Con circolare n. 193 del 22 novembre 2000 è stato
illustrato, in termini generali, il Decreto Ministeriale n. 158 del 28
aprile 2000, che ha istituito il “Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito”
e sono state, inoltre, fornite le relative istruzioni
contabili.
Il Fondo eroga, tra l’altro specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (art. 5 lettera a), punto 2) del DM 158/2000)
L’originario arco di vigenza decennale del Fondo di solidarietà di cui al DM in oggetto è stato prorogato al 30 giugno 2020 con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 226 del 28 aprile 2006.
Il criterio per stabilire la misura del finanziamento richiesto nei
casi di sospensione di attività lavorativa o di riduzione dell’orario
di lavoro, già previsto dall’art. 9 comma 4 del DM 158/2000,
modificato dal D.M. n. 51635/2010, è stato integrato dalla delibera del
Comitato amministratore del Fondo n. 98 dell’8 febbraio 2011.
In base al citato decreto e a tale delibera, le domande di
finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono
accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio
dell’ammontare del contributo ordinario (0,50%) versato dall’azienda
stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alla data
di presentazione della domanda.
Tali somme vanno considerate al netto:
delle somme già utilizzate per soddisfare le
finalità formative di cui all’art. 5, lett. a), punto 1) del
Regolamento del Fondo;
delle somme già utilizzate per soddisfare precedenti finanziamenti ottenuti per sospensione/riduzione orario di lavoro;
degli oneri di gestione e amministrazione.
Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario risulti superiore
ai limiti sopra indicati la differenza di erogazione resta a carico del
datore di lavoro.
Inoltre, considerata la temporanea sospensione del contributo ordinario
(dello 0,50%) dovuto al fondo, con propria delibera n. 42 del 21 giugno
2010 il Comitato ha ripartito le risorse disponibili della parte
ordinaria del fondo tra le diverse prestazioni ordinarie.
Con la delibera n. 110 del 20 giugno 2011, il Comitato ha precisato che
un lavoratore è considerato temporaneamente sospeso dall’attività
lavorativa in ogni singola giornata di totale assenza di prestazione
lavorativa determinata dall’applicazione dell’intervento di cui art. 5,
comma 1, lett. a), punto 2, del D.M. 158/2000.
Un lavoratore è considerato in riduzione dell’orario di lavoro per le giornate in cui, pur avendo prestato attività lavorativa, ha effettuato un orario ridotto con intervento della prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del D.M. 158/2000, a copertura delle ore non lavorate nella giornata.
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 6, del D.M.
158/2000, il quale prevede che le riduzioni/sospensioni
temporanee dell’attività lavorativa non possono essere superiori
complessivamente a 18 mesi pro capite, il Comitato con propria delibera
n. 98 dell’8 febbraio 2011, haprecisato che la prestazione può essere
utilizzata continuativamente nel periodo residuo di vigenza del Fondo.
Condizione indispensabile è che, durante il periodo di riduzione
o di sospensione temporanea del lavoro, il lavoratore non svolga alcun
tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa l’assegno ordinario è
calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva (1) che sarebbe spettata
al lavoratore per le giornate non lavorate, con l’applicazione dei
seguenti massimali:
€ 1.078,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è inferiore a € 1.984,00;
€ 1.242,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è compresa tra € 1.984,00 ed € 3.137,00;
€ 1.569,00 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile è superiore a € 3.137,00.
Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro l’assegno ordinario è
calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile
retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntiva (1) che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non
lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga
oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale
dell’assegno ordinario che sarebbe spettato in caso di sospensione
temporanea dell’attività lavorativa.
Si allegano esempi di calcolo per i casi di sospensione e riduzione orario di lavoro (allegato n.2).
Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno ordinario è
determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della
prestazione lavorativa.
Qualora il lavoratore posto in riduzione orario o in sospensione
dell’attività lavorativa sia già percettore di altri strumenti di
sostegno al reddito (maternità, malattia, ecc.) l’assegno ordinario in
parola è ridotto dell’importo della prestazione percepita.
In base all’art. 10, comma 11, del regolamento del Fondo, per i periodi
di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da
riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui
all'art. 5 , comma 1, lettera a), punto 2), è versata la contribuzione
correlata a carico del Fondo, utile per il conseguimento del diritto
alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la
determinazione della sua misura.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigenti (art.10, comma
13, del D.M. 28 aprile 2000, n.158).
La base retributiva per il calcolo della contribuzione correlata
corrisponde alla medesima retribuzione di riferimento per la
determinazione dell’assegno ordinario. Di conseguenza, per i periodi di
riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea
dell’attività determinate dall’applicazione dell’intervento di cui
all’art.5, comma 1, lett.a), punto 2 del D.M. 158/2000, la
contribuzione correlata è pari all’aliquota di finanziamento del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti tempo per tempo vigente applicata alla
retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore o per
le giornate non lavorate (allegato n.2).
Le condizioni di accesso alle prestazioni in argomento sono quelle previste dall’art. 7 del DM 158/2000 e cioè:
− l’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi
che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano
riduzione dei livelli occupazionali;
− la conclusione di tali procedure con un accordo aziendale.
La concessione di tali prestazioni, come stabilito dall’art. 9, avviene
secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio
della proporzionalità delle erogazioni. Ciascuna domanda, come
stabilito dallo stesso art. 9, al comma 2, non può riguardare
interventi superiori ai 12 mesi solari, a partire dalla prima
sospensione/riduzione effettuata.
Le domande verranno prese in esame dal Comitato Amministratore su base
trimestrale deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande stesse.
Le domande devono essere indirizzate alle Strutture dell’Istituto
presso le quali le aziende interessate assolvono gli obblighi
contributivi.
Le aziende che operano con più posizioni contributive devono presentare
distinte domande di finanziamento una per ciascuna matricola Inps
riferita ai lavoratori in sospensione/riduzione orario di lavoro.
La domanda, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato 1,
deve contenere, oltre ai dati del datore di lavoro
(denominazione, codice fiscale, matricola INPS), i seguenti elementi:
accordo aziendale;
il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l’assegno ordinario, con indicazione del numero di lavoratori in riduzione orario di lavoro e di quelli in sospensione dell’attività lavorativa;
il numero totale dei giorni di sospensione e delle ore di riduzione richieste;
il finanziamento totale dell’assegno ordinario richiesto, suddiviso tra importo totale dei lavoratori sospesi e ad orario ridotto;
il finanziamento totale della contribuzione correlata richiesta suddivisa tra lavoratori sospesi e ad orario ridotto;
il periodo di utilizzo della prestazione;
apposita dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale dell’azienda, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti, tra l’altro, l’avvenuto versamento, a far tempo dal 01/07/2000, del contributo ordinario dello 0,50% e l’ammontare complessivo degli importi versati a tale titolo per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda.
All’atto della ricezione della domanda di assegno ordinario, le Sedi
devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando in particolare:
la completezza della domanda;
la regolarità dell’iscrizione dell’azienda al Fondo;
la regolarità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%.
Le domande istruite saranno trasmesse alla Direzione Generale – D.C.
Prestazioni a sostegno del reddito – che si farà carico del successivo
inoltro al Comitato competente.
Dopo l’approvazione da parte del Comitato la Sede comunica
all’azienda interessata l’esito della domanda e provvede a monitorare
la congruità degli importi posti a conguaglio, nonché il rispetto delle
regole dettate per l’utilizzo della prestazione in parola.
Al riguardo si comunica che si provvederà all’implementazione delle
procedure informatiche attualmente in uso, che consentiranno alle Sedi
sia la gestione delle domande di ammissione alla prestazione in parola,
che i successivi controlli sull’utilizzo della stessa.
Con separato messaggio saranno resi disponibili i programmi e fornite le istruzioni per l’operatività delle procedure.
L’art. 6, comma 1, lett. b), del DM n. 158/2000 prevede un contributo
addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle
prestazioni per riduzione/sospensione dell’attività di lavoro, «nella
misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile
di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente
correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o
totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le
retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.»
Con delibera n. 99 del 28.3.2011, il Comitato Amministratore del Fondo
ha stabilito che, per l’anno 2011, il contributo addizionale, cui
applicare il previsto coefficiente correttivo, è dovuto nella misura
dell’1%. Tale misura si applica agli eventi di sospensione o riduzione
di orario che siano avvenuti nel corso dell’anno.
In coerenza con quanto già affermato con circolare n. 193/2000, la base
di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla
somma della retribuzione persa relativa ai lavoratori coinvolti dagli
eventi di sospensione o riduzione di orario (2).
Il versamento di tale contributo addizionale, a carico del datore di
lavoro, avverrà tramite l’esposizione dei dati relativi nel flusso
UNIMENS secondo quanto specificato al seguente punto 9.
Le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), del D.M.
n. 158/2000 a favore dei lavoratori interessati da riduzioni
dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività
lavorativa hanno caratteristiche del tutto simili alle integrazioni
salariali ordinarie e delle stesse seguono anche le modalità di
fruizione.
E infatti, il regolamento del Fondo, all’art. 10, comma 2, prevede che «il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito (…) secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.»
Di conseguenza, secondo le modalità in atto per la fruizione della CIGO, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo, l’assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto e successivamente porrà a conguaglio il suo credito con i contributi dovuti nei confronti dell’INPS.
Coerentemente col nuovo sistema di gestione della CIG recentemente
introdotto e illustrato con circolare n. 13 del 28.1.2011, il suddetto
conguaglio avverrà tramite il flusso UNIEMENS, con esposizione delle
informazioni relative alla sospensione o alla riduzione di orario nel
mese in cui si colloca l’evento,.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare gli elementi
<Settimana>, <Giorno> e <DifferenzeAccredito>,
inserendo nei campi <CodiceEvento> e
<CodiceEventoGiorn> dei tre elementi citati il codice di nuova
istituzione “ASO”. All’interno dell’elemento <EventoGiorn>,
si avrà cura di inserire nell’elemento <NumOreEvento> il numero
di ore di riduzione di orario (7,5 in caso di giornata interamente non
lavorata). Nell’elemento <Giorno> andrà altresì indicato
nell’apposito elemento <NumApprovazioneASOCred>, l’identificativo
dell’approvazione che sarà comunicato a cura della competente struttura
territoriale.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di compilare correttamente i
campi <RetribTeorica> e <DifferenzeAccredito>. Il primo
dato è infatti relativo alla retribuzione che sarebbe spettata al
lavoratore se avesse lavorato tutto il mese (con l’esclusione degli
elementi che non abbiano carattere fisso e continuativo); il secondo
alla retribuzione che sarebbe spettata e non è stata corrisposta per le
ore o i giorni di sospensione o riduzione di orario. Entrambi vanno
computati in relazione agli elementi fissi e continuativi della
retribuzione, essendo però il primo rapportato all’intero mese ed il
secondo alle sole ore o giornate oggetto della sospensione o riduzione
di orario coperta da assegno ordinario.
Viene inoltre introdotto, a livello di denuncia aziendale, il nuovo
elemento <ConguagliASOCred>, in cui i datori di lavoro potranno
indicare, per ciascuna domanda approvata, le somme anticipate ai
lavoratori nonché l’importo del contributo addizionale così come
analiticamente descritto nel corrente documento tecnico Uniemens. Il
valore del contributo addizionale, dovrà essere eguale all’aliquota
fissata per il contributo addizionale (1% per l’anno 2011) moltiplicata
per il valore delle retribuzioni perse (inserite negli elementi
<DifferenzeAccredito> in corrispondenza del codice evento ASO).
Nella ricostruzione del modello DM10 virtuale il valore delle somme
conguagliate sarà ricostruito nel quadro D, e sarà preceduto dal codice
di nuova istituzione “L108”, avente il significato di “recupero assegno
ordinario DM 158/2000 (credito)”; per quanto riguarda il contributo
addizionale l’importo sarà ricostruito nel quadro B-C, e sarà preceduto
dal codice "M102" avente il significato di “contr. add. DM 158/2000
(Credito)”.
Per maggiori dettagli sulle modalità di compilazione del flusso si faccia riferimento alla versione attuale del documento tecnico.
Per la rilevazione contabile dell’assegno ordinario di cui all’art. 5,
co.1, lett. a) punto 2) del D.M. n. 158/2000 anticipato dai datori di
lavoro e posto a conguaglio nella denuncia aziendale, secondo le
indicazioni contenute nel paragrafo precedente, la ricostruzione del
quadro D del modello DM virtuale valorizzerà il codice causale “L108”,
e la procedura di ripartizione contabile imputerà l’importo
corrispondente al conto di nuova istituzione, riportato nell’allegato
n. 3.
FBR30110 Assegno ordinario per il sostegno del reddito di
cui all'art. 5, co.1, lett.a) punto 2) del D.M. n. 158/2000, modificato
dal DM n. 51635/2010
Il contributo addizionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del DM
n. 158/2000, è da imputare, invece, ai conti già istituiti in occasione
della pubblicazione della circolare n. 193/2000:
FBR21011 per il contributo addizionale, di competenza degli
anni precedenti, contraddistinto dal codice causale “M102”;
FBR21071 per il contributo addizionale, di competenza dell’anno in corso, contraddistinto dal codice causale “M102”.
Il Direttore Generale
Nori1) La retribuzione lorda mensile
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive va calcolata
moltiplicando la retribuzione teorica (contenuta nell’elemento
<RetribTeorica> del flusso Uniemens) per il numero di mensilità
annue (elemento <NumMensilita> di Uniemens) e dividendo il
risultato per 12.
(2) A norma del D.M. 158/2000, il contributo
addizionale è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali “con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al
rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai
dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che
restano in carico al datore di lavoro”. Pertanto posto Ri la
retribuzione imponibile e Rp le retribuzioni parzialmente o totalmente
perdute dai dipendenti, l’applicazione del coefficiente (pari a Rp/Ri)
fa si che l’aliquota del contributo addizionale si applichi alla
retribuzione persa (Ri * Rp / Ri = Rp).