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Circolare n. 104
OGGETTO:
Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre
figli minori concesso dai Comuni di cui all'articolo 65 della Legge 23
dicembre 1998, n. 448 e D.P.C.M. n.452 del 2000 e successive modifiche.
1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento. 2. Frazionabilità
dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori
concesso dai Comuni.
1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento.
Con sempre maggiore frequenza pervengono quesiti relativi alla
possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all'assegno
per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto
dall'articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 nell'ipotesi in
cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione, , sia formulata
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello richiesto, in
conformità all'articolo 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000, ma dopo
il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli. In
particolare, si è posto il quesito relativo alla possibilità di
riconoscere la prestazione solamente e proporzionalmente per quei mesi
dell'anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel
nucleo, e tale quesito si pone anche nell'ipotesi in cui il venir meno
del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori
sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal
raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli (ad
esempio, affidamento di uno dei tre figli minori a terzi, cancellazione
di uno dei tre figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente).
In proposito, a fronte della previsione contenuta nell'articolo 16
comma 1 del citato D.P.C.M. che, come sopra esposto, consente di
proporre la domanda fino al 31 gennaio dell'anno successivo, e del
disposto dell'articolo 14, comma 1, in base al quale il diritto cessa
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il
requisito relativo alla composizione del nucleo, lo stesso articolo 16,
al successivo comma 4, sancisce che la domanda può essere presentata a
condizione che i requisiti siano posseduti al momento della
presentazione della domanda medesima. Alcuni Comuni, considerata
l'apparente contraddizione normativa, sino ad ora hanno optato per
un'interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla materia
argomentando dal sopra citato articolo 16, comma 4, del predetto
D.P.C.M. che subordina la proponibilità della domanda alla sussistenza
dei requisiti al momento della sua proposizione. Altri Comuni, invece,
in ipotesi del genere, concedono la prestazione per quella frazione di
anno in cui il requisito della composizione del nucleo permane.
Conseguentemente, a causa del diverso orientamento dei singoli Enti
territoriali, a parità di situazione si sono verificate disparità di
trattamento da un Comune all'altro, ed è emersa la necessità di
adottare un criterio univoco nell'applicazione della normativa di
settore. Al riguardo sono stati sentiti il Dipartimento per le
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.
In relazione anche ai pareri espressi dal Dipartimento per le Politiche
della Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l'Istituto recepisce il nuovo criterio interpretativo della normativa
sull'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori
concesso dai Comuni, sostanzialmente più favorevole per i potenziali
aventi diritto a tale prestazione. In particolare, l'assegno per il
nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può
essere erogato in misura frazionata per i mesi dell'anno in cui
sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la
domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il
31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sia presentata
dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito. In tali
ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla
normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale,
per i soli mesi dell'anno in cui permane il requisito della sussistenza
di almeno tre figli minorenni. Ai fini della predetta erogazione
frazionata è necessario, altresì, che, al momento del venir meno di
tale requisito il richiedente l'assegno abbia già un ISE in corso di
validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli
minori. E' comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la
valutazione circa l'accoglimento delle domande relative all'anno 2012
purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013
da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi
della presente Circolare.
Il Direttore Generale Nori