D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 – recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).
D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 – recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).
Premessa
Sul supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2011 sono stati pubblicati i DD.PP.RR. indicati in oggetto.
Essi si applicano rispettivamente al personale direttivo e dirigente e a quello non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi, limitatamente a queste ultime due categorie di personale, anche coloro che espletano attività tecniche, amministrativo contabili e tecnico – informatiche, di cui all’art. 131 del decreto legislativo n. 217/2005, esclusi i vigili del fuoco volontari ausiliari.
Entrambi i decreti riguardano il biennio economico 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009.
1) D.P.R. n. 250/2010
Personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1.1.Nuovi stipendi (art. 2)
Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale sopra richiamato, come definiti nell’art. 27 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati nelle misure mensile lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui all’allegato 1.
Dal 1° gennaio 2009 gli incrementi mensili e gli stipendi annui lordi sono rideterminati nei valori indicati nell’allegato 2. Tali valori assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008.
Gli incrementi tabellari assorbono l’indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall’art.1, comma 3, del D.P.R. 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006 - 2007.
Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2003 non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.335.
1.2. Indennità di rischio e indennità operativa per il soccorso esterno (artt. 4 e 6)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure dell’indennità di rischio di cui all’art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei valori di cui all’allegato 3. Detta indennità, corrisposta per tredici mensilità, concorre alla formazione della base pensionabile di cui all’art. 13, lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 e non è soggetta alla maggiorazione del 18%.
A decorrere dall’anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all’art. 17, comma 35- quinquies, del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, confluisce nel Fondo di produttività per il personale direttivo al fine di corrispondere specifiche indennità operative per la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico.
Le indennità operative sono utili per il calcolo della quota B di pensione di cui all’art.13 lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992
Personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1.3.Nuovi stipendi (art. 8)
Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente, come definiti nel D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati nelle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui all’allegato 4.
Dal 1° gennaio 2009 gli incrementi mensili e gli stipendi annui lordi del medesimo personale sono rideterminati nei valori indicati nell’allegato 5. Tali valori assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008.
Gli incrementi tabellari in esame assorbono l’indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.
Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2001 non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1.4. Retribuzione di rischio, di posizione e di risultato (art. 10)
Per esplicita disposizione contrattuale la parte fissa delle retribuzioni di posizione e di rischio (previste, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall’art. 9, comma 2 del D.P.R. 29 novembre 2007) restano fissate nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità,:
- Posizioni funzionali della qualifica di dirigente generale:
- Posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore:
- Posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente:
€ 35.000;
€ 25.000; € 20.000.
La parte fissa è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all’art. 13 lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 di pensione e non è soggetta alla maggiorazione del 18% mentre la parte variabile concorre alla quota B del medesimo art. 13 lettera b).
La retribuzione di risultato, ove spettante, è valutata nella quota b) di pensione.
1.5.Effettideinuovistipendi(artt. 3e9)
Gli incrementi stipendiali di tutto il personale riguardato da D.P.R. in esame, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Inpdap, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
I benefici economici risultanti dall’applicazione degli artt. 2 e 8 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall’art.2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
1.6. Elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennità di buonuscita
Si rammenta che gli elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennità di buonuscita sono:
- Stipendio tabellare comprensivo di IIS (per 13 mensilità)
- Retribuzione individuale di anzianità (per 13 mensilità)
- Retribuzione di rischio e di posizione – parte fissa e parte variabile (per 13 mensilità).
2) D.P.R. n. 251/2010
Personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
2.1.Nuovi stipendi (art. 2)
Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale in esame, negli importi stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementati nelle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui agli allegati 6 e 7.
Dal 1° gennaio 2009 gli incrementi mensili e gli stipendi annui lordi sono rideterminati nei valori indicati negli allegati 8 e 9. Tali valori assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008.
Gli incrementi tabellari assorbono l’indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006 - 2007.
Il conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2003 non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.2.Effetti dei nuovi stipendi (art. 3)
Gli incrementi stipendiali risultanti dall’applicazione del decreto in esame hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Inpdap, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
2.3.Indennità di rischio (art. 4)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità di rischio del personale che espleta funzioni tecnico – operative, di cui all’art. 4 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, è incrementata e rideterminata nei valori di cui all’allegato 10.
Detta indennità, corrisposta per tredici mensilità, concorre alla formazione della base pensionabile di cui all’art. 13, lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992 e non è soggetta alla maggiorazione del 18%.
2.4.Indennità mensile (art. 5)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure dell’indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, previste dall’articolo 5 del D.P.R. 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nell’allegato 11.
Detta indennità, corrisposta per dodici mensilità, concorre alla
formazione della base pensionabile di cui all’art.13, lettera b) del
decreto legislativo n. 503/1992.
2.5. Indennità operativa per il soccorso esterno (art. 7)
A decorrere dall’anno 2010, una parte delle risorse di cui all’art. 17, comma 35-quinquies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito nella legge n. 102 del 2009 confluisce nel Fondo di amministrazione per il personale in esame per essere utilizzata ai fini del pagamento di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.
Tale indennità viene corrisposta al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all’art. 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell’attività di soccorso nonché al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazione 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso e impiegato nell’attività operativa.
L’indennità in esame concorre alle determinazione della quota B di pensione di cui all’art. 13, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.
2.6. Elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennità di buonuscita
Si rammenta che gli elementi retributivi da valutare ai fini dell’indennità di buonuscita sono:
- Stipendio tabellare comprensivo di IIS (per 13 mensilità) - Retribuzione individuale di anzianità (per 13 mensilità)
- Retribuzione di rischio (per 13 mensilità)
- Indennità mensile (per 12 mensilità).