INPS
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle
Convenzioni Internazionali
(Circolare 9 luglio 2004 n°
104)
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OGGETTO: |
Regolamentazione
comunitaria: sentenza della Corte di Giustizia CE Gottardo/INPS. |
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SOMMARIO: |
In base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia
con la sentenza Gottardo/INPS, non può negarsi ad un cittadino comunitario
quello che, in base ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra
uno Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso
ai cittadini di tale ultimo Stato membro. |
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PREMESSA Con circolare n. 118
del 25 giugno 2002, concernente l’Accordo sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno
1999, sono stati illustrati i criteri di applicazione della totalizzazione multipla secondo i principi scaturiti
dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002, nella causa
C-55/00 Gottardo c/o INPS. In particolare, è stato precisato che, in applicazione
della suindicata sentenza, la totalizzazione
multipla prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, della
Convenzione italo svizzera previgente, è
estesa a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea,
anche se il campo di applicazione della convenzione è limitato ai soli
cittadini degli Stati contraenti. Come già rilevato nella stessa circolare n.118/2002, la Corte ha stabilito che in base ai principi
generali fissati dal Trattato CE sulla non discriminazione relativa
alla nazionalità e sulla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità, non può negarsi ad un cittadino comunitario
quello che, in base ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra
uno Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini di tale
ultimo Stato membro. Nel caso di specie è stato riconosciuta la possibilità,
per il diritto ad una pensione di vecchiaia italiana in regime italo svizzero
con decorrenza anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo succitato, di
ricorrere alla totalizzazione dei periodi
assicurativi fatti valere in Svizzera, in Francia ed in Italia da una
cittadina francese, nei confronti della quale era stata respinta la domanda in quanto la convenzione tra Italia e Svizzera limitava il
suo campo di applicazione ai soli cittadini italiani e svizzeri. La sentenza Gottardo produce i suoi effetti nei
confronti di quelle convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri con
Stati terzi, il cui campo di applicazione è limitato
ai cittadini delle parti contraenti. In tali casi, infatti, gli Stati membri devono applicare
dette convenzioni a tutti i cittadini comunitari. Per quanto riguarda l’Italia tali
convenzioni sono quelle concluse con: Capoverde,
Croazia, Jersey- Isole del Canale, Principato di Monaco, Slovenia, Tunisia e
la ex Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia. Con riferimento a quest’ultima
convenzione, si rammenta che dalla data di entrata
in vigore delle convenzioni con la Crozia e la Slovenia,
essa si applica unicamente ai rapporti con la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica federale di Jugoslavia e
la Repubblica di Macedonia. Il problema, ovviamente, non si pone nei casi di
convenzioni bilaterali, il cui campo di applicazione
personale è esteso alle persone ovvero ai lavoratori, indipendentemente dalla
loro cittadinanza. 1 – Raccomandazione CASSTM n.22 del 18 giugno 2003. La
pronuncia della Corte di Giustizia ha suscitato molte perplessità in ambito
comunitario e l’ampio dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione
Amministrativa di Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti della CE si è concluso con l’adozione della Raccomandazione n. 22
del 18 giugno 2003, pubblicata sulla GUCE L326 del 13.12.2003, ed il cui
testo è disponibile sul sito Intranet, Area Internazionale, sezione
“Normativa”. 1.1 - Con il punto 1 della Raccomandazione si è precisato che i vantaggi
derivanti , in
materia di pensioni, da una convenzione di sicurezza sociale tra uno
Stato membro e uno Stato terzo, prevista per i lavoratori nazionali, sono di
massima concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri nella stessa
situazione obiettiva, in applicazione del principio della parità di
trattamento e di non discriminazione tra lavoratori nazionali e cittadini di
altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto alla libera
circolazione sancito dal Trattato CE. Gli Stati membri hanno sostanzialmente limitato la
portata della sentenza stessa al campo pensionistico,
a causa delle difficoltà rappresentate dall’applicazione eventuale ad altri
campi - quali ad esempio la disoccupazione o la legislazione applicabile –
per i quali non si può prescindere dall’intervento dello Stato terzo, non
destinatario delle pronunce della Corte di Giustizia. 1.2 - Con il punto
2 gli Stati membri sono invitati a concludere
le nuove convenzioni con Stati terzi in applicazione del principio di non
discriminazione dei lavoratori in base alla cittadinanza comunitaria. 1.3 - Al punto 3
è stato statuito a carico degli Stati membri l’onere di informare le
istituzioni degli Stati terzi con i quali hanno
firmato convenzioni di sicurezza sociale, il cui campo di applicazione
personale o materiale include unicamente i cittadini, circa le implicazioni
della sentenza Gottardo, al fine di ottenere la loro collaborazione per la
corretta applicazione della sentenza. Gli Stati membri che hanno concluso accordi con lo stesso Stato terzo possono
concordare un intervento congiunto. 2 – Criteri applicativi Con circolare n.118/2002, in attesa di conoscere gli esiti del dibattito in seno
alla CASSTM, erano state impartite prime istruzioni nel senso di applicare la
sentenza limitatamente alla totalizzazione multipla
prevista dalla convenzione italo-svizzera. A scioglimento della riserva formulata, si precisa che
d’ora in avanti dovranno essere accolte le richieste inoltrate da
cittadini degli Stati membri al fine di ottenere una pensione italiana in
regime di una delle citate convenzioni, il cui campo
di applicazione è riservato ai cittadini. 3 – Soggetti destinatari della
sentenza. 3.1 –
Cittadinanza. Secondo
il principio fissato dalla Corte, i soggetti destinatari della sentenza
Gottardo sono tutti i cittadini dei 15 Stati membri dell’Unione Europea che,
ad oggi, sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Spagna e Svezia. A questi si aggiungono Repubblica ceca, Estonia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Slovenia e Slovacchia dal 1° maggio 2004, dalla data di
entrata in vigore del Trattato di adesione del 16 aprile 2003,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle CE L236 del 23 settembre 2003,
ratificato dall’Italia con legge 24 dicembre 2003, n.380,
pubblicata sul Supplemento ordinario n.10 , della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.17 del 22
gennaio 2004. Restano
esclusi dall’applicazione della sentenza e della citata Raccomandazione
22/2003 i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein
e della Norvegia, in quanto tali paesi hanno aderito
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ( Accordo SEE ), ma non sono Stati
membri dell’Unione europea. Restano altresì esclusi i cittadini svizzeri, i quali,
pur essendo destinatari dell’Accordo tra Comunità Europea e Svizzera, non
sono cittadini di uno Stato membro. 3.2 – Attività lavorativa. Al punto 1 della Raccomandazione è precisato che i
vantaggi derivanti, in materia di pensioni, da una convenzione di sicurezza
sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo, prevista per i lavoratori
nazionali (autonomi e dipendenti),
sono di massima concessi ai lavoratori (autonomi e dipendenti) cittadini di
altri Stati membri che si trovano nella stessa situazione obiettiva. Resta comunque fermo che la
sentenza potrà essere applicata nei confronti di un lavoratore autonomo solo
nei casi in cui chieda la pensione ai sensi di una convenzione bilaterale, il
cui campo di applicazione soggettivo è esteso anche ai lavoratori autonomi. In proposito va precisato che tutte le convenzioni
bilaterali concluse dall’Italia sono applicabili alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi gestite da questo Istituto. 4 – Decorrenza I principi sanciti dalla Corte devono essere applicati
d’ufficio nei confronti delle domande in trattazione per qualsiasi motivo e a
domanda degli interessati nei casi di situazioni già definite. I diritti derivanti dai nuovi principi non potranno
avere decorrenza antecedente alla data di entrata in
vigore della convenzione bilaterale di cui si chiede l’applicazione . Ne consegue che:
per l’applicazione della convenzione con Capoverde la decorrenza
non potrà essere anteriore all’1.11.1983;
per l’applicazione della convenzione con il Principato di Monaco, la
decorrenza non potrà essere anteriore all’1.10.1985;
per l’applicazione della convenzione con lo
Jersey-Isole del Canale, la decorrenza non potrà essere anteriore all’
1.10.1975;
per l’applicazione della convenzione con la Repubblica Federativa Popolare
di Jugoslavia, la decorrenza non potrà essere anteriore al 1.01.1961;
per l’applicazione della convenzione con la Tunisia, la decorrenza non
potrà essere anteriore al 1.06.1987;
per l’applicazione della convenzione con la Slovenia, la decorrenza non
potrà essere anteriore all’1.08.2002;
per l’applicazione della convenzione con la Croazia, la decorrenza non
potrà essere anteriore all’1.11.2003. Nei confronti dei relativi benefici economici arretrati
dovranno trovare comunque applicazione le vigenti
disposizioni in materia di decadenza e di prescrizione dei singoli ratei. Ne consegue che nei casi di decorso dei termini di decadenza gli arretrati decorrono dal mese successivo
alla nuova domanda. Inoltre i nuovi principi non si applicano alle
situazioni divenute intangibili a seguito di sentenza passata in giudicato. 5 – Istruttoria. Come già precisato, gli Stati terzi non sono destinatari
delle sentenze della Corte di Giustizia.
Conseguentemente, dall’applicazione dei principi sanciti dalla Corte non
possono derivare oneri a carico di tali Stati, i quali non sono tenuti ad
applicare a loro volta ad altri cittadini comunitari le
convenzioni concluse con uno stato membro e riservate ai soli
cittadini delle parti contraenti. Tali Stati non dovranno pertanto procedere al
riconoscimento di una prestazione sulla base del cumulo di periodi fatti
valere nei due Stati contraenti da cittadini di Stato membro diverso da quello contraente. Così ad esempio l’Italia sarà tenuta a riconoscere ad un
cittadino tedesco il diritto a pensione in regime di
convenzione italo croata sulla base del cumulo di periodi assicurativi
fatti valere in Italia e Croazia , senza pretendere un analogo riconoscimento
da parte della Croazia. Il cittadino comunitario che presenta domanda di
pensione, ad esempio, in regime italo-croato e
risiede in Croazia non può pretendere dalla
Croazia l’attivazione del collegamento con l’Italia ai sensi della predetta
convenzione. Dovrà pertanto inoltrare la
domanda direttamente all’Istituto secondo la prassi seguita da coloro che
risiedono in uno stato considerato terzo rispetto agli stati contraenti. Per i residenti in Italia potrà essere avviato il
normale collegamento con lo stato terzo, finalizzato
ad ottenere le informazioni necessarie all’istruttoria della pratica, da
considerare peraltro come richiesta di collaborazione, accompagnata, di volta
in volta, dalla nota informativa di cui all’allegato fac-simile, prevista al
punto 3 della Raccomandazione n.22/2003. In caso di mancata cooperazione da parte dei predetti
Stati, si dovrà ricorrere ad altri mezzi di prova che consentano di acquisire
le informazioni necessarie per poter applicare la totalizzazione
ai fini del diritto alla pensione, avvalendosi di documentazione certificativa dei periodi assicurativi esteri prodotta
dagli interessati. 6 – Prestazioni temporanee. Come già precisato al punto 1, in seno alla CASSTM gli
Stati membri hanno convenuto di limitare l’applicazione della sentenza alla materia
delle pensioni. Ne consegue che i principi sanciti dalla Corte non
potranno essere applicati nei confronti di cittadini comunitari, non
italiani, che chiedono il riconoscimento di prestazioni non pensionistiche ai
sensi di una convenzione bilaterale limitata ai soli cittadini delle parti
contraenti. Il Direttore Generale Crecco Allegato 1 NOTA INFORMATIVA Con
sentenza Gottardo c/o INPS del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00, la Corte
di Giustizia delle Comunità Europee ha precisato che le convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale esistenti tra uno Stato membro e uno Stato
terzo devono essere interpretate nel senso che i
vantaggi previsti per i cittadini dello Stato membro che ne fa parte sono in
linea di massima concessi ad un cittadino comunitario che si trova nella
stessa situazione obiettiva. La
sentenza si fonda sui principi generali fissati dal Trattato CE circa la
non discriminazione relativa alla nazionalità
e la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità europea. In
applicazione di detta sentenza siamo tenuti ad effettuare
la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati
sotto la nostra legislazione con periodi compiuti sotto la legislazione di
codesto Stato, anche a favore dei cittadini degli altri Stati membri. A tal fine risulta
indispensabile la Vostra collaborazione, nella quale confidiamo per ottenere
tutte le informazioni necessarie per la definizione della domanda di
pensione. Resta fermo che la sentenza non crea oneri a carico di
codesto Stato. Distinti saluti.
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Note: i link
rimandano al sito Inps