INPDAP
Nota Operativa 19/04/2007 n° 20
Riscatto periodi prestati quali assegnisti assunti ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 285/1977 dal Consiglio nazionale delle ricerche.
La norma richiamata in oggetto prevede, tra l’altro, che “Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70,……omissis…..possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolar per la ricerca scientifica ed applicata e per l’informatica”.
In applicazione di detta disposizione, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha conferito specifici assegni di formazione professionale per un periodo di tre anni, successivamente prorogato sino alla data di entrata in vigore della legge 18 gennaio 1989, n. 14, con la quale è stata disposta la sistemazione definitiva degli assegnisti, previo espletamento di esami di idoneità.
Ai fini che qui interessano, si rileva che per il periodo di percezione dell’assegno di formazione non sussiste obbligo di iscrizione ma lo stesso, al di là del “nomen iuris” (assegno di formazione professionale), può essere valorizzato ai fini pensionistici tramite riscatto oneroso, in quanto, ancorché assimilabile ad una borsa di studio, presenta caratteristiche analoghe ad un rapporto di impiego non di ruolo. Ciò in quanto le finalità non sono solo rinvenibili nella preparazione, perfezionamento e formazione professionale dell’assegnatario ma sono identificabili anche nel perseguimento di fini istituzionali dell’ente presso il quale è stata effettuata la formazione.
Pertanto, prima di procedere alla valorizzazione del periodo in oggetto le Sedi provinciali e territoriali, una volta ricevuta la relativa domanda di riscatto, sono tenute ad avviare una specifica istruttoria volta ad accertare, tramite l’acquisizione di apposita certificazione e documentazione probatoria che il rapporto intercorso tra il titolare dell’assegno di formazione e l’ente si sia svolto con modalità tali da configurare l’espletamento di un’attività riconducibile al rapporto di impiego (esclusività del rapporto lavorativo, osservanza dell’orario di lavoro, diritto alla ferie, subordinazione gerarchica); la valorizzazione, pertanto, avverrà in analogia a quanto precisato con nota di servizio n. 265 del 10 maggio 1993 allegata alla presente nota.
Si precisa, in ogni caso, che qualora nella domanda di riscatto il richiedente dichiari di avere presentato ricorso al TAR, avverso il diniego di valorizzazione di tale periodo, occorre considerare come data utile per il calcolo dell’onere di riscatto quella relativa alla notifica del ricorso all’organo giurisdizionale amministrativo. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda di riscatto copia del ricorso notificato.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
f.to Dr. Gala
MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale degli Istituti di Previdenza
Nota di servizio N. 265
Come è noto, la normativa in vigore consente la valorizzazione in pensione, tramite riscatto di alcuni servizi e periodi di tempo non valutabili “ex se” in quanto non assistiti da iscrizioni alle Casse Pensione.
I servizi presi in esame dalla legislazione pensionistica, si riferiscono generalmente a quelli resi con rapporto di lavoro dipendente (locatio operis) mentre i periodi di tempo considerati sono per lo più quelli relativi alla frequenza di corsi di studio di livello universitario, il cui diploma sia necessario per l'ammissione al posto ricoperto in carriera.
Ciò premesso, in sede di domande di esame di domande di riscatto di periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio, l'orientamento dell'Amministrazione si è consolidato nel senso di escludere l'ammissibilità in quanto la fruizione di una borsa di studio ha come contenuto la preparazione, il perfezionamento e la formazione professionale del borsista, ma non una prestazione di lavoro subordinato.
La giurisprudenza intervenuta al riguardo ha convalidato nel tempo tale orientamento, ma quello più recente (cfr. per tutte le decisioni della Corte dei Conti – III Sezione Giurisdizionale – n. 64363 del 3 / 17 ottobre 1990 e n. 68328 del 14 febbraio / 20 marzo 1992) pur confermando la non ammissibilità a riscatto di periodi di tempo trascorsi in qualità di borsista – ha dichiarato tale ammissibilità allorquando, al di là del nomen iuris emerga inconfutabilmente che il rapporto intercorso tra il titolare di una borsa di studio e l'Ente presso il quale effettua la sua formazione si sia svolto con modalità tali da configurare l'espletamento di una attività riconducibile al rapporto di impiego non di ruolo.
Stante il suddetto chiaro orientamento giurisprudenziale, si rende necessario che le Divisioni competenti – ogni qualvolta venga formulata istanza di riscatto del periodo de quo – effettuino una accurata attività istruttoria volta ad accertare, tramite l'acquisizione di apposita certificazione e documentazione probatoria, l'eventuale natura impiegatizia della prestazione resa dal borsista e se la stessa sia stata espletata (si ripete al di là del nomen iuris) con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato.
Nell'ipotesi che dai suddetti accertamenti istruttori scaturisca inequivocabilmente la sussistenza di tali modalità che configurino un rapporto di lavoro subordinato, il periodo di cui trattasi potrà essere ammesso a riscatto, mentre, nel caso contrario, la relativa domanda dovrà essere respinta.
E' appena il caso di ribadire che l'espletamento di tali incombenti in sede di esame delle domande “de quibus”, potrà evitare il proliferare di azioni in contenzioso che vedrebbero soccombere l'amministrazione.
Le Divisioni ed i servizi operativi vorranno adottare in conformità i provvedimenti di propria competenza.
IL DIRETTORE GENERALE