INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Nota operativa 10/11/2009 n. 55
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico 2008-2009.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 13/8/2009 è stato pubblicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al biennio economico 2008-2009.
Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente:
• dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
• dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
• dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
• dall’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
• dall’Ospedale Galliera di Genova;
• dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
• dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
• dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
• dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto stesso.
2. Trattamento economico
L’art.6, comma 1, del contratto in esame stabilisce che il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definite dall’art.7 del CCNL del 10/4/2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A del contratto (Vedi allegato 1). Tali incrementi comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008.
Gli importi annui tabellari derivanti dall’applicazione del comma 1 dell’art.6 del contratto in esame sono rideterminati nelle misure e alle scadenze di cui alla tabella B del medesimo contratto (vedi allegato 2), dove è anche indicato l’importo del trattamento economico iniziale delle categorie.
Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati secondo le tabelle C e D alle scadenze ivi previste (vedi allegato 3).
3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici
Gli incrementi stipendiali di cui all’art.6 del contratto in esame hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009.
Resta confermato quanto previsto dall’art.12, comma 3 del CCNL del 10/4/2008. In particolare, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 335/95. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Sanità che abbia mantenuto, per l’effetto dell’opzione esercitata, l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l’importo della I.I.S conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all’art.15 della legge 177/76.
4. Effetti dei nuovi stipendi ai fini TFS e TFR
Agli effetti dell’indennità premio di servizio, del TFR, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c, si considerano solo gli incrementi del trattamento economico maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si ritiene utile rammentare che ai fini IPS sono utili le seguenti voci: Stipendio tabellare (per 13 mensilità); RIA (per 13 mensilità); Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); Indennità di coordinamento (quota fissa e quota variabile);
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: Indennità di funzione per posizione organizzativa; Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala