INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
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Roma, 26-04-2007 |
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Messaggio n. 10537 |
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Allegati 4 |
OGGETTO: |
Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti notificati prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo. Chiarimenti. |
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DI AGENZIA
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OGGETTO: |
Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti notificati prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo. Chiarimenti. |
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Con il messaggio n.9086 del 6 aprile 2007 sono state fornite a codeste Strutture le prime istruzioni per la gestione dei contratti di finanziamento da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto della pensione notificati dagli istituti finanziari prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n.13 del 2006.
Con il presente messaggio si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti per la gestione dei predetti contratti di finanziamento.
Numerose Sedi hanno segnalato di aver ricevuto, in tempi successivi, notifica di contratti stipulati dallo stesso pensionato con banche/intermediari finanziari diversi e chiedono a quali contratti debba essere data esecuzione.
Al tal riguardo si precisa che il criterio a cui le Sedi debbono attenersi è, in linea generale, di natura temporale.
Pertanto le strutture territoriali dovranno dare seguito ai contratti notificati in DATA PIU’ REMOTA e che risultino eseguibili a seguito dell’istruttoria effettuata.
Al fine di individuare il contratto prevalente, la sede dovrà far riferimento alla data indicata nella “relata di notifica” presente sul contratto (e non quella del 23 febbraio 2007 utile per stabilire il momento a partire dal quale, ai sensi di legge, i contratti possono considerarsi efficaci nei confronti dell’Istituto). Resta fermo che, nell’ipotesi in cui successivamente alla notifica di un contratto con un determinata società, pervenga alla Sede una comunicazione nella quale, sia il pensionato sia la società cessionaria, esprimano la concorde volontà di revocare il contratto stipulato, ovvero l’avvenuta estinzione anticipata del contratto stesso, la sede dovrà dare esecuzione all’eventuale contratto notificato successivamente.
Allo stesso modo, nella considerazione che è la volontà delle parti che va tenuta in considerazione, tra i contratti stipulati dal pensionato con una MEDESIMA società va data esecuzione al contratto notificato per ultimo e che presenta il piano di ammortamento più aggiornato.
Tra gli elementi da verificare nel corso dell’istruttoria che codeste Strutture devono effettuare è ricompreso anche il tasso applicato al prestito il quale non deve superare il tasso medio di mercato, risultante dal sito dell’Ufficio Italiano Cambi, aumentato del 50 per cento.
Ai fini della suddetta comparazione deve essere utilizzato il tasso riportato sul sito dell’UIC riferito al trimestre in cui viene notificato il contratto. Relativamente ai contratti in esame deve, pertanto, essere preso a riferimento il tasso del primo trimestre del 2007.
E’ stato, peraltro, fatto presente che in alcuni contratti di finanziamento sono indicati due TAEG: uno al netto ed uno comprensivo del premio assicurativo. Ai fini della valutazione in esame deve essere considerato il tasso al netto del premio assicurativo.
Nei contratti in cui, invece, dovesse essere riportato il TAEG ed il TEG applicati al finanziamento è quest’ultimo valore che deve essere utilizzato in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del premio assicurativo.
Qualora il valore percentuale del TAEG (o del TEG) non dovesse essere riportato sul contratto per completare l'istruttoria è necessario acquisire tale informazione dalla Banca/Intermediario finanziario che ha concesso il prestito inviando la comunicazione contenuta nell’allegato 1.
Qualora il TAEG come sopra determinato, ovvero il TEG eccedano il “tasso soglia” dovrà essere inviato al pensionato la lettera di cui all’allegato 2 che sostituisce l’allegato 2C del messaggio n.9086 del 6 aprile 2007.
Si forniscono alcune precisazioni in merito all’individuazione dei soggetti autorizzati a concedere finanziamenti dietro cessione del quinto della pensione.
Autorizzati alla concessione dei prestiti in oggetto sono sia le Banche sia gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385.
La ricerca sull’elenco dell’UIC con le modalità già segnalate con il messaggio n.9086 del 6 aprile 2007 deve essere effettuata solamente per gli intermediari finanziari, in quanto le Banche non sono iscritte nell’elenco sopra menzionato, ma nell’albo delle banche rinvenibile sul sito della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it.
Al riguardo, si fa presente che parametri necessari per la corretta individuazione dei soggetti autorizzati sono:
Il numero di iscrizione UIC o il codice ABI sono riportati abitualmente tra i dati generali del soggetto finanziatore.
Il numero di iscrizione UIC deve essere inserito tra i criteri di ricerca nella pagina iniziale di consultazione dell’elenco, dove viene indicata anche la sezione di iscrizione (intermediari finanziari ex art. 106) e l’attività (CONC. FIN.).
L’indicazione del codice ABI è un parametro sufficiente per considerare il soggetto finanziatore tra quelli autorizzati alla concessione dei finanziamenti in oggetto. Qualora, peraltro, si ritenesse necessario effettuare un controllo della presenza del soggetto finanziatore nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia devono essere seguite le istruzioni contenute nell’allegato 3.
Nel caso in cui entrambe le informazioni (numero di iscrizione UIC e codice ABI) non siano riportate sul contratto di finanziamento la Sede dovrà provvedere ad acquisire il numero di iscrizione UIC, ovvero il codice ABI direttamente dal soggetto finanziatore inviando la lettera contenuta nell’allegato 4.
Non sarà, peraltro, necessario effettuare questa ulteriore istruttoria se, anche in assenza dei dati sopra indicati, la ricerca nell’elenco UIC abbia già dato un risultato certo e positivo.
Nel citato messaggio n.9086 del 6 aprile 2007 sono state altresì indicate le pensioni da escludere dal calcolo della quota cedibile; in particolare sono state escluse anche le pensioni di reversibilità.
In merito si precisa che l'esclusione di tali pensioni riguarda solo le pensioni di reversibilità corrisposte a più contitolari; pertanto, nel caso di pensione corrisposta ad un solo titolare, il calcolo della quota cedibile deve essere effettuata anche su tale prestazione sia nel caso in cui sia la sola pensione di riferimento sia nel caso in cui sia abbinata ad altro trattamento cedibile.
L’istruttoria su ciascun contratto deve ritenersi conclusa dopo la risposta del pensionato alla lettera inviata, ovvero dopo il decorso del termine di 30 giorni dall’invio della lettera stessa.
Dopo il completamento dell’istruttoria le Sedi NON DEVONO avviare alcun piano di cessione. Tale operazione dovrà essere effettuata solo dopo che sarà rilasciata la specifica procedura ed in accordo con le istruzioni che saranno fornite con messaggio di prossima emanazione.
IL DIRETTORE CENTRALE Nori
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