INPS
Circolare n. 30.7.2012 N. 103
Direzione Generale
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della
Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Disposizioni organizzative
2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012
2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012
3. Ruolo delle Direzioni regionali
4. Modifiche procedurali
5. Attività di Formazione
6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
1. Premessa
L’Istituto, in forza dell’art. 10 comma 6 della Legge n.248/2005,
si è avvalso, limitatamente ai procedimenti giudiziari di primo
grado, della facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la
propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia
di invalidita’ civile.
L’impiego di dette risorse (di seguito brevemente denominati funzionari
Inv. Civ.), opportunamente ed adeguatamente formate, risponde
all’esigenza organizzativa di decongestionare gli Uffici Legali
attribuendo la gestione delle relative attività di minore
complessità a risorse appositamente individuate, in modo da
potere concentrare l’azione dei professionisti dell’area legale sul
presidio del contenzioso giudiziario di più marcata tecnicità.
Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni
dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art.38 ha introdotto l’art. 445
bis del codice di procedura civile che, come noto, sancisce, per le
controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di
cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà
dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) e configura l’eventuale
successiva fase come un giudizio di merito.
Successivamente è intervenuta la Legge n. 183 del 12 novembre 2011
(Legge di stabilità 2012) che, all’art. 27, comma 1, lettera f, ha
disposto l’inappellabilità delle sentenze che definiscono il su citato
eventuale giudizio di merito.
A seguito di siffatte importanti innovazioni processuali l’Istituto ha emanato la Circolare n. 168 del 30.12.2011.
Da ultimo, il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con
Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6
del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni in Legge n.248/2005,
stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile,
sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso
direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di
cassazione”.
La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto
da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di
invalidita’ civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge
davanti alle Corti di Appello.
Considerato il complesso quadro normativo che si è venuto a determinare
a seguito della disposizione che esclude l’impiego dei funzionari
amministrativi solo per il giudizio di cassazione, si rende necessario
fornire alle sedi indicazioni univoche sull’utilizzo di tali risorse
nei giudizi di secondo grado, come consentito dalle recenti modifiche
legislative.
Affinché le strutture interessate possano predisporre tutte le
necessarie attività propedeutiche, le disposizioni organizzative di
seguito descritte saranno operative dal 1° ottobre 2012.
2. Disposizioni organizzative
Si riportano, di seguito, i criteri generali sulla base dei quali
procedere alla gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado in
materia di invalidità civile.
Preliminarmente si fa presente, che, per evidenti ragioni di
economicità connesse alla riduzione degli oneri di missione e ad un
efficiente impiego delle risorse, i giudizi di secondo grado
saranno curati dalle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte
di Appello.
Ciò premesso, in considerazione della necessità di garantire una difesa
efficace delle ragioni dell’Istituto, adeguata alla complessità degli
atti da svolgere e delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, si
dispone che i giudizi di appello in materia di invalidità civile siano
trattati come segue:
contenzioso passivo: l’Istituto potrà essere rappresentato e difeso dai
Funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di
Corte d’Appello;
contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa dell’Istituto dovrà
essere garantita unicamente dai professionisti legali dell’Avvocatura
distrettuale.
Nell’ambito dei criteri generali appena descritti, si esaminano di
seguito le principali categorie di procedimenti di secondo grado in
materia di invalidità civile, alla luce del nuovo quadro normativo.
2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012
Relativamente ai giudizi di primo grado in materia di invalidità civile
pendenti alla data del 1° ottobre 2012 già affidati ai funzionari Inv.
Civ., la rappresentanza e difesa dell’Istituto in secondo grado sarà
curata sulla base del principio sopra enunciato e pertanto il
contenzioso passivo potrà essere affidato ai funzionari Inv.Civ. della
Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello.
Il contenzioso attivo sarà trattato dai professionisti legali, i quali
cureranno anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già
depositate alla data del 1° ottobre 2012 e gli appelli passivi relativi
ai giudizi di primo grado in carico agli Uffici legali alla medesima
data.
L’U.O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi che ha gestito il
procedimento di 1° grado dovrà, comunque, garantire la tempestiva e
completa trasmissione alla Direzione provinciale che seguirà il 2°
grado di giudizio, del fascicolo di causa e di tutti gli atti ed i
documenti necessari per un’efficace difesa dell’Istituto.
2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012
Relativamente ai procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio
2012, opera “a regime” , per tutte le cause in cui sia controverso
unicamente il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di
merito, che segue l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo
ATPO.
Al riguardo si ribadisce quanto disposto dalla Circolare
n.168/2011 e, pertanto, i Funzionari Inv.Civ seguiranno i procedimenti
in materia di invalidità civile fino alla definizione della fase
relativa all’ATPO.
Il successivo ed eventuale giudizio di merito, che si instaura in caso
di contestazione dell’ATPO, sarà curato unicamente dall’Avvocatura
territoriale competente.
A decorrere dalla data del 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ.
cureranno la rappresentanza e difesa dell’Istituto anche in tutti i
giudizi di primo grado non preceduti da ATPO (quali, a titolo
esemplificativo, i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del
decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi o i giudizi
scaturenti dall’interruzione del pagamento delle provvidenze, le
richieste di provvedimenti cautelari), nonchè nell’eventuale
contenzioso passivo di 2° grado. A tal fine, dalla medesima data, sarà
nuovamente consentita, a parziale modifica del messaggio numero 5776
del 2 aprile 2012, l’acquisizione dei ricorsi di primo grado nel
SISCO-IC.
I professionisti legali garantiranno la rappresentanza e la difesa
dell’Istituto nel contenzioso attivo di 2° grado relativo ai giudizi di
cui al precedente capoverso e, in considerazione della specialità del
rito, negli eventuali giudizi di opposizione avverso decreti
ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento aventi ad oggetto le
provvidenze economiche, gli accessori e le spese legali in materia di
invalidità civile.
3. Ruolo delle Direzioni regionali
Come descritto in premessa, all’Istituto è riconosciuta la facoltà di
affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e
difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile,
con esclusione del giudizio di cassazione.
L’esercizio di tale opzione gestionale deve rispondere necessariamente
a concrete esigenze operative di decongestionamento degli Uffici
Legali, attraverso l’affidamento delle relative attività di minore
complessità a risorse appositamente individuate e formate.
La maggiore complessità professionale ed organizzativa che caratterizza
il giudizio d’appello rispetto a quello di primo grado, richiede, per
il concreto esercizio della facoltà introdotta dalla Legge n. 35/2012,
una preventiva valutazione delle criticità prevedibili e dei benefici
attesi.
Per tale motivo ed in considerazione del ruolo che la Determinazione
commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 attribuisce alle Direzioni
regionali, alle quali è riconosciuta nell’ambito della responsabilità
complessiva della gestione, quella di esercitare la verifica della
qualità dei servizi e di assicurarne l’integrazione e lo sviluppo
equilibrato in tutte le strutture, i Direttori regionali, sulla base
dei carichi di lavoro gravanti sugli Uffici, sentiti i Coordinatori
distrettuali con funzioni di coordinamento regionale, con propria
determinazione individueranno le strutture territoriali sedi di Corte
d’Appello presso le quali attiveranno, con le modalità definite nella
presente circolare, tale opzione organizzativa ed operativa,
informandone la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione
Centrale Pianificazione e controllo di gestione.
4. Modifiche procedurali
La procedura Sisco verrà implementata per consentire la gestione del
contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile, così come
previsto dalla presente circolare. In particolare, i giudizi per i
quali sarà adottata la opzione gestionale dell’impiego dei Funzionari
amministrativi Inv.Civ. saranno incardinati nel settore SISCO-IC,
mentre quelli che saranno affidati agli Avvocati, nel settore
SISCO-CO. Nel caso in cui i Direttori regionali abbiano adottato
la determinazione che individua le strutture territoriali presso le
quali attivare la suddetta opzione gestionale, l’amministratore della
sede abiliterà la gestione del contenzioso nel settore SISCO-IC dei
Funzionari amministrativi Inv.Civ..
Con successivo messaggio Hermes verranno fornite le indicazioni
operative, anche con riferimento alle nuove funzionalità della
procedura SISCO.
Al fine di consentire la corretta individuazione e allocazione delle
risorse umane impiegate nella gestione del contenzioso di invalidità
civile, sia di 1° che di 2° grado, le Direzioni regionali invieranno
alla DCPCG l’elenco dei funzionari (file formato excel contenente:
sede/matricola/cognome-nome) impiegati nella difesa dell’Istituto ai
sensi di quanto previsto dalla circolare n.93/2009; tali funzionari
saranno attribuiti ad uno specifico CIC (xxxx3206) in modo da
permetterne la rilevazione puntuale e il successivo trattamento della
presenza nell’ambito delle misure di produzione.
5. Attività di Formazione
Al fine di consentire l’impiego ottimale dei Funzionari amministrativi
Inv.Civ. nella gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado, i
Direttori regionali, previa valutazione dello stato di
professionalizzazione raggiunto dai funzionari, cureranno, d’intesa con
i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinamento regionale,
l’organizzazione dei necessari interventi formativi sul territorio,
informando dei piani predisposti la Direzione centrale Risorse Umane.
Per consentire un corretto monitoraggio centrale di tali interventi, è
necessario che tutti i corsi di formazione regionale vengano denominati
con il seguente titolo: “Funzionari Inv.Civ.: la gestione del
contenzioso”.
6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
Come di consueto, per garantire una corretta attuazione delle
disposizioni operative contenute nella presente circolare, la Direzione
generale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni
svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e
provinciali.
Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di
informazioni e chiarimenti all’indirizzo
GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.
Il Direttore Generale
Nori