INPDAP

Direzione Centrale Previdenza

Ufficio I° Normativo


Nota Operativa 25 agosto 2010 n. 43


Regolamento (CE) 883 del 29/4/2004 (pubblicato sulla G.U. Dell’Unione europea L 200 del 7/6/2004), come modificato dal Regolamento (CE) n.988 del 16/9/2009, e Regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16/9/2009 (pubblicati sulla G.U. Dell’Unione europea L 284 del 30/10/2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.


Premessa

Con il Regolamento n. 883/2004 ed il Regolamento n. 987/2009 (che successivamente verranno indicati, rispettivamente, come “regolamento di base” e “regolamento di applicazione”), adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione, si è inteso sostituire, aggiornare e semplificare le disposizioni in materia di sicurezza sociale già esistenti (Regolamento n.1408/71 e Regolamento n. 574/72), onde realizzare più efficacemente l’obiettivo della libera circolazione delle persone nell’ambito dell’Unione.

In linea generale, è utile ricordare che il sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale si basa sui seguenti principi generali:

• parità di trattamento nei confronti delle legislazioni nazionali;

• unicità della legislazione applicabile;

• totalizzazione dei periodi assicurativi resi negli Stati membri per il diritto alle prestazioni nonché per l’ammissione ai benefici previsti da una legislazione nazionale;

• esportabilità delle prestazioni;

• assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.

Con la presente nota operativa si forniscono, a seguito di quanto anticipato con precedente nota operativa n. 20 del 11/05/2010, più ampi chiarimenti sulla portata della nuova regolamentazione, con particolare riferimento alle disposizioni che implicano aspetti normativi (parte prima) ed operativi (parte seconda) di più immediato interesse.

Si fa riserva di dare ulteriori indicazioni, con successive note, in ordine a:

• disposizioni specifiche in materia di legislazione applicabile e di distacchi;

• compensazione e modalità di recupero di prestazioni pensionistiche indebite;

• prestazioni familiari;

• assimilazione di prestazioni, redditi, fatti e avvenimenti.

Parte prima

Aspetti di carattere generale

1) Ambito di applicazione del Regolamento (CE) n.883/2004.

La nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale trova applicazione, dal 01/05/2010, agli Stati membri dell’Unione europea e cioè:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia e dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Isole di Reunion, Isola di Saint Martin e Saint Barthèlemy), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le Isole Azzorre e Madera), Regno Unito (compresa Gibilterra), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le Isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia e Ungheria.

I nuovi regolamenti non trovano invece applicazione nei confronti:

• dei tre Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

• della Svizzera e della Groenlandia per i cittadini dei quali al momento continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i modulari finora in uso.

Inoltre i predetti regolamenti continuano a rimanere in vigore per i cittadini degli Stati terzi, alle condizioni stabilite dal Regolamento 859/2003.

2) Ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo del Regolamento 883/2004.

a) Ambito di applicazione “ratione personae” o soggettivo.

L’ambito di applicazione soggettivo del regolamento di base risulta più esteso rispetto a quello previsto dal precedente Regolamento 1408/71, essendo destinato, oltre che ai lavoratori e agli studenti, generalmente alle persone attive ed inattive, a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (art. 2 del Regolamento 883/2004).

b) Ambito di applicazione “ ratione materiae” od oggettivo.

In linea generale, il Regolamento 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni indicate all’art. 3 dello stesso Regolamento. Ne consegue che, rispetto all’elencazione fornita dal citato articolo, il nuovo Regolamento sarà applicabile, come in passato, alle prestazioni concedibili da questo Istituto in base alle proprie norme ordinamentali.

3) Parità di trattamento.

Il nuovo sistema di coordinamento conferma il principio generale di parità di trattamento rispetto alle

diverse legislazioni nazionali, anche se le persone interessate risultano residenti al di fuori del territorio

dell’Unione.

Pertanto, salvo quanto diversamente previsto dal regolamento di base, le persone hanno diritto alle prestazioni e sono soggette agli obblighi previsti dalla legislazione di uno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

4) Applicazione di una legislazione e concessione di prestazioni in via provvisoria.

In caso di difficoltà nella individuazione della legislazione applicabile, i nuovi regolamenti prevedono

la possibilità di determinare la legislazione in via provvisoria. I criteri cui attenersi, nei casi di specie,

sono elencati all’art. 6 del regolamento di applicazione.

In caso di disaccordo tra le Istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell’Istituzione chiamata ad erogare prestazioni in denaro, l’interessato fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’Istituzione del luogo di residenza o, se l’interessato non è residente in uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’Istituzione cui la domanda è stata presentata per prima.

In mancanza di accordo tra le Istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla Commissione Amministrativa, per il tramite delle competenti autorità.

Le disposizioni in materia di procedura di dialogo e di conciliazione sono contenute nella decisione della Commissione Amministrativa del 12/06/2009 ( G.U. Dell’Unione europea C 106 del 24/04/2010).

5) Modalità di scambio fra le Istituzioni (artt. 1 e 2 del regolamento di applicazione).

Le nuove disposizioni di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale prevedono che lo scambio di informazioni tra le Istituzioni e gli Stati membri, per la definizione delle pratiche da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria, non deve più avvenire attraverso i formulari di natura cartacea bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange Social Security Information), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (denominati SED).

I documenti elettronici strutturati, contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, saranno trasmessi dall’Istituzione di uno Stato a quella di un altro mediante “punti di accesso” centralizzati (access point) che svolgono funzioni di:

• punto di contatto elettronico;

• inoltro automatico sulla base dell’indirizzo;

• inoltro sulla base di programmi informatici che consentono anche il controllo automatico.

Secondo quanto disposto con decreto 29/01/2009 del Ministero del Lavoro, l’INPDAP è stato designato quale “punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici.

Per l’Italia sono stati individuati quali punti di accesso anche:

• il Ministero della Salute per tutte le Istituzioni competenti in materia di cure mediche;

• l’INPS per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di propria pertinenza nonché di quelle di competenza dell’INPGI, dell’ENPALS e delle Casse professionali;

• l’INAIL per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea a quello telematico, tutelando le esigenze organizzative, è stato previsto un periodo transitorio di due anni (01/05/2010 – 30/04/2012). Durante tale periodo è stato raccomandato alle Istituzioni di accettare qualsiasi documento, anche se di formato diverso rispetto a quello previsto dalle nuove disposizioni.

In definitiva, durante il periodo transitorio, i principi guida saranno la collaborazione fra le Istituzioni, la

praticità e la flessibilità, soprattutto nell’ottica di non arrecare nocumento ai cittadini che esercitano i

loro diritti nell’ambito della nuova normativa.

L’INPDAP potrà continuare ad emettere i formulari della serie E200, ricevendo eventualmente dalle Istituzioni degli altri Stati membri i vecchi formulari o i “paper SED” che possono sostituire, nella fase transitoria, i formulari della stessa serie.

In assenza di procedure automatizzate nazionali, i modulari cartacei di collegamento finora in uso saranno sostituiti dai paper SED, formulari destinati ad un utilizzo temporaneo durante il periodo transitorio (per questo Istituto i “paper SED” sostitutivi dei formulari già in uso della serie E100, E300 ed E400).

I “paper SED” in questione verranno messi a disposizione delle Sedi provinciali/territoriali non appena

resi disponibili dai competenti organismi comunitari.

Nel frattempo, potranno essere utilizzati i vecchi modelli che, se emessi dopo il 01/05/2010, dovranno

recare la dicitura “Reg. n. 883/2004” nei casi in cui trovi applicazione il medesimo regolamento.

Occorre altresì precisare che, durante il periodo transitorio, non dovranno verificarsi commistioni fra i

due sistemi (cartaceo e telematico) di scambio di informazioni.

Più precisamente, se è necessario procedere al collegamento fra due o più Stati, di cui solo uno è “EESSI abilitato”, lo scambio dovrà effettuarsi senza avvalersi del sistema EESSI e ciò fintanto che tutti gli Stati interessati non divengano “EESSI abilitati”.

Infine, si fa riserva di ulteriori disposizioni in ordine ai cosiddetti “documenti portatili”, ossia le certificazioni che possono essere rilasciate direttamente agli interessati, stante che la relativa nuova modulistica non è stata ancora resa disponibile da parte degli organismi comunitari.

6) Disposizioni generali sulla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Le norme di coordinamento perseguono l’obiettivo di garantire alle persone che si spostano all’interno dell’Unione, ai loro familiari e superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso di acquisizione. Ciò è raggiunto mediante l’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri per il perfezionamento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo delle medesime.

In proposito, l’art. 6 del regolamento di base prevede che si proceda alla totalizzazione dei periodi esteri di assicurazione/occupazione, oltre che per il raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto alle prestazioni e per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, anche quando la valutazione di fatti o avvenimenti verificatisi in un altro Stato membro possa comportare l’attribuzione di un beneficio all’interessato, in dipendenza dei periodi nazionali ed esteri ( art. 5, lettera b) del regolamento di base).

In generale, per la totalizzazione dei periodi occorre tener presenti le disposizioni di cui agli artt. 12 e

13 del regolamento di applicazione.

In proposito, giova evidenziare che le disposizioni recate dal citato art. 12 hanno fornito i seguenti indirizzi:

• ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del regolamento di base, l’Istituzione competente si rivolge alle Istituzioni degli Stati membri, alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto, per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione;

• i periodi di assicurazione, di attività subordinata o autonoma risultanti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano (paragrafo 2);

• quando un periodo di assicurazione obbligatoria maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo obbligatorio (paragrafo 3);

• quando un periodo di assicurazione diverso da un periodo assimilato, maturato sotto la legislazione di uno Stato membro, coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso dal periodo assimilato (paragrafo 4);

• ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall’Istituzione alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo; nel caso in cui l’interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’Istituzione alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta, dopo detto periodo (paragrafo 5);

• nel caso non sia possibile determinare in modo preciso l’epoca durante la quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l’interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione (paragrafo 6).

L’art. 13 del regolamento di applicazione dispone, invece, le regole di conversione cui attenersi quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro siano espressi in unità temporali diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro.

A riguardo, è utile solo precisare che la conversione è effettuata in un’unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure viene determinata, per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

7) Elementi per la determinazione della residenza.

L’art. 11 del regolamento di applicazione detta le regole da seguire, in caso di contrasto tra le Istituzioni, per la determinazione della residenza, attraverso l’individuazione del centro degli interessi della persona in causa.

Ciò avverrà in base ad una valutazione complessiva di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti,

fra cui se del caso:

a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione; b) la situazione dell’interessato tra cui:

i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;

ii) situazione familiare e legami familiari;

iii) esercizio di attività non retribuita;

iv) per gli studenti, fonte del loro reddito;

v) alloggio, in particolare quando permanente;

vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Quando la valutazioni degli elementi fattuali di cui sopra non consente alle Istituzioni di accordarsi la

volontà dell’interessato è determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.

Parte seconda

Aspetti operativi.

1) Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici.

Gli artt. 49 e 60 del regolamento di base costituiscono le disposizioni di riferimento per i regimi speciali

per pubblici dipendenti. In particolare, i citati articoli prevedono l’applicazione a detta categoria di lavoratori delle disposizioni regolamentari relative alla:

• totalizzazione dei periodi;

• prestazioni di invalidità;

• disposizioni generali previste per le pensioni di vecchiaia e ai superstiti;

• disposizioni concernenti la liquidazione delle prestazioni;

• presa in considerazione dei periodi inferiori ai 12 mesi.

Nell’ambito di un regime speciale per pubblici dipendenti di particolare rilievo risulta la previsione dell’art. 60, paragrafo 3, del regolamento di base.

Tale disposizione stabilisce che se le prestazioni per pubblici dipendenti sono calcolate in base all’ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l’Istituzione competente prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l’interessato era soggetto a tale legislazione.

2) Disposizioni comuni alle pensioni.

Le norme in materia pensionistica del Regolamento CE 1408/71 non risultano modificate in modo rilevante dal Regolamento CE 883/2004.

Tuttavia, nel capitolo relativo all’invalidità sono state introdotte le definizioni relative a “legislazione di

tipo A” e “legislazione di tipo B”, intendendosi:

• per legislazione di tipo A quella per la quale l’importo della prestazione di invalidità è indipendente

dalla durata dei periodi di assicurazione;

• per legislazione di tipo B, tra cui la legislazione italiana, quella non rientrante nella precedente definizione.

Le disposizioni in materia pensionistica sono contenute negli artt. Da 44 a 60 del regolamento di base

e da 43 a 53 del regolamento di applicazione.

In particolare, il capitolo 5 del Regolamento 883/2004 (artt. Da 50 a 60) contiene le disposizioni relative

alle pensioni di vecchiaia, alle pensioni ai superstiti ed alle pensioni di invalidità con legislazione di tipo

B (nelle quali rientrano quelle a carico dell’INPDAP).

3) Disposizioni generali per pensioni di vecchiaia, superstiti ed invalidità.

a) Efficacia della domanda di pensione.

In via generale, l’art. 50 del regolamento di base prevede la contemporanea liquidazione della prestazione da parte di tutti gli Stati membri alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto.

Una deroga è ammessa nell’ipotesi in cui sia lo stesso interessato a chiedere di differire la liquidazione

delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

b) Calcolo delle prestazioni.

In base a quanto stabilito dall’art. 50, paragrafo 2, del Regolamento 883/2004, se l’interessato soddisfa

le condizioni necessarie per ottenere la prestazione soltanto ai sensi della legislazione di uno o più Stati

membri cui è stato soggetto, le Istituzioni di tali Stati determinano la misura della prestazione dovuta

senza tener conto dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte. Tale

esclusione opera solo se, prendendo in considerazione tali periodi, si determina una prestazione meno

favorevole.

Ne consegue che, per quanto riguarda la liquidazione delle prestazioni a carico di questo Istituto, nell’operare la totalizzazione devono essere presi in considerazione i periodi maturati ai sensi delle legislazioni degli Stati che liquidano la prestazione nonché i periodi, accreditati ai sensi delle legislazioni degli altri Stati, che siano necessari per il perfezionamento del diritto alla pensione italiana richiesta.

In sostanza nei casi di specie, le Sedi di questo Istituto avranno cura di effettuare due calcoli: il primo

con esclusione dei periodi degli Stati che non concedono la prestazione; il secondo includendo detti periodi.

Dovrà essere posta in pagamento la prestazione di importo più favorevole per il beneficiario.

Infine, si chiarisce che la prestazione, concessa escludendo dal calcolo i periodi esteri degli Stati che

non accordano la prestazione, deve intendersi erogata a titolo provvisorio; infatti, la prestazione liquidata in regime comunitario può considerarsi definitiva solo nel momento in cui tutti gli Stati hanno liquidato la prestazione spettante a loro carico.

c) Ricalcolo delle prestazioni.

Secondo quanto disposto dal paragrafo 4 dell’art. 50 del regolamento di base, le Istituzioni degli Stati

che hanno già concesso una prestazione procedono ad un nuovo calcolo della stessa man mano che le condizioni per il diritto sono soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni o qualora l’interessato richieda la liquidazione di una pensione di vecchiaia di cui era stato chiesto il differimento (vedasi in proposito la decisione della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale n. P1 del 12/06/09, pubblicata sulla G.U.U.E. C 106 del 24/04/2010).

Non occorre effettuare un nuovo calcolo se i periodi maturati ai sensi della legislazione degli altri Stati

membri sono stati già considerati ai fini della concessione della prestazione e non è stato maturato nessun periodo successivamente alla decorrenza originaria della prestazione1.

4) Liquidazione delle prestazioni.

L’art. 52 del regolamento di base detta le disposizioni relative alla liquidazione delle prestazioni. Esse

non apportano modificazioni alla procedura già seguita in applicazione dei precedenti regolamenti di sicurezza sociale che, conseguentemente, rimane confermata.

5) Calcolo della retribuzione, dei redditi pensionabili e del montante contributivo.

L’art. 56 del regolamento di base reca disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni.

Il paragrafo 1, lettera c), dispone che, se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, maggiorazioni, guadagni, altri importi o la combinazione di più di uno dei suddetti elementi, l’Istituzione competente determina la base di calcolo delle prestazioni sui soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica.

Di conseguenza, nel calcolo delle prestazioni a carico di questo Istituto, per la determinazione delle retribuzioni pensionabili nonché per l’importo dei contributi per le prestazioni da liquidare in base al sistema contributivo, si prenderanno a riferimento unicamente le retribuzioni o i contributi relativi ai periodi maturati in Italia.

6) Periodi di assicurazione inferiori ad un anno.

L’art. 57 del regolamento di base risulta confermativo delle precedenti disposizioni in ordine ai periodi

di assicurazione inferiori ai dodici mesi.

Al fine di risolvere le perplessità che sull’argomento sono state rappresentate da alcune Sedi, si precisa che devono essere presi in considerazione sia i periodi esteri utili solo per il diritto che quelli utili solo per la misura della prestazione. Qualora nell’estratto contributivo estero sia indicato un periodo utile per il diritto diverso da quello utile per la misura, deve essere preso in considerazione il valore più elevato dei due.

7) Periodi di cura dei figli.

L’art. 44 del regolamento di applicazione individua quale periodo debba essere considerato “periodo di cura dei figli”, ai fini pensionistici, e stabilisce i criteri per determinare quale sistema pensionistico ne 1 Esempio:

se al momento della cessazione dal servizio un iscritto è titolare di periodi assicurativi nello Stato A, B e C (12 mesi per ogni

nazione, già totalizzati con lettera-provvedimento INPDAP) il cui diritto a pensione di anzianità nazionale (per esempio con 61

anni di età) risultasse acquisito indipendentemente dall’applicazione dei Regolamenti Comunitari (36 anni di servizio solo in

Italia), occorrerebbe operare nel seguente modo:

1) determinare la pensione nazionale (spettante indipendentemente dalla totalizzazione);

2) determinare la pensione con tutti i periodi, nazionali ed esteri (prorata);

3) determinare la pensione con soli periodi italiani e quelli dello Stato A(sempre prorata) in quanto il diritto a pensione nello

Stato A si acquisisce a 60, mentre nel caso di specie nello Stato B a 63 anni nello Stato C a 65 anni; Se la pensione più favorevole delle tre risultasse la 2, occorrerebbe porla in pagamento e deve essere considerata definitiva; se la più favorevole dovesse risultare invece la 1 o la 3, occorrerebbe per contro porre in pagamento la più favorevole, ma la pensione deve essere considerarla provvisoria.

Di conseguenza, al compimento del 63° anno di età del pensionato si deve determinare un’altra pensione (prorata) coi soli periodi italiani, quelli dello Stato A e quelli dello Stato B (escludendo quindi quelli dello Stato C in quanto in detto Stato il diritto a pensione si acquisisce a 65 anni) e porla in pagamento se più favorevole di quella già in pagamento alla stessa data.

Al compimento del 65° anno di età del pensionato, occorrerà ripetere l’operazione del punto precedente, includendo ai fini

del calcolo della pensione col prorata anche i periodi dello Stato C, e porre in pagamento l’importo ottenuto se più favorevole di quello già in pagamento alla stessa data.

debba tener conto se la legislazione dello Stato competente non lo prenda in considerazione ai fini della prestazione.

In concreto, nel caso di pensioni da liquidare a carico di questo Istituto, non possono essere valorizzati

periodi di cura dei figli, non riconosciuti dagli altri Stati membri, che siano per loro natura diversi da quelli previsti dalla legislazione italiana.

Giova ricordare che i periodi di cura dei figli utili ai fini del trattamento di quiescenza sono:

• periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 del Dlgs 151/2001);

• periodi, corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, riscattati ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Dlgs 151/2001;

• periodi di congedo per malattia della prole (art. 47 del Dlgs 151/2001).

Per lo scambio delle informazioni in ordine ai periodi di cura dei figli è previsto il paper SED P 1000.

8) Rivalutazione delle prestazioni.

L’art. 59 del regolamento di base stabilisce che le regole di rivalutazione, previste dalla legislazione di uno Stato membro, debbano essere applicate anche alle prestazioni liquidate secondo la normativa comunitaria.

In buona sostanza, il citato articolo non modifica le disposizioni di cui alla precedente regolamentazione (art. 51 del Regolamento 1048/71) in materia di rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni.

9) Comunicazione delle decisioni al richiedente.

In base all’art. 48 del regolamento di applicazione, ogni Istituzione comunica direttamente al richiedente la decisione presa ai sensi della legislazione da essa applicata, specificando i mezzi ed i termini per un eventuale ricorso.

Dal 01/05/2010, quindi, le Sedi di questo Istituto non dovranno più procedere alla notifica di provvedimenti esteri all’interessato, come avvenuto in precedenza per conto di alcune Istituzioni tedesche.

10) Aggravamento dell’invalidità.

Secondo quanto previsto dall’art. 47, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di aggravamento di uno stato invalidante per il quale un soggetto già beneficia di prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, si tiene conto di tale evento e si applicano i seguenti criteri:

• nel caso in cui l’interessato sia soggetto a legislazioni di tipo B (o a legislazioni di tipo A e di tipo B) si fa riferimento alle disposizioni contenute nel capitolo 5 del regolamento di base;

• ove l’interessato sia stato soggetto a legislazioni di tipo A e, dal momento in cui beneficia di prestazioni, non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, le prestazioni sono erogate dall’Istituzione dello Stato alla cui legislazione era sottoposto al momento dell’insorgere dell’aggravamento (art. 44 del paragrafo 2 del regolamento di base).

11) Eventuali accertamenti sanitari per conto di Istituzioni estere.

L’INPDAP può essere chiamato ad espletare accertamenti sanitari nell’interesse di Istituzioni estere onde verificare, ad esempio, la persistenza di uno stato di invalidità.

In tali casi, i costi dei relativi accertamenti restano a carico dell’Istituzione estera richiedente (paper SED S 020).

Tali eventuali accertamenti sanitari dovranno essere compiuti con ogni possibile tempestività e dovrà essere rimessa all’Istituzione che ne ha fatto richiesta la relativa documentazione sanitaria a mezzo del paper SED S 064.

12) Presentazione delle domande di prestazione.

a) Istituzione alla quale presentare domanda.

Le istanze tendenti ad ottenere la liquidazione di una pensione di vecchiaia, ai superstiti nonché di invalidità (relativa a persone che siano state soggette ad almeno una legislazione di tipo B) devono essere presentate all’Istituzione del luogo di residenza o all’Istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata da ultimo soggetta.

Nel caso in cui il richiedente non sia mai stato soggetto alla legislazione dell’Istituzione del luogo di residenza, quest’ultima procederà ad inoltrare la domanda all’Istituzione alla quale la persona è stata da ultimo sottoposta (art. 45, paragrafo 4, del regolamento di applicazione).

La data di presentazione della domanda si considera valida per tutte le Istituzioni interessate.

b) Istituzione di contatto.

L’Istituzione competente, cui la domanda di prestazione è presentata o inoltrata secondo le modalità previste all’art. 45 del regolamento di applicazione, è denominata “Istituzione di contatto”.

L’Istituzione del luogo di residenza non è qualificata come Istituzione di contatto se l’interessato non è mai stato assoggettato alla legislazione che detta Istituzione applica.

L’Istituzione di contatto, oltre a istruire la domanda di prestazione in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio dei dati, la comunicazione delle decisioni e le operazioni necessarie alla trattazione della domanda da parte delle Istituzioni interessate fornendo, nel contempo e ove richiesto, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa all’interessato (art. 47 del regolamento di applicazione).

13) Prepensionamenti.

L’art. 1, lettera x) del Regolamento 883/2004 definisce il trattamento anticipato di vecchiaia come una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento e che continua ad essere corrisposta dopo il raggiungimento di tale limite, oppure è sostituita da una prestazione di vecchiaia .

Il successivo art. 3 ha ricompreso, nell’ambito applicativo del regolamento di base, anche le prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamento prevedendo, peraltro, che ad esse non venga esteso l’istituto della totalizzazione (art. 66 del regolamento di base).

Sull’argomento si fa riserva di ulteriori comunicazioni, essendo in corso contatti fra le Istituzioni comunitarie e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per i necessari chiarimenti in proposito.

14) Prestazioni orfanili.

Secondo quanto previsto dall’art. 69, paragrafo 2, del Regolamento 883/2004, e diversamente da quanto disposto dalla precedente regolamentazione, dal 01/05/2010 le prestazioni agli orfani, erogate sotto forma di pensione, sono disciplinate esclusivamente dalle norme di cui al capitolo 5 dello stesso regolamento.

Di conseguenza, le nuove disposizioni si applicheranno allorquando il dante causa faccia valere periodi di assicurazione esclusivamente in due o più degli Stati membri, mentre la disciplina di cui al Regolamento n. 1399/99 resta in vigore per Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Confederazione svizzera.

Peraltro continueranno ad essere applicate le disposizioni previste dalla precedente regolamentazione anche nel caso di prestazioni da erogare a cittadini di Paesi terzi, in applicazione del Regolamento n. 859/2003.

15) Disposizioni transitorie.

Il Regolamento 883/2004 non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione (art. 87).

Tuttavia in materia di eventi pregressi lo stesso articolo dispone che ogni periodo di assicurazione, occupazione o attività autonoma, maturato sotto la legislazione di uno Stato membro, prima della data di applicazione del nuovo regolamento (01/05/2010) è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del regolamento stesso.

a) Riesame di pratiche già definite e decorrenza dei diritti della nuova normativa.

Per quanto concerne le prestazioni pensionistiche, l’art. 87, paragrafo 5, del regolamento di base prevede che, coloro che abbiano ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso la liquidazione di una pensione, possano chiedere la revisione sulla base della nuova regolamentazione.

Per gli iscritti Inpdap ciò può avvenire a condizione che non siano decorsi i termini previsti dalla legislazione nazionale per la modificabilità del provvedimento di pensione.

Qualora l’importo calcolato in applicazione della normativa preesistente risulti più elevato rispetto a quello calcolato in base alla nuova regolamentazione, l’interessato continua ad aver diritto a tale più elevato importo.

Si fa comunque rilevare che, in via generale, una prestazione concessa in base ai precedenti regolamenti non sarà migliorata dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di sicurezza sociale.

Si precisa inoltre che nel caso in cui, alla data del 30/04/2010, una domanda di pensione abbia già dato luogo a liquidazione, con notifica all’interessato delle decisioni assunte da parte di tutte le Istituzioni in causa, non dovrà farsi luogo a riesame d’ufficio.

I successivi paragrafi 6 e 7 dettano i seguenti criteri in ordine alla decorrenza dei diritti in base alla nuova normativa:

• qualora le domande siano presentate entro due anni dal 01/05/2010, la decorrenza dei relativi diritti è fissata a partire da tale data;

• nel caso invece in cui le domande siano prodotte dopo la scadenza del predetto termine biennale, i diritti che non sono decaduti o prescritti decorrono dalla data della loro presentazione.

b) Domande di pensione in corso di definizione.

Nei casi di istanze di pensioni che, pur presentate prima della data di applicazione della nuova regolamentazione, non hanno dato luogo a liquidazione, l’art. 94, paragrafo1, del regolamento di applicazione stabilisce che debba procedersi ad una doppia liquidazione da effettuarsi: -per i diritti spettanti fino al 30/04/2010, in base alle norme del Regolamento 1408/71; -per i diritti spettanti dal 01/05/2010, secondo la nuova regolamentazione.


Il Dirigente Generale

Dr. Vincenzo Caridi

F.to Vincenzo Caridi