INPDAP

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I° Normativo


(Nota operativa 25.9.2008 n. 33)


Modifiche alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2008 (nuclei familiari con almeno un componente inabile e nuclei orfanili).

Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2008 -30 giugno 2009.



A) Modifiche alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2008 (nuclei familiari con almeno un componente inabile e nuclei orfanili).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008 è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2008 del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Con effetto dal 1° gennaio 2008, in applicazione di detto decreto interministeriale, sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi degli assegni per il nucleo familiare con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili, come riportati nelle tabelle A e B annesse al decreto in questione. I nuovi importi sostituiscono quelli in vigore dal 1° gennaio 2007 e sono stati rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati dall’art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


In particolare:

- la tabella A citata riguarda i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile nonché i nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

- la tabella B richiamata concerne i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile nonché i nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

Il decreto in esame assegna all’INPS il compito di elaborare le nuove tabelle secondo i criteri indicati e stabilisce (comma 2 dell’articolo unico del ripetuto decreto interministeriale) che le nuove tabelle sostituiscono le tabelle 14 e 15 allegate alla circolare INPS n. 88/2007 e le tabelle 17 e 18 allegate alle circolari INPS n. 13/2007 e n. 26/2007.

Le tabelle A e B, annesse al più volte citato decreto, unificano, inoltre, rispettivamente le tabelle 14 e 17 e 15 e 18.

Tanto la tabella A che la tabella B hanno inoltre aggiornato le decurtazioni previste in calce rispettivamente alle tabelle 14 e 17 e 15 e 18 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.

Il comma terzo del decreto in commento ha altresì aumentato del 10%, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dell’assegno per i nuclei orfanili (tabelle 13, 16 e 19 allegate alle circolari INPS n. 13/2007 e n. 26/2007) nonché per i nuclei senza figli con componenti inabili (tabelle 20A, 20B, 21C e 21D allegate alla circolare INPS n. 83/2006), fermi restando i livelli di reddito familiare, che non subiscono quindi alcuna rivalutazione e/o rimodulazione.

Le nuove tabelle elaborate dall’INPS sono allegate alla circolare n. 68 del 10 giugno 2008.


B) Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo

familiare per il periodo 1° luglio 2008 -30 giugno 2009.


Come è noto, l’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito – con modificazioni – dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare è pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente: la suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerarsi ai fini della rivalutazione in questione a decorrere dal 1° luglio 2008, è risultata pari al 1,7%.

Si ricorda che, per effetto della disposizione di cui al comma 11 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare, dal 1° luglio 2007 non è stata effettuata la rivalutazione dei livelli di reddito per nessuna tipologia di nucleo familiare.

Ciò posto, in relazione alla suindicata rivalutazione, si informa che le tabelle contenenti i nuovi limiti reddituali da considerare, sulla base del reddito conseguito nell’anno 2007, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009, sono state elaborate dall’INPS ed allegate alla circolare in data 4 luglio 2008 n. 69.

Si precisa inoltre che dette tabelle, dalla 11 alla 19, nella misura dell’assegno sono state sviluppate tenendo conto di un numero di componenti il nucleo familiare fino a 12 persone, comprendendo nei relativi importi le maggiorazioni per ogni componente oltre il settimo (o il sesto per la tabella 12).

Allo scopo di semplificare e rendere più spediti gli adempimenti delle sedi provinciali e territoriali, la Struttura informatica ha allestito le tabelle riepilogative, visualizzabili attivando il pulsante “tabelle” su personal computer.


Tutto ciò premesso, si informa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 (nuclei familiari con almeno un componente inabile e nuclei orfanili) e dal 1° luglio 2008 (altre tipologie di nuclei familiari), tenendo conto dei limiti reddituali considerati dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2007, per i titolari di trattamento di quiescenza provvisti dell’assegno in argomento, in via preliminare, il Centro Calcolo Pensioni INPDAP, sulla scorta del reddito imponibile di pensione quale risultante nell’anno 2007 nonché di quello comunicato dai CAF (Operazione RED) relativo all’anno 2006, provvederà ad aggiornare automaticamente le registrazioni in banca dati e ad effettuare gli eventuali conseguenti conguagli a debito/credito, adottando i criteri appresso descritti:

- qualora il reddito accertato per l’anno 2006, come segnalato dai CAF, sia risultato superiore a quello registrato in banca dati e quello inerente l’anno 2007 sia risultato superiore a quello dichiarato dagli interessati per l’anno 2006, il Centro Calcolo Pensioni INPDAP provvederà a ricalcolare l’importo dell’assegno in godimento;

- qualora, invece, l’importo del reddito già acquisito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sia risultato superiore al reddito degli anni 2006 e 2007, lo stesso sarà memorizzato in banca dati in sostituzione del precedente importo, previa modifica del codice dell’assegno.

Detta operazione sarà effettuata a decorrere dalla rata scadente nel prossimo mese di novembre, dopo aver dato corso alle variazioni individuali disposte sulla medesima rata dagli Uffici periferici, i quali, pertanto, a partire dalla successiva rata di dicembre, nell’allestimento delle segnalazioni dovranno tenere conto del reddito imponibile degli interessati relativo all’anno 2007.


Si informa, infine, che per i beneficiari dell’assegno in argomento sarà riportata la seguente comunicazione nelle annotazioni del cedolino di pensione:

L’importo dell’assegno per il nucleo familiare che Le viene mensilmente corrisposto è relativo a n. _____persone e riferito, per l’anno 2007, ad un reddito imponibile pari a €______________________.

Qualora la predetta situazione risulti variata, Lei è invitata a regolarizzare la propria posizione presso questa Sede provinciale o territoriale INPDAP”.

Atteso che, ai fini che qui interessano, sin dalla rata di novembre p.v. Saranno utilizzate esclusivamente le tabelle elaborate dall’INPS ed allegate, per l’anno in corso, come precedentemente riferito, alle circolari n. 68 e n. 69 del 10 giugno e 4 luglio c.a., si è ritenuto utile riportare il numero delle tabelle con il quale l’INPS identifica le diverse tipologie di nuclei familiari comparandolo con il codice attribuito fino ad ora dall’INPDAP alle medesime fattispecie:

* tabella 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. (codice INPDAP A);

* tabella 12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. (codice INPDAP B);

* tabella 13 - Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili. (codice INPAD E);

* tabella 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (codice INPDAP C tot. 1 e 2);

* tabella 15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (codice INPDAP D tot. 1 e 2);

* tabella 16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile. (codice INPDAP F);

* tabella 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. (codice INPDAP H);

* tabella 20A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile. (codice INPDAP G);

* tabella 20B – Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile. (codice INPDAP tab. N non codificata);

* tabella 21A – Nuclei familiari senza figli (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) in cui non siano presenti componenti inabili. ( codice INPDAP tab. A base);

* tabella 21B – Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.

(codice INPDAP tab. B base);

* tabella 21C- Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile. (codice INPDAP tab. C base);

* tabella 21D – Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a e inabile, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile. (codice INPDAP tab. D base).

Si ricorda, da ultimo, che con nota operativa n. 72 del 22 dicembre 2006 (punto H-2) sono state illustrate le modificazioni introdotte dall’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) alla vigente disciplina dell’assegno per il nucleo familiare.

In relazione a quanto sopra, nel rinviare alle disposizioni già contenute nella riferita nota operativa, si forniscono ulteriori chiarimenti sull’argomento, anche a seguito di richieste di precisazioni pervenute da taluni Uffici periferici in ordine a quanto previsto dall’art. 1, comma 11, lettera d) della riferita legge n. 296/07.

Al riguardo, la precedente normativa prevedeva, come è noto, la corresponsione dell’assegno per i figli di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988).

A decorrere dall’anno 2007, nel caso delle famiglie con più di tre figli o equiparati, sono considerati nel nucleo familiare, ai fini che qui interessano, anche i figli fino al ventiseiesimo anno di età, se studenti ovvero apprendisti. Per il calcolo del beneficio in commento rilevano, peraltro, soltanto i figli compresi tra il 18^ ed il 21^ anno di età. Per l’individuazione del requisito occorre tenere conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente,

apprendista, lavoratore, disoccupato). Nel nucleo familiare, quindi, devono essere presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni.

La norma non trova più applicazione allorquando il nucleo familiare si riduce per effetto della perdita del requisito di uno dei quattro figli o equiparati che compongono il nucleo familiare.

E’ appena il caso di sottolineare che nei casi di nuclei familiari con presenza di figli di età compresa tra 18 e 21 anni, studenti o apprendisti, equiparati – come in precedenza precisato – ai figli minori, si applicano le tabelle relative a questi ultimi e gli eventuali redditi dagli stessi percepiti concorrono alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Per completezza espositiva, si ritiene utile ricordare che per “equiparati” a norma dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1975, n. 818, recante “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, si intendono i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e quelli nati dal precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale in data 12 – 20 maggio 1999, n. 180, i nipoti viventi a carico degli ascendenti (nonni/e e non zii/e) anche se non formalmente affidati.

Il titolare della pensione può autocertificare la qualità di studente del figlio, a norma dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, e documentare la qualifica di apprendista mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del richiamato T.U. n. 445/2000). In alternativa, il richiedente può trasmettere rispettivamente il certificato di frequenza scolastica e/o universitaria e la copia del contratto di apprendistato.

Si ricorda che sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai riferiti artt. 46 e 47del d.P.R. n. 445/2000 possono/devono essere effettuati idonei controlli, anche a campione, ai sensi del successivo art. 71 del più volte citato d.P.R.


IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

f.to Dr. Costanzo Gala