostituzione delle liste secondo il nuovo assetto
organizzativo previsto dal Decreto dovra' essere attuata
attraverso diverse fasi operative che di seguito si identificano.
Poiche' alcune fasi da seguire in caso di insufficienza della
lista presuppongono il completamento della fase precedente
presso tutte le SAP, e' necessario il piu' assoluto rispetto dei
tempi di seguito indicati, riassunti peraltro nel prospetto
allegato 2; le Sedi Regionali sono invitate a voler seguire
adeguatamente le suddette operazioni.
     Fino al conferimento degli incarichi e definizione delle
nuove liste continueranno ad essere utilizzate quelle
precedentemente costituite. Anche per le incompatibilita'
valgono, fino alla ricostituzione, quelle precedentemente
indicate.
2.2) Individuazione del numero dei medici occorrenti nelle
     liste
     Sulla base del messaggio T.P. n. 34297 del 6 luglio
1996, entro il 15 luglio, quale fase propedeutica delle restanti
operazioni, e' stato individuato il fabbisogno numerico delle
varie unita' periferiche ricomprese nella relativa circoscrizione
territoriale, circoscrizione che, secondo l'art. 4, comma 1 del
decreto, e' da identificarsi nella provincia .
     Si conferma che la consistenza numerica va
determinata in relazione:
  -  alla possibile individuazione -con riferimento alla
     articolazione locale dell'Istituto, tenendo comunque
     presenti di massima i criteri finora seguiti (3)- di piu'
     ambiti territoriali (piu' liste) nel territorio della
     provincia e/o in seno alla stessa SAP;
  -  alla media del numero dei certificati pervenuti (4)
     negli ultimi due anni;
  -  ad un rapporto corretto tra il numero dei certificati (4)
     e il numero dei controlli da eseguire (comprendente
     sia quelli d'ufficio che quelli richiesti dai datori di
     lavoro), che -come operato negli ultimi due anni sulla
     base delle programmazioni delle SAP- deve attestarsi
     orientativamente tra il 15 e il 20% -percentuale da
     ritenere di massima, quale dato medio nell'ambito di
     ciascuna provincia- tenendo conto delle necessita'
     locali in relazione all'entita' del fenomeno
     dell'assenteismo.
     Qualora, per situazioni locali o contingenti, riferite ad
     aspetti di carattere sanitario o di altra natura (es. aree
     "a rischio" -v. circ.n. 7 del 5.1.1995), possano
     giustificarsi temporanei scostamenti dall'indice
     percentuale indicato, lo stesso puo' essere incrementato
     o diminuito -in linea di massima per un limitato
     periodo di tempo- previa valutazione della Sede
     Regionale, del cui esito dovra' essere data
     comunicazione alla Direzione Centrale Prestazioni
     Temporanee, alla Direzione Centrale Pianificazione e
     Controllo Processo Produttivo e al Coordinamento
     Generale Medico Legale della Sede Centrale.
  -  al carico di lavoro settimanale per medico, individuato
     di massima in ragione di 21 visite di controllo
     settimanali (art.7), carico di lavoro che comunque puo'
     subire contenute oscillazioni in piu' o in meno al
     variare delle esigenze quotidiane e che pertanto non
     costituisce un obbligo di assegnazione settimanale a
     ciascuno di un pari numero di visite stesse.
2.3)  Inserimento di medici con diritto di precedenza
2.3.1      Domande
     Le SAP dovranno procedere con assoluta tempestivita'
alla pubblicizzazione di un "avviso" (v. facsimile all. 3) con
cui i medici interessati -e cioe' quelli gia' iscritti nelle liste
alla data del 29 aprile 1996, che abbiano effettuato almeno
100 visite domiciliari (o accessi) nell'anno precedente l'entrata
in vigore del decreto (e cioe' dal 29 aprile 1995 al 28 aprile
1996) (art. 4, comma 6), che non si trovino in posizione di
incompatibilita' e che intendano confermare la propria
disponibilita' a proseguire, in caso di utile inserimento in
graduatoria, la propria collaborazione con l'Istituto- vengono
invitati a formulare alla SAP prescelta apposita domanda in
carta libera, da spedire con lettera raccomandata o da
presentare direttamente entro il 16 settembre 1996 (v.
facsimile all. 4) di cui e' opportuna la riproduzione in loco di
un congruo quantitativo. In caso di consegna a mano sara'
rilasciata ricevuta.
     Non e' richiesta l'autenticazione della firma sulla
domanda; nella stessa i medici dovranno specificare, per il
caso di collocazione in graduatoria in posizione non utile per
l'inserimento nella lista indicata, la loro disponibilita' per
l'utilizzo in altra lista della stessa provincia (v. par. 2.4).
     L'avviso sara' reso pubblico con affissione negli uffici
della SAP dell'Istituto e presso il locale Ordine dei medici,
con cui saranno assunti i debiti contatti (5). L'informativa
dovra' essere assicurata anche per il tramite delle
organizzazioni di categoria e a mezzo di comunicati stampa.
     I periodi di inattivita' dovuta a situazioni di
impossibilita' tutelate in via generale dall'ordinamento (a
titolo di esempio: servizio militare, richiamo alle armi,
malattia a suo tempo documentata, gravidanza e puerperio per
il periodo -2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto- tutelati anche
per le libere professioniste dalla legge 11.12.1990, n. 379,
ecc.) non sono da computare nell'anno in cui devono
collocarsi le suddette 100 visite. In tali ipotesi il periodo di
mancata attivita' di medico delle liste speciali sara'
considerato "neutro", con la conseguenza che dovra' essere
preso a riferimento il corrispondente  periodo dell'anno
precedente.
     E' ovvio che i medici stessi dovranno risultare iscritti
negli albi professionali della Provincia cui e' riferita la lista
(art. 3). Tale iscrizione dovra' comunque essere esplicitamente
dichiarata dai medici nella domanda.
     La mancata domanda entro il termine di presentazione
di cui sopra sara' considerata rinuncia a voler far valere la
precedenza, ferma restando la possibilita' di formulare futura
domanda di inclusione nelle liste che presentino vacanze di
incarichi.
2.3.2     Punteggi e graduatorie
     Entro il 30 settembre 1996 dovranno essere
predisposte le graduatorie dei medici con precedenza relative
a ciascun ambito territoriale, tenendo conto (comma 7, art. 4):
 a)  della continuita' del servizio svolto fino al 29 aprile
     1996: punti 0,2 per ogni mese di calendario o frazione
     superiore a 15 gg. (e' da valutarne un massimo di 12
     mesi, e cioe' sino a 2,4 punti) di positiva
     collaborazione con l'INPS. Se il criterio di rotazione
     finora seguito ha comportato l'utilizzo saltuario, le
     "pause" fino a 15 gg. non avranno rilevanza negativa
     a tale fine. Qualora invece le "pause" stesse abbiano
     durata superiore ai 15 gg., il mese di calendario in cui
     esse cadono non potra' essere valutato al fine di cui
     trattasi: ovviamente sara' conteggiato un eventuale
     altro mese.
     Tale valutazione dovra' essere effettuata, sulla base di
     apposito "curriculum", dal dirigente preposto (6) alla
     struttura interessata di concerto con il responsabile del
     gabinetto diagnostico, sentita la Commissione INPS-
     Ordine dei medici (art. 4, comma 8, lett. e).
 b)  del numero delle visite di controllo effettuate dal
     medico per l'Istituto nell'ultimo triennio (cioe' dal
     29.4.1993 al 28.4.1996): 0,02 punti per ogni visita o
     accesso (in tale occasione sara' ovviamente riscontrato
     il presupposto per la precedenza e cioe', come detto,
     l'effettuazione di almeno 100 visite nell'anno
     precedente l'entrata in vigore del decreto). In caso di
     parita' di punteggio sara' collocato prima il medico
     con maggiore anzianita' di laurea; in caso di ulteriore
     parita' il piu' anziano di eta' (7). Vale anche in tale
     caso la considerazione sui periodi "neutri" di cui al
     par. 2.3.1 e la correlativa individuazione dei periodi da
     prendere a riferimento.
     Per la individuazione con procedura automatizzata del
     numero di visite e della continuita' del servizio, da
     prendere in considerazione per l'attribuzione del
     punteggio, le Sedi potranno attivare le seguenti
     funzioni:
     - utente: dal PNA160  al PNA199
     - opzioni:     02 procedure COBOL prestazioni non
                    pensionistiche
               07 visite mediche di controllo
                 3 liste medici in ordine decrescente di
               visite assegnate.
                 4 rilevazione continuita' del servizio
     Per la sola opzione 3 dovra' quindi essere indicato il
     periodo di rilevazione, immettendo la data di inizio
     (29.4.1993) e la data di fine (28.4.1996); per la
     verifica del numero minimo di visite (100 nell'anno
     precedente), la data di inizio da indicare e' 29.4.1995.
     Naturalmente in caso di necessita' di rilevazione del
     numero di visite di altro periodo, in sostituzione di
     eventuali "periodi neutri" (v. sopra) dovra' essere
     indicato il relativo periodo da considerare. La lista
     viene preparata sulla coda di stampa denominata
     SVMLS 091.
     Per l'opzione 4 la coda di stampa preparata e'
     denominata SVMLS 111.
2.3.3     Approvazione liste e graduatorie
     Entro il 15 ottobre 1996, qualora il numero dei medici
inseriti nella graduatoria abbia coperto completamente il
fabbisogno della lista, questa potra' essere immediatamente
approvata, unitamente alla intera graduatoria (comprensiva,
cioe', dei medici che non trovano collocazione).
L'approvazione delle liste (e delle graduatorie) ai sensi
dell'art. 4, comma 1, e' di competenza del Direttore della SAP
del capoluogo di provincia -di seguito indicata ai presenti fini
come "Sede Provinciale" (8)-, d'intesa con le rappresentanze
ordinistiche e previo parere della Commissione INPS-Ordine
dei medici (9).
     In immediato prosieguo le graduatorie suddette, in cui
sara' specificato, per ciascun medico, sia il punteggio che la
residenza, saranno esposte sia negli uffici della SAP che
presso l'Ordine dei medici almeno fino al 30 novembre 1996.
Le graduatorie saranno pubblicate integralmente,
evidenziando opportunamente le posizioni collocate utilmente
ai fini dell'incarico.
     In caso in cui permangono carenze, prima della
formale approvazione della lista e della graduatoria, occorrera'
attendere l'ultimazione della fase di cui al par. 2.4) ed,
eventualmente, in caso di ulteriore scopertura, della fase di
cui al par. 2.5).
2.3.4      Attribuzione degli incarichi.
     Dopo l'approvazione della lista dovranno essere
effettuate le debite comunicazioni, da inviare a mezzo di
lettera raccomandata, a tutti gli interessati, compresi i medici
non collocati utilmente nella stessa, a cui sara' anche
comunicato che se non troveranno collocazione neppure in
altra lista della stessa provincia (per la quale verranno
eventualmente -con riferimento alla loro posizione in
graduatoria e alle carenze delle liste- contattati entro il 15
ottobre) potranno avanzare, successivamente,  domanda
presso Sede  di altra provincia.
     Ai medici inseribili nelle liste sara' immediatamente
conferito formale incarico, mediante la lettera raccomandata
all. 5, da inviare in due copie, a cui sara' acclusa copia del
"disciplinare" (all. 6).
     L'utilizzo dei medici suddetti e' comunque subordinato
alla restituzione, entro il termine perentorio di 15 gg. (art. 5,
comma 3), della copia della lettera di incarico sottoscritta per
accettazione dal medico -la cui firma deve essere
"autenticata"- nella parte a lui riservata. La mancata
restituzione della lettera debitamente sottoscritta e compilata
nelle parti di interesse equivarra' a rinuncia. Alla lettera di
accettazione -che contiene sia la dichiarazione di
insussistenza delle incompatibilita' sopra indicate, richiesta a
pena di decadenza, sia quella di accettazione del
"disciplinare" suddetto- dovra' essere allegata, se non prodotta
a suo tempo, certificazione rilasciata dall'Ordine dei Medici,
da cui risultino il conseguimento della laurea e la abilitazione
all'esercizio della professione.
     L'incarico si intende confermato, per la durata della
disciplina emanata a seguito del decreto, allo scadere del
terzo mese dalla sua attribuzione, sempre che nel frattempo
non sia notificato al medico motivato provvedimento di
mancata conferma, che verra' adottato dal direttore della
struttura, previo parere consultivo della Commissione mista di
cui all'art. 12 del decreto (art. 5, commi 5, 6 e 7). I motivi
della mancata conferma sono, in sostanza, quelli di cui
all'articolo 10 (v. par. 3.3) del decreto (inosservanza degli
obblighi convenzionali), senza che sia necessaria in tale fase
la preventiva diffida ivi prevista. Se il direttore assume il
provvedimento di mancata conferma nell'incarico in
difformita' del parere della Commissione mista, anche tale
decisione andra' motivata.
     Allo scopo di non creare aspettative da parte dei
medici, quelli inseriti nella lista in virtu' della temporanea
necessita' di un maggior numero di visite di controllo
dovranno essere resi edotti, all'atto del conferimento
dell'incarico -integrando opportunamente la relativa lettera-, di
tale circostanza e quindi della possibilita' di futura riduzione
del numero dei medici della lista stessa, con conseguente loro
esclusione.                           .
2.4  Inserimento degli esclusi in altra lista della
     circoscrizione provinciale
2.4.1     Identificazione incarichi vacanti e pubblicazione
graduatorie provinciali.
     Le varie SAP comunicheranno alla Sede Provinciale,
non appena in grado in relazione allo stato di approvazione
delle liste, la situazione delle liste stesse istituite nel rispettivo
territorio, segnalando cioe' l'avvenuto completamento ovvero
il numero dei medici che potranno essere ulteriormente
inseriti nelle proprie liste, unitamente ai dati (nominativo,
indirizzo, punteggio spettante -v. par. 2.3.4) relativi ai medici
"con diritto di precedenza" eventualmente esclusi dagli
incarichi per insufficienza numerica, che ovviamente non si
trovino in posizione di incompatibilita' e che nella domanda
abbiano dichiarato la propria disponibilita' ad eventuali
incarichi in altre liste della provincia.
     La Sede Provinciale, qualora nella circoscrizione
sussistano ancora carenze in alcune liste, procedera' entro il
31 ottobre 1996 alla stesura di un unico elenco provinciale, in
ordine di punteggio, dei medici esclusi nonche' della
situazione riepilogativa delle "vacanze" di incarichi nelle
varie liste delle SAP, da indicare unitamente all'ambito di
svolgimento dell'incarico. La suddetta situazione delle
"vacanze" e l'elenco in ordine di punteggio saranno diramati a
tutte le SAP e all'Ordine dei medici per la immediata e
contemporanea pubblicizzazione con le consuete modalita'
(esposizione presso tutte le SAP e presso l'Ordine, nonche'
informativa della pubblicazione alle organizzazioni di
categoria e comunicato stampa). Nell'occasione sara' precisato
che la Sede procedera' a contattare direttamente, entro il 15
ottobre, gli interessati per l'attribuzione degli incarichi
vacanti, che sara' effettuata seguendo l'ordine di punteggio
dell'elenco provinciale dei medici suddetti.
2.4.2      Approvazione liste e graduatorie e attribuzione degli
incarichi.
     La Sede Provinciale entro il 31 ottobre procedera',
iniziando da quello con maggiore punteggio, a contattare i
medici per accertare la disponibilita' all'effettivo svolgimento
ad incarichi in altre liste della provincia, convocando
l'interessato in Sede, per indicare, tra quelle carenti, la lista di
maggiore gradimento. La mancata disponibilita' dovra'
risultare da atto scritto.
     Per ovvi motivi di regolarita' amministrativa sara'
redatto verbale, sottoscritto per accettazione dal medico, della
preferenza cosi' indicata e degli incarichi vacanti proposti al
medico stesso. In caso di mancato reperimento telefonico il
medico sara' invitato a mezzo telegramma ad effettuare presso
gli Uffici della Sede la propria scelta, entro 5 gg. dalla
ricezione, con la precisazione che la mancata risposta entro
tale termine equivale a rinuncia.
     In caso di completamento del fabbisogno di una o piu'
liste si procedera' all'approvazione delle liste stesse (e delle
relative graduatorie), e quindi all'immediato conferimento
dell'incarico (v. par. 2.3.4). In caso contrario, per
l'approvazione delle liste occorrera' attendere il
completamento della fase "nazionale" descritta al par. 2.5.
     Si chiarisce che la possibilita' di inserimento dei
medici di cui alla presente fase non deve pregiudicare quelli
che gia' si trovavano, nella fase di cui al par. 2.3, in
posizione utile per la conferma dell'incarico, ancorche' la
graduatoria relativa non sia stata ancora formalmente
approvata per mancato completamento della lista. In sostanza
la nuova lista e la conseguente  graduatoria sara' costituita da
una prima parte, ovviamente in ordine di punteggio,
comprendente i medici confermati dalla preesistente lista (fase
2.3), e, subito dopo, da un'altra parte, sempre in ordine di
punteggio, in cui saranno elencati i medici con precedenza
provenienti da altra lista della stessa provincia.
2.5)  Completamento delle liste in tutte le province
2.5.1     Pubblicazione incarichi vacanti.
     Parallelamente al completamento della fase di cui al
par. 2.4) le Sedi Provinciali comunicheranno via fax alla
propria Sede Regionale il numero di incarichi rimasti non
attribuiti presso le varie liste della provincia e ambiti
territoriali di svolgimento dell'incarico; ai fini dell'inoltro
delle eventuali "domande", sara' indicata la SAP con il
relativo indirizzo. La situazione di mancanza di incarichi
ulteriormente attribuibili dovra' essere ugualmente comunicata
alle Sede Regionale.
     La Sede Regionale, a sua volta, riepiloghera' la
situazione della Regione e la trasmettera', con lo stesso mezzo
o tramite messaggio TP., alle altre Sedi Regionali per
l'ulteriore diffusione alle rispettive SAP.
     Sara' in tal modo formato entro il 30 novembre un
elenco nazionale suddiviso per Regione, elenco che sara'
inserito in apposito "avviso" (all. 7), da pubblicizzare da parte
di ogni SAP con le consuete modalita', con cui i medici
eventualmente interessati saranno invitati a presentare
apposita domanda ad una Sede Provinciale (una sola),
indicando l'ambito prescelto per l'eventuale utilizzo
nell'attivita' di controllo.
2.5.2     Domanda.
     La domanda di iscrizione nelle liste potra' essere
avanzata, entro il 15 gennaio 1997, sia da medici che non
abbiano avuto dall'Istituto analoghi incarichi in precedenza,
sia da quelli, gia' utilizzati presso una qualsiasi altra
Provincia, ma che non abbiano avuto utile collocazione nelle
relative graduatorie formate con i medici aventi diritto di
precedenza (par. 2.3 e 2.4). Non devono ovviamente essere
presenti situazioni di incompatibilita'.
     I medici non collocati, perche' esuberanti, nelle liste
della provincia presso la quale risultavano iscritti in
precedenza ai sensi del D.M. 15.7.1986,  possono chiedere,
secondo l'articolo 5, comma 11, del decreto in esame, "alle
stesse condizioni di cui al comma precedente" (e cioe', tra
l'altro, con un ulteriore diritto di precedenza rispetto a medici
senza precedenti incarichi nelle liste speciali, acquisito per
aver effettuato almeno 100 visite nell'anno precedente),
l'inserimento in lista di altra provincia, "con collocazione
aggiuntiva dopo l'ultimo iscritto": si veda a tale proposito per
la composizione della conseguente graduatoria il par. 2.5.4.
     Non e' stata prevista una specifica fase per l'attuazione
di tale previsione, in quanto la  posizione degli interessati
sara' di per se' garantita, rispetto ai medici senza precedente
iscrizione nella lista, dal punteggio di anzianita' e di
collaborazione (numero visite) stabilito dal decreto.
     Nella domanda, in carta libera (v. facsimile all. 8), da
inviare per raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede
Provinciale interessata, indicando, come detto, la lista
prescelta, dovranno essere dichiarati la votazione di laurea e
le specializzazioni in possesso; e' da sottolineare che, secondo
l'art. 3, comma 1, e' richiesta l'iscrizione nell'albo
professionale della provincia cui e' riferita la lista alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.
     Per quanto si riferisce alla eventuale collaborazione
con l'Istituto sara' sufficiente farne menzione nella domanda,
indicando la SAP dove e' stata esercitata l'attivita', alla quale
la Sede Provinciale a cui e' stata indirizzata la (nuova)
domanda dovra' chiedere d'ufficio i dati necessari (anzianita' e
numero di visite e relativi punteggi).
2.5.3     Punteggi.
      Il punteggio per la formazione della graduatoria nella
presente fase e' determinato come segue, fermo restando che
quello gia' conseguito da parte dei medici che avrebbero
avuto teoricamente precedenza nell'inserimento in liste di
altra provincia -ma che ne sono rimasti esclusi perche' in
eccedenza rispetto ai fabbisogni- e' comunque attribuibile
anche nella presente fase:
 a)  voto di laurea: da 96 a 100 punti 1, da 101 a 105
     punti 2, da 106 a 110 punti 3, 110 e lode punti 4;
 .
 b)  specializzazione in medicina legale, in medicina legale
     e delle assicurazioni, in medicina legale ed
     infortunistica (e' valutata una sola specializzazione):
     punti 2;
 c)  specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa
     alla specializzazione di cui al punto b): punti 1;
 d)  per ogni altra specializzazione, oltre a quella
     considerata al punto b) o c): punti 0,5;
 e)  per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni, di
     positiva collaborazione prestata all'Istituto in qualita'
     di medico delle liste speciali, valutata, sulla base di
     apposito curriculum, dal dirigente preposto alla
     struttura interessata, sentita la commissione di cui
     all'art.12 (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2
     (per i medici "con precedenza", in eccedenza in liste
     di altra provincia (v. par. 2.5.2), il presente punteggio
     e' naturalmente quello gia' attribuito dalla  Sede di
     provenienza);
 .
f)   per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di
     anzianita' di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi):
     punti 0,2.
     Qualora permangano carenze presso le liste di una
struttura (SAP) della provincia, la Sede Provinciale potra'
proporre formalmente, a partire dal medico avente il
punteggio piu' alto tra gli esclusi delle altre liste (della
provincia), l'utilizzo presso altra lista (ovviamente sempre
della provincia) non oggetto della domanda iniziale
dell'interessato. Si seguono le istruzioni indicate al punto
2.4.2.
2.5.4     Approvazione delle liste e delle relative graduatorie e
attribuzione degli incarichi.
     Le varie liste della provincia (e le relative graduatorie)
saranno approvate entro il 31 gennaio 1997 anche se non ne
siano state coperte tutte le vacanze. Dopo l'approvazione delle
liste saranno conferiti, a cura delle singole SAP, gli incarichi.
     Si seguono le modalita' indicate al par. 2.3, tenendo
conto che anche l'inserimento dei medici di cui alla presente
fase non deve pregiudicare quelli che gia' si trovavano, nelle
fasi precedenti, in posizione utile per la conferma
dell'incarico, ancorche' la graduatoria relativa non sia stata
ancora formalmente approvata per mancato completamento
della lista. La graduatoria risultera' ora costituita  da tre parti:
le prime due come indicato al citato par. 2.4.2, la terza
formata con i medici provenienti da altra provincia e di quelli
della stessa provincia che non abbiano alcun titolo di
precedenza.
     I medici che rimarranno esclusi anche da tali liste, per
insufficienza numerica delle stesse rispetto alle richieste degli
interessati, potranno presentare domanda ad altra Sede che
presenti carenze, per l'inserimento dopo l'ultimo iscritto; in
caso di domande in numero superiore agli incarichi
conferibili, si segue l'ordine di punteggio conseguito nella
presente fase. Si rammenta che e' necessaria l'iscrizione negli
albi professionali della nuova provincia di interesse al
momento della domanda.
3     GESTIONE OPERATIVA A REGIME
3.1  Visite di controllo non eseguibili con medici delle
liste.
     Solo per evenienze improvvise verra' acquisita la
generica disponibilita', di massima, ad effettuare eventuali
visite di controllo -senza che cio' comporti l'inclusione nelle
liste-  dei medici indicati nell'art. 2, comma 3 (e cioe' medici
dipendenti dell'INPS o di altre strutture pubbliche, ovvero
medici di guardia medica -a cui e' fatto, in tal caso, divieto di
eseguire visite nell'ambito territoriale del servizio di guardia
medica stessa- oppure medici che non abbiano potuto
garantire la propria disponibilita' nelle due fasce orarie).
     Il ricorso a tali medici deve essere del tutto
eccezionale, in quanto in caso di persistente carenza della
lista dovra' farsi luogo alla integrazione della stessa (art. 11)
con le modalita' indicate al paragrafo seguente.
3.2)      Reintegrazioni o riduzioni delle liste
     Oltre alla gia' descritta (par.2.5.4) possibilita' di
inserimento nelle liste, in posizione aggiuntiva, dei medici
rimasti esclusi per insufficienza numerica dalle liste di altra
provincia, nei primi tre anni, decorrenti dall'approvazione
delle liste, in caso di sopravvenuta insufficienza non a
carattere temporaneo dei medici ivi inseriti -per rinunce o
incompatibilita' ovvero per definitiva modifica del carico di
lavoro complessivo (numero di visite da eseguire)-, dovranno
essere utilizzate le graduatorie gia' definite, attribuendo i
nuovi incarichi a partire dal primo degli esclusi, purche',
s'intende, non siano sopravvenute nel frattempo situazioni di
incompatibilita'. Al contrario, qualora risulti eccessivo,
sempre in via definitiva, il numero dei medici inseriti nelle
liste, con conseguente necessita' di procedere alla riduzione
degli incarichi, saranno cancellati dalla lista i medici in
soprappiu', ad iniziare dall'ultimo.
          Si fa riserva di indicazioni per il caso di
insufficienze delle liste, non ovviabili (entro i primi tre anni
dalla relativa approvazione) con le graduatorie dei medici in
eccedenza.
     L'inserimento o la cancellazione saranno attuati sentita
la commissione INPS-Ordine dei Medici.
3.3  Diffida e revoca dall'incarico
     Per inosservanza degli obblighi convenzionali, il
medico potra' essere diffidato dal Direttore della SAP -su
proposta del medico di Sede per le inadempienze di ordine
tecnico professionale- ed eventualmente sospeso o revocato
dal Direttore Generale dell'Istituto, previa motivata proposta
del medesimo Direttore della SAP (art. 10), sentita la
commissione mista INPS-Ordine dei Medici.
     Qualora il medico si rifiuti o si renda indisponibile per
due volte di seguito o comunque ripetutamente, senza
giustificati motivi, ad effettuare le visite di controllo indicate
dalla SAP, dovra' essere diffidato da parte del Direttore della
SAP stessa; in caso di ulteriori rifiuti o indisponibilita'
ingiustificati, questo dovra' proporre al Direttore Generale la
sospensione o revoca. In entrambe le ipotesi deve essere
sentita la commissione INPS-Ordine dei Medici.
3.4       Compensi
     Per utilita' di consultazione si riportano i compensi
dovuti ai medici delle liste per le visite di controllo effettuate
dal 29.4.1996, importi peraltro  gia' comunicati con circolare
n. 105 del 17.5.u.s.:
     L. 28.800 per visita domiciliare di controllo eseguita
     in giorno feriale;
     L. 46.200 per visita domiciliare di controllo eseguita
     in giorno festivo;
     L. 21.600 per visita domiciliare non eseguita in giorno
     feriale a causa di mancata reperibilita' del lavoratore;
     L. 36.000 per visita domiciliare non eseguita in giorno
     festivo a causa di mancata reperibilita' del lavoratore;
     L. 7.200 a visita per spese di trasporto, incrementate
     di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a
     chilometro per il percorso effettuato fuori dalla cinta
     urbana.
     I compensi dovranno essere corrisposti entro la fine
del mese successivo a quello della visita.
     Il compenso fisso per spese di amministrazione, da
rimborsare dai datori di lavoro che richiedono le visite, e'
fissato in L. 7.500 per ogni visita.
3.5  Commissione mista INPS- Ordine dei medici
     Il decreto prevede (art. 12) che per la gestione e la
disciplina delle liste siano costituite presso ogni Sede
Provinciale Commissioni INPS-Ordine dei medici, nominate
dal Direttore della Sede e formate, per l'INPS, dallo stesso
Direttore o suo delegato nonche' da un medico dell'Istituto da
lui designato nell'ambito della circoscrizione provinciale e,
per la componente medica, da un rappresentante designato
dall'Ordine dei medici.
     L'ambito degli interventi della commissione, peraltro
delineato nel corso della descrizione delle varie fasi, ricalca
quanto gia' attuato in sede di costituzione delle prime liste; si
rinvia pertanto alle istruzioni gia' fornite con circolare n. 27
PMMC del 21.11.1986 e n. 2747 O. del 9.5.198
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                             TRIZZINO