INPDAP
Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I Normativo
Nota Operativa 21/05/2009 n. 28
CCNL personale del comparto delle Agenzie Fiscali. Quadriennio normativo 2006/2009 - II biennio economico 2008 – 2009.
In data 29 gennaio 2009 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto delle Agenzie Fiscali relativo al periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009.
Il contratto si applica, ai sensi dell’art. 3 del CCNQ 11 giugno 2007, al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendente dalle seguenti amministrazioni:
· Agenzia delle dogane;
· Agenzia delle entrate;
· Agenzia del territorio;
· Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).
Stipendio tabellare (art.4)
Gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
Gli importi annui degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
Gli incrementi devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale (vedi allegata Tabella D).
Effetti dei nuovi stipendi (art.5)
Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 del contratto in esame hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto.
Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli incrementi dello stipendio tabellare di cui all’art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal contratto.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 del CCNL 14/06/07, ovvero che: “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Indennità di amministrazione (art. 7)
L’indennità di cui all’art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008, a decorrere dal 1/1/2009, è incrementata nelle misure indicate nella Tabella C.
Si conferma che l’indennità di amministrazione, per gli iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali, è utile alla determinazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs n. 503/92.
Ai fini dell’indennità di buonuscita sono utili le seguenti voci retributive:
- stipendio tabellare (per 13 mensilità)
- RIA (per 13 mensilità)
- indennità di Amministrazione (per 12 mensilità)
- assegno personale non riassorbibile corrisposto al personale dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato quale differenza sul tabellare (per 13 mensilità).
Ai fini del trattamento di fine rapporto sono valutabili:
- stipendio tabellare (per 13 mensilità)
- RIA (per 13 mensilità)
- indennità di Amministrazione (per 12 mensilità)
- assegni ad personam - ove spettanti – sia riassorbibili che non riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio, per 13 mensilità;
- l’indennità di posizione di cui all’art. 28 del CCNL comparto Agenzie Fiscali, sottoscritto il 28/5/2004.
Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala