INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I° Normativo
Nota Operativa 9.6.2009 n. 30
Sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 12 -20 maggio 1999 equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti diretti minori dei quali risulti provata la convivenza a carico degli ascendenti – CHIARIMENTI.
Come noto, con la sentenza indicata in oggetto il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del D.P.R.26 aprile 1957, n°818, nella parte in cui non include fra i soggetti ivi elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Detta norma trova applicazione, per effetto dell’estensione normativa di cui all’art.1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n°335, nei riguardi dei trattamenti pensionistici indiretti ovvero di reversibilità, il cui diritto sia sorto successivamente alla data del 16 agosto 1995, data di entrata in vigore della citata legge 335/95.
Pertanto, a seguito della citata sentenza i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
Nel ricordare che questa Direzione Centrale ha diramato sull’argomento l’informativa n.10 del 16.02.2000 e l’informativa n.68 del 11.12.2000, i cui contenuti sono integralmente confermati, si coglie l’occasione per fornire ulteriori chiarimenti, allo scopo di assicurare un coordinamento dei criteri applicati alla sentenza in parola ed uniformità di indirizzi da parte delle Sedi provinciali e territoriali di quest’Istituto.
Detta sentenza della Corte Costituzionale, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio promosso per il riconoscimento della pensione di reversibilità, riguarda anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il richiamo al citato art.38 del D.P.R.8181/57, effettuato dall’art.3, ultimo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n°797, sia l’art.2, comma 6, del D.l.13 marzo 1988, n°69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n°153, recante norme in materia di assegno per il nucleo familiare.
Ciò premesso, per ciò che attiene la verifica dei prescritti requisiti, in capo al minore, sia in materia di concessione della pensione di reversibilità che di assegno per il nucleo familiare, è possibile individuare due diverse fattispecie, a seconda che il minore sia orfano di entrambi i genitori ovvero che non lo sia atteso che la presenza di uno o di entrambi i genitori non è preclusiva, nei confronti del minore, del riconoscimento della pensione ai superstiti nonché del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Relativamente al primo caso, si rimanda alle disposizioni operative fornite con la citata informativa INPDAP n.10 del 16.02.2008.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, è da osservare che i nipoti minori diretti sono equiparati ai figli viventi a carico dell’ascendente qualora i medesimi siano a carico di quest’ultimo.
Il requisito dell’esistenza a “carico” risulta soddisfatto in caso di mantenimento abituale dei minori da parte del nonno, di non autosufficienza economica dei genitori e di impossibilità, da parte di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento degli stessi, nel senso che i genitori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono avere alcuna forma di reddito, da intendersi quale percezione materiale di somma di denaro, riconosciuta a qualsiasi titolo.
Non è soddisfatto il requisito dell’assenza di reddito qualora il genitore sia titolare, oltre alle voci reddituali elencate nella circolare INPDAP n.21 del 08.06.2005, anche di:
• assegno alimentare corrisposto al coniuge in caso di separazione ovvero di divorzio con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli (informativa INPDAP n.22 del 16 maggio 2001);
• pensione di invalidità civile, stante il criterio di carattere generale indicato nella Circolare INPDAP
n.21 del 8.06.2005 ;
• erogazioni economiche corrisposte quali misure di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, quali il reddito minimo d’inserimento di cui al D.lgs 18 giugno 1998, n°237 ;
• erogazioni economiche previste da specifiche norme di legge aventi carattere regionale ;
• assegno di sostegno corrisposto dall’INPS ed attribuito ai nuclei familiari composti da almeno tre figli
minori, ai sensi dall’art.65 della legge 23 dicembre 1998, n°448 atteso il divieto di cumulo di tali somme,
con gli analoghi importi corrisposti a titolo di trattamento di famiglia;
• reddito derivante da immobili non adibiti ad abitazione principale ;
• Il reddito dell’abitazione principale, al lordo della deduzione fiscale, come espressamente indicato nella citata circolare INPDAP n.21 del 08.06.2005 atteso che, allo stato, la casa di abitazione costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.
È altresì da osservarsi quanto segue :
Il disposto della citata Sentenza n.180/1999, si riferisce esclusivamente ai nipoti minori in linea diretta
atteso che l’equiparazione dei nipoti ai figli minori si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno d’età da parte dei nipoti stessi, anche se per quest’ultimi è stata accertato uno stato d’inabilità.
Sui trattamenti di quiescenza sui quali viene erogato l’assegno per il nucleo familiare a favore dei nipoti, le Sedi provinciali e territoriali avranno cura di segnalare la scadenza di detto assegno, alla data del 30 giugno dell’anno successivo a quello della concessione, al fine di accertare se siano eventualmente intervenute modificazioni alla situazione reddituale dei genitori del minore.
Si ribadisce inoltre che ai fini della corresponsione degli arretrati dovuti per assegno per il nucleo familiare, continuano a trovare applicazione i correnti termini prescrizionali stabiliti dall’art.2 della legge 7 agosto 1985, n°428, stabiliti nel termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda.
Da ultimo, si richiama l’attenzione delle Sedi in indirizzo sulla necessità di accertare, in modo rigoroso e documentato, le condizioni necessarie per ottenere il beneficio ai sensi della più volte citata Sentenza n.180/99 al fine di evitare possibili abusi anche attraverso il controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n°445, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali accertamenti potranno essere effettuati per il tramite di qualsiasi struttura idonea allo scopo vale a dire Forze di Polizia, inclusa la Guardia di Finanza, Polizia municipale, Agenzia delle Entrate ed Uffici del Lavoro ed altre pubbliche amministrazioni.
Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala