INPDAP
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE E POSIZIONE ASSICURATIVA
UFFICIO I - NORMATIVA E CONTENZIOSO
Inpdap, Nota operativa 15.2.2008 n. 2
Adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l’anno 2008 L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall’art.7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.503, accertato dall’Istat per l’anno 2008, è pari all’1,7%.
Si forniscono, pertanto, debitamente aggiornati, i minimali e massimali contributivi in vigore ai fini pensionistici per l’anno 2008.
• Il minimale contributivo, previsto dall’art.1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989, n.389 e dal comma 8, dell’art.6, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad Euro 9.226,14
• Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art.2, comma 18, della L. 335/95, per i nuovi iscritti dal 1/1/96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, per l’anno 2008, ad Euro 88.669,08
• Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell’art.3 ter, comma 1, della Legge 438/92 e dell’art.1, comma 241, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto, ammonta ad Euro 40.765,00
• L’importo del massimale contributivo previsto dall’art.3, comma 7, del Decreto Legislativo n.24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art.3 bis, comma 11, del Decreto Legislativo n.19 giugno 1999, n.229, è pari ad Euro 161.629,63 Si comunica, altresì, che l’art.1, comma 67, della L.247/07 ha previsto l’abrogazione dell’art.2 della L. n.135/97 sul regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2008 non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.
Pertanto, a partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni è dovuta la contribuzione ordinaria.
Si precisa, infine, che per gli effetti della rivalutazione, la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, non può eccedere, per l’anno 2008, l’importo di Euro 41.934,22 IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Stefano Ugo QUARANTA)
F.to QUARANTA