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DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 102
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
ART. 70 DELLO STATUTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
- AGENTI AUSILIARI - AFFILIAZIONE ALL'INPS
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 11 aprile 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 102 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
E, PER CONOSCENZA,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
All. n. 3
OGGETTO: ART. 70 DELLO STATUTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
- AGENTI AUSILIARI - AFFILIAZIONE ALL'INPS
SOMMARIO:
1. PREMESSA.
2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTI INTERESSATI E DIRITTO DI
OPZIONE.
3. APERTURA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
4. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI
PREGRESSI.
1. PREMESSA
L'art. 70 dell Statuto applicabile ai funzionari e agli
agenti ausiliari delle Comunita' Europee stabilisce che
l'agente ausiliario venga iscritto ad un regime obbligatorio
di sicurezza sociale, preferibilmente a quello del paese
della sua ultima affiliazione o a quello del suo paese di
origine.
L'art. 16 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio,
relativo alle norme particolari concernenti gli agenti
ausiliari, al 3 comma stabilisce che detti agenti "possono
optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato
membro nel cui territorio sono occupati, l'applicazione
della legislazione dello Stato membro cui sono soggetti da
ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini".
L'art. 14 del regolamento n. 574/72 del Consiglio,
infine, disciplina le modalita' di applicazione del regola-
mento sopraindicato nonche' le modalita' dell' esercizio del
diritto di opzione.
Cio' premesso, si forniscono le istruzioni per il
versamento dei contributi a favore degli agenti ausiliari
che abbiano optato per la legislazione italiana.
2. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DIRITTO DI
OPZIONE.
Destinatari della normativa CEE sopraindicata sono gli
agenti ausiliari assunti presso la Commissione delle Co-
munita' Europee per un periodo massimo di un anno.
Tale personale ha facolta' di scegliere lo Stato membro
presso il quale desidera essere assicurato; la facolta' di
opzione puo essere esercitata una sola volta e ha effetto
dalla data di assunzione.
3. APERTURA DELLE POSIZIONE CONTRIBUTIVA.
Ai fini del versamento dei contributi a favore degli
agenti che abbiano optato per la legislazione italiana, la
Commissione delle Comunita' Europee deve inoltrare domanda,
a mezzo del mod. DM 68, per l'apertura della posizione
assicurativa presso la Sede indicata dall'agente.
La Commissione deve essere inquadrata nel ramo "at-
tivita' varie" con il c.s.c. 7.07.06.
Per quanto concerne le forme assicurative cui gli
agenti ausiliari sono soggetti, si precisa che, in base a
quanto disposto dall'art. 70 dello Statuto applicabile ai
funzionari e agli agenti ausiliari delle Comunita' Europee,
devono essere versate le contribuzioni relative all'assicu-
razione IVS, EX ENAOLI E per il finanziamento delle presta-
zioni del SSN.
4. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI
PREGRESSI.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato a
mezzo Mod. D.M.10/M. con le modalita' previste per la
generalita' dei datori di lavoro.
Per quanto concerne la regolarizzazione di eventuali
periodi pregressi si rimanda a quanto previsto dalla deli-
bera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993
approvata con Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 7 ottobre 1993.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO