Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I° Normativo


Nota Operativa 14/05/2009 n. 25


Studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademia di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, ISIA, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali). Validità del titolo di studio ai fini del diritto alla pensione ai superstiti e riscattabilità dei relativi titoli.


Sono pervenute da alcune Sedi richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione del titolo di

studio valido per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti (o della quota parte spettante)ovvero della prosecuzione dai pagamenti a favore degli orfani maggiorenni studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 2 della legge n. 508/1999.

In particolare, è stato chiesto di fornire indicazioni circa gli studenti iscritti ai Conservatori di

musica e agli Istituti musicali, atteso che il diploma conseguito dagli iscritti a detti Istituti è stato sempre equiparato a diploma di scuola media superiore, con la conseguenza che la pensione di reversibilità è stata corrisposta soltanto fino al compimento del 21° anno di età.

Quanto sopra, anche alla luce della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle

Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte

drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”.

Al riguardo, si ritiene utile, anche al fine di assicurare uniformità di indirizzi e realizzare

omogeneità di comportamenti, fornire direttive sullo specifico tema in argomento, tenendo altresì

conto del parere reso sulla questione in esame dalla Direzione Generale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

L’art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (“Regolamento recante disciplina per la definizione degli

ordinamenti didattici delle Istituzioni di altra formazione artistica, musicale e coreutica, a norma

dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”) prevede specificamente che, in analogia al

sistema universitario, dette istituzioni attivino corsi e rilascino i seguenti titoli:


a) diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione;

d) diploma accademico di formazione alla ricerca;

e) diploma di perfezionamento master.


A norma, inoltre, dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, i diplomi accademici di primo livello, come i diplomi del previgente ordinamento, consentono – tra l’altro -, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l’accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello, ai corsi di laurea specialistica ed ai master, sia in ambito AFAM (alta formazione artistica e musicale) che in quello universitario.

Il MIUR ha altresì precisato che gli studenti che si iscrivono ai nuovi corsi di cui al richiamato

d.P.R. n. 212/2005 “hanno diritto alle stesse provvidenze destinate agli studenti universitari, tanto più che l’art. 6 della legge 508/99 ha previsto l’estensione agli studenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale delle disposizioni sul diritto agli studi universitari di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 che è stata recepita dall’art. 15 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, tutt’ora vigente”.

Da tutto quanto precede consegue che l’iscrizione alle Istituzioni, specificate in oggetto, di

alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall’anno accademico 1° novembre 2005

– 31 ottobre 2006, è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.

L’iscrizione in questione deve, pertanto, essere considerata utile ai fini dell’attribuzione della

pensione ai superstiti ovvero alla prosecuzione dei pagamenti, con l’avvertenza che lo “status” di

studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età ovvero al conseguimento del diploma di laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento

oppure ad altro corso di laurea. I titoli conseguiti dagli iscritti ai corsi attivati dall’anno sopra indicato, in virtù dell’equiparazione ai titoli universitari, possono essere riscattati ai fini previdenziali secondo le vigenti disposizioni in materia.

A tale criterio, quindi, le sedi provinciali e/o territoriali dovranno attenersi nella trattazione delle

pratiche della specie, nonché per la regolarizzazione di quelle eventualmente definite in maniera

difforme.

Si precisa, da ultimo, che i pregressi diplomi rilasciati dai Conservatori in base alla previgente

normativa, vale a dire conseguiti dopo un percorso di studi al quali si era ammessi con la licenza di

scuola media di 1° grado, hanno avuto e mantengono la loro valenza soltanto per l’accesso

all’impiego (es. docenti di musica). Pertanto, oltre a non essere riscattabili ai fini previdenziali, non

sono utili ai fini del diritto alla concessione della quota parte della pensione ai superstiti.


Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo Gala