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Circolare 6.10.2009 n. 109
DM 28 maggio 2009. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico nell’anno 2006. Modalità operative per il recupero da parte delle aziende che hanno presentato istanza successivamente al termine del 30 settembre 2007 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
SOMMARIO:
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Come noto, l’art. 1, comma 148 della Legge n. 311/2004, ha abrogato – con effetti dal 1° gennaio 2005 – l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma citata[1] dispone – peraltro – che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati[2] ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro – Infrastrutture e trasporti.
Per l’anno 2006, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 4 dicembre 2008, che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti [3].
Successivamente, la legge 9 aprile 2009, n. 33[4], ha previsto che – ai fini del recupero – siano considerate valide le domande trasmesse dalle aziende beneficiarie anche successivamente all’originario termine del 30 settembre 2007 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
A tal fine, la medesima norma, nel disporre l’autorizzazione di una spesa pari a € 1.200.000 per l’anno 2009, ha affidato a un Decreto ministeriale l’attribuzione delle risorse.
Il DM 28 maggio 2009 (allegato 1) – pubblicato nella GU n. 181 del 6-8-2009 – reca le previste disposizioni attuative e quantifica gli importi da destinare alla aziende beneficiarie, secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto ministeriale, potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2006.
Modalità operative. Adempimento a carico delle Sedi.
Per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno utilizzare – nel quadro “D” del DM10 – il già previsto codice “L215”, avente il significato di “rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto.”
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[5].
Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
A tal fine, le Sedi accerteranno il possesso dei requisiti di regolarità contributiva[6] delle aziende e provvederanno al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il Direttore Generale Vicario
Nori
Note:
[1] Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall’art. 3 ter della Legge n. 58/2005.
[2] Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.
[3] Cfr. circolare n. 55 del 8 aprile 2009.
[4] La legge n. 33/2009 ha convertito, con modificazioni, il DL 10 febbraio 2009, n. 5.
[5] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
[6] Il recupero degli oneri in trattazione non configura la fattispecie di agevolazione contributiva. Ne consegue che il possesso dei requisiti di regolarità non sarà accertato in sede di controllo delle denunce DM10 (DURC virtuale).
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 28 maggio 2009
Copertura, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (09A09166) (GU n. 181 del 6-8-2009 )
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004. n. 47, il quale all’art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo dei contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l’anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall’anno 2005;
Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005. n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all’art. 1, comma 2, autorizza al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio dei contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di curo annui a decorrere dall’anno 2005;
Visto l’art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui ai predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all’art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivami dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, in attuazione dell’art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, con il quale sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l’anno di competenza 2005;
Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall’anno 2005;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con i quali sono stati istituiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende dei trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall’attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;
Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato é stato quantificato un onere pari ad euro 57.765.834,47;
Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 21 dicembre 2005, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009, che quantifica - per l’anno 2006 – gli oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto secondo i criteri e da ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo che stabiliva la percentuale di riparto nella misura del 68,95935675%. data dal rapporto tra la semina disponibile e il totale delle somme richieste;
Vista, la legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009, che, all’art. 7, comma 1-quater, prevede che sono considerate valide le domande pervenute anche successivamente ai termine indicato nel predetto Comunicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 e dispone. Altresì, l’autorizzazione di una spesa pari ad euro 1.200.000,00;
Considerato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007 e’ stato quantificato un onere pari ad euro 1.194.977,62;
Ritenuto di dover procedere al riparto secondo le modalità e i criteri di’ ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico locale aventi titolo;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme, relative alle istanze presentate dalle aziende beneficiarie successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 comunque entro il 31 dicembre 2007, come quantificate nelle premesse, sono ripartite, ai sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. sulla base della percentuale di riparto del 68,95935675% prevista dal decreto interministeriale 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L’INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L’erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell’eventuale conguaglio.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2009
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 226