INPS
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
(Circolare 6 luglio 2004 numero
103)
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OGGETTO: |
Legge 24 novembre 2003, n.
326. Art. 44. Esercenti attività
di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio.
Chiarimenti. |
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SOMMARIO: |
Il rapporto contributivo. Presupposti.
Decorrenza. |
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1)
Iscrizione del lavoratore e obbligazione contributiva del committente. L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti
alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il
versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità
ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. In riferimento a tale
disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22
gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si é ora in grado di
precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 costituisce,
comunque, una fascia di esenzione e che , in caso di superamento di detta
fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i
contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito
eccedente. Per le ipotesi di superamento dell’importo di euro 5000 in costanza di una pluralità di rapporti,
sarà applicato il criterio indicato, in riferimento all’aliquota aggiuntiva
dell’1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004. Discende da quanto precede l’obbligo, in capo al
lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli
rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o
meno del limite in argomento, nonché il diritto, in
capo ai committenti, di conoscere tale situazione. Similmente, l’obbligo di iscrizione
alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori
autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio si
configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno
solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte
di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5000
ed a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si
procederà all’accredito dei contributi versati, secondo i principi che
disciplinano la Gestione. Rilevato che per gli incaricati alle vendite a
domicilio già iscritti alla Gestione non è
necessario procedere ad una nuova iscrizione e che i predetti incaricati che
hanno iniziato l’attività nel corrente anno utilizzeranno le modalità di
iscrizione già in atto, in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali è
stato predisposto l’unito schema di domanda, prelevabile, quanto prima,
anche tramite “internet” (all. 1). Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra
iscritti per l’anno 2004 o, comunque, i soggetti per
i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno
presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in
relazione a detti anni, l’accredito dei contributi eventualmente versati
decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui
l’obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi ( superamento della soglia
di euro 5000). 2) Modalità di
pagamento dei contributi e di denuncia dei rapporti. Superata dal singolo lavoratore, in
riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5000, il
committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli
ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le
modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi,
entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite mod.F24
ed utilizzando i codici in uso per le collaborazioni coordinate e
continuative (CXX o C10). Si rammenta che le aliquote da applicare sulla base
imponibile e, quindi, sugli emolumenti erogati al lavoratore, sono pari, per
il corrente anno, al 10%, al 15% ed al 17, 80%, rispettivamente, per i
soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o i titolari di
pensione indiretta, per i titolari di pensione diretta e per i lavoratori
privi di altra tutela obbligatoria. L’aliquota del 17, 80% deve essere maggiorata
di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia
di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2004, ad euro 37.883,00. Rilevato che il committente ha diritto di rivalsa per i
contributi a carico del lavoratore (1/3) e che per tutti gli iscritti alla
Gestione vige il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995,
(euro 82.401,00 per il 2004) si fa presente che i contributi allo stato
dovuti per emolumenti già corrisposti nel corrente anno (ovviamente oltre la
fascia di esenzione riferita ai singoli lavoratori) non saranno gravati da
oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo
a quello di emanazione della presente circolare. Gli eventuali versamenti di contributi già intervenuti
per il corrente anno, da considerare, viceversa, non dovuti a seguito delle
precisazioni contenute nella presente circolare, potranno formare oggetto di
rimborso secondo le vigenti disposizioni. Sulle modalità e sui termini
delle denunce dei rapporti, che attualmente sono effettuate annualmente, a
consuntivo, tramite il modello GLA, si fa riserva di ulteriori
comunicazioni.
3) Efficacia temporale della
disposizione in riferimento ai lavoratori autonomi
occasionali. Sebbene la norma in esame esplichi
la sua efficacia a decorrere dal primo gennaio 2004, e, quindi, sugli
emolumenti corrisposti da tale data sono dovuti i contributi secondo il
principio di cassa che presiede la Gestione separata, deve ritenersi che gli
emolumenti percepiti nell’anno 2004, per prestazioni effettuate entro il 31
dicembre 2003 dai lavoratori autonomi occasionali non sono da prendere in
considerazione ai fini dell’ instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo,
in analogia a quanto previsto, all’atto dell’istituzione della Gestione
stessa, dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281. Lo stesso criterio non può
applicarsi, viceversa, nei confronti degli incaricati alle vendite a
domicilio, in quanto già soggetti a contribuzione
anteriormente al primo gennaio 2004. 4)
Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e del
relativo imponibile contributivo. In ordine all’individuazione delle fattispecie
inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto
già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004,
sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito,
alla luce dell’art 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera
od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio
dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti
della professionalità e della prevalenza. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro
autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od
occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del
coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento
funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico
dell’attività, nella completa autonomia del
lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. Nell’ambito dell’ordinamento tributario le attività in
questione sono quelle produttive dei redditi “diversi” di cui all’art. 67,
comma 1, lettera l del TUIR., costituiti, ai sensi
del successivo art. 71, dalla differenza tra l’ammontare percepito nel
periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Rilevato, peraltro, il formale rinvio dell’articolo 44,
comma 2, della citata legge n. 326/2003 alle modalità
ed ai termini di pagamento previsti per le collaborazioni coordinate e
continuative, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso
lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente
e risultanti dalla fattura. In considerazione del carattere innovativo della
disposizione in argomento per quanto concerne l’obbligo assicurativo dei
lavoratori autonomi occasionali, stante l’esiguità dei riferimenti
giurisprudenziali e delle prassi amministrative allo stato disponibili, si invitano le Direzioni regionali ad un’attenta opera di
monitoraggio sulla concreta applicazione della norma, riferendo
tempestivamente alla scrivente in ordine alle problematiche che si
evidenzieranno sul territorio.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco |
I link
rimandano al sito Inps