INPDAP

(Nota Operativa 28.9.2007 n. 30)


Aspetti operativi connessi alla corresponsione di una somma aggiuntiva sui trattamenti pensionistici in applicazione dell’articolo 5 del decreto legge 81/2007 convertito con modificazioni con la legge 127/2007.



Con la presente nota sono integrate le indicazioni fornite con la circolare n. 26 del 25 settembre 2007 con la quale sono state rese note le modalità attuative della norma che attribuisce, a decorrere dal 2007, una somma aggiuntiva al trattamento pensionistico nei confronti dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni che non siano titolari di un reddito complessivo individuale, relativo allo stesso anno, superiore a euro 8.504,73 annui (pari a € 654,21 mensili).

Si ricorda che nel caso in cui i pensionati percepiscano un reddito annuo superiore al predetto limite reddituale ma inferiore al limite costituito dallo stesso importo reddituale incrementato della somma aggiuntiva in argomento, tale somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza di tale limite.

Nell’ipotesi di raggiungimento del 64° anno di età nel corso dell’anno si considera in ogni caso per intero il mese di compimento della prescritta età anagrafica (arrotondamento per eccesso) con la conseguenza che all’interessato deve essere corrisposta una somma aggiuntiva per un importo proporzionale ai relativi dodicesimi.

Qualora si verifichi, sempre nel corso dell’anno, il decesso di un pensionato cui compete la somma aggiuntiva, quest’ultima deve essere ripartita in dodicesimi tra pensione diretta e pensione ai superstiti; in particolare, agli aventi causa del pensionato spetta la quota parte di somma aggiuntiva relativa alla pensione diretta in misura pari a tanti dodicesimi quanti sono quelli di percezione della relativa pensione mentre quella inerente la reversibilità, calcolata in base alla aliquota percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico ai superstiti, viene attribuita dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità.

Si rappresenta, infine, che nel caso non sussistano superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità, coniuge e/o figli, i ratei della somma aggiuntiva spettante agli eventuali eredi vengono calcolati, fino alla morte del titolare, in proporzione ai giorni di percezione del trattamento pensionistico diretto considerando l’anno commerciale (360 giorni).



IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

f.to Dr. Gala