INPDAP

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE - UFFICIO I

Gestione del rapporto contributivo e contenzioso


Nota Operativa 22 dicembre 2009 n. 18


Articolo 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l’INPS per malattia e maternità.


1. Premessa

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica, all’articolo 20, comma 2, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per le imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, privatizzate oppure a capitale misto, l’obbligo del versamento all’INPS della contribuzione per maternità e per malattia,

limitatamente, quest’ultima, per i soli lavoratori con qualifica di operai.

In data 27 maggio 2009, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - si è svolta la Conferenza dei Servizi, con la

partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e degli Enti previdenziali interessati, per l’approfondimento di taluni aspetti

operativi e la valutazione dei riflessi pensionistici connessi alla nuova disposizione.

Con effetto dal 1° gennaio 2009, pertanto, l’INPS è tenuto ad erogare le prestazioni economiche di maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e quelle di malattia nei confronti dei

dipendenti delle predette imprese a qualsiasi gestione pensionistica essi appartengano e, quindi, anche a quei lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP, a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274.


2. Destinatari

La nuova norma trova applicazione nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici nonché degli Enti locali, che sono state interessate da processi di privatizzazione, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, come pure nei confronti delle imprese a capitale misto dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vanno ricordate, al riguardo, le imprese ex municipalizzate, gli ex I.A.C.P., gli Istituti di credito di diritto pubblico privatizzati. Sono pertanto esclusi tutti gli organismi non aventi natura di impresa, quali, ad esempio, le ex IPAB trasformate in fondazione, nonché quelli iscritti obbligatoriamente all’INPDAP per categorie di personale ma non

interessati da processi di privatizzazione, quali, ad esempio, le scuole parificate.

I lavoratori interessati all’erogazione delle prestazioni sono quelli con iscrizione alle ex Casse Pensioni confluite nell’INPDAP, per effetto dell’esercizio, nei termini previsti, del diritto di opzione sancito dalle diverse normative che hanno disposto la privatizzazione (cfr. art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274).

Giova rammentare in tale sede che l’opzione per il mantenimento della posizione assicurativa preesistente, una volta esercitata nei previsti termini di legge, è irrevocabile e non più esercitabile in occasione di successivi e funzionali trasferimenti d’azienda.


3. Obbligo contributivo verso l’INPS. Contribuzione figurativa

A partire dal 1° gennaio 2009, le imprese sopra individuate sono tenute, quindi, a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e malattia (cfr. quest’ultima, come già

detto, per i soli lavoratori con qualifica di operaio).

A decorrere dalla stessa data l’INPS è tenuto ad erogare, a tutti i dipendenti delle imprese di cui trattasi, le prestazioni economiche di maternità - riferite ai congedi di maternità/paternità, ai congedi

parentali ed ai riposi giornalieri “per allattamento”, ai permessi di cui all’articolo 33 della legge 104/1992, ricompresi nelle disposizioni legislative di cui al decreto legislativo n. 151/2001 – nonché, ai soli dipendenti delle imprese medesime con qualifica di operaio, le indennità giornaliere di malattia.

Le imprese, come sopra individuate, sono tenute al versamento delle predette contribuzioni, secondo il settore di appartenenza, anche nel caso in cui specifiche previsioni contrattuali impongano alle stesse di corrispondere al lavoratore la retribuzione globale. E’ importante sottolineare al riguardo che i trattamenti previsti dai contratti collettivi sono da intendersi come integrativi delle indennità (di maternità/paternità e malattia) a carico dell’INPS.

Conseguentemente, ove il trattamento contrattualmente previsto sia di importo superiore rispetto all’indennità a carico dell’INPS, lo stesso resta a carico del datore di lavoro limitatamente alla quota

differenziale. Qualora, invece, il trattamento economico contrattuale sia di importo pari o inferiore rispetto a quello previsto per legge si applica esclusivamente la disciplina di legge.

In merito l’INPS ha emanato la circolare n. 114 del 30/12/2008 e, successivamente, con i messaggi nn. 3352 e 5730, rispettivamente del 10/02/2009 e del 10/03/2009, ha fornito le modalità operative per il versamento della prevista contribuzione. Da ultimo, con messaggio n. 15680 dell’ 08/07/2009 lo stesso Istituto ha fornito chiarimenti in ordine alla misura delle relative aliquote contributive ed alle modalità di accredito della prevista contribuzione figurativa per i periodi di godimento delle indennità erogate.

La contribuzione versata per i trattamenti di maternità e malattia - come rilevato dal verbale della citata Conferenza dei Servizi del 27 maggio 2009 – è da considerarsi a copertura anche della

contribuzione figurativa.

Pertanto l’INPS è tenuto ad accreditare la contribuzione figurativa per i periodi caratterizzati dagli eventi citati, anche nei casi in cui il lavoratore dipendente non sia titolare di posizione assicurativa

nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed a prescindere dall’Ente pensionistico di appartenenza.

La nuova disciplina comporta per i lavoratori iscritti all’INPDAP un riconoscimento, per i periodi in esame, della contribuzione figurativa con le stesse regole previste per la generalità dei lavoratori

dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS.


4. Riflessi contributivi e valorizzazione pensionistica in Inpdap.

Per effetto della previsione di cui al citato comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 112/2008, le imprese precedentemente individuate sono tenute a versare a questo Istituto, a partire dal 1°

gennaio 2009, per i lavoratori che ne hanno mantenuto l’iscrizione, la contribuzione relativa alla sola parte differenziale del trattamento economico contrattualmente corrisposto qualora sia superiore alle indennità erogate dall’INPS, per i periodi di maternità e di malattia.

E’ del tutto evidente che ove tale differenziale non esista, alcun contributo è dovuto all’INPDAP.

A fronte del mancato/parziale introito della contribuzione relativa, il problema della valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di fruizione delle indennità sopra richiamate, è stato risolto nel senso di salvaguardare l’unicità della posizione assicurativa dei lavoratori interessati.

Come rilevato nella citata Conferenza dei Servizi del 27 maggio 2009, l’INPS, sulla base delle modalità di valorizzazione dei periodi contributivi da concordarsi con gli Enti interessati, provvede a trasferire tale contribuzione figurativa presso le gestioni pensionistiche presso cui sono assicurati i lavoratori interessati e, quindi, anche all’INPDAP. Ciò in analogia a quanto già concordato in sede di Conferenza dei Servizi del 24 marzo 2009, in riferimento alla valorizzazione dei periodi di

percezione delle indennità di mobilità e disoccupazione, in merito ai quali questo Istituto ha emanato la circolare n. 9 dell’11 maggio 2009.

Come previsto per la mobilità, la valorizzazione in INPDAP della contribuzione figurativa accreditata presso l’INPS per la malattia e la maternità avviene conseguentemente, tramite applicazione della procedura di ricongiunzione d’ufficio, prevista dall’articolo 6 della

legge 7 febbraio 1979, n. 29, senza oneri per il lavoratore.

Più dettagliate indicazioni in merito al trasferimento dei contributi figurativi verranno fornite non appena le relative modalità operative verranno concordate con l’INPS.


5. Adempimenti DMA

Le imprese destinatarie della normativa in oggetto, iscritte a questa gestione previdenziale, al verificarsi delle fattispecie suesposte, sono tenute a compilare apposito quadro E0 o V1, indicando come “tipo servizio” il codice 33 – aspettativa- art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, valorizzando,

oltre ai campi comunque obbligatori, quello della retribuzione fissa e continuativa con l’importo dell’indennità a carico dell’INPS, qualora il trattamento economico contrattuale sia pari o inferiore a quello previsto per legge.

Qualora, invece, il trattamento contrattuale sia di importo superiore, questo va riportato per l’intero valore al campo suesposto, indicando inoltre la quota differenziale a carico del datore di lavoro al campo 32 dei predetti quadri (totale imponibile pensionistico per il periodo) e al campo 33 (totale

contributi pensionistici per il periodo) il relativo contributo dovuto dal datore di lavoro obbligato.


6. Modalità di liquidazione del trattamento pensionistico.

Nei confronti del personale individuato in oggetto, la Sede territoriale o provinciale dell’INPDAP, ricevuta la domanda volta al riconoscimento di un trattamento pensionistico, dovrà prioritariamente verificare la sussistenza dei requisiti contributivi e anagrafici richiesti dalla normativa vigente all’atto dell’istanza; a tal fine andrà considerato utile anche il periodo di accredito figurativo inerente il periodo di malattia o di maternità fino alla data della domanda e da certificare con apposita autodichiarazione da parte dell’interessato.

Verificata la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la Sede INPDAP è tenuta ad effettuare l’apposita istruttoria all’INPS per l’acquisizione degli elementi necessari alla definizione della ricongiunzione ex art. 6 della legge n. 29/1979 nonché, nel caso in cui l’interessato continui

a percepire l’indennità di malattia o di maternità, comunicare allo stesso Istituto il perfezionamento del diritto a pensione e la data di decorrenza del relativo trattamento secondo le disposizioni normative vigenti.

Per procedere alla liquidazione della pensione occorre tenere presente quanto segue:

- per la quota A) viene presa in considerazione la retribuzione

effettivamente corrisposta così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato;

- per la quota B) viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità indicate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992, comprensive degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996, tenendo presente che per i periodi di percezione delle relative indennità di malattia o di maternità andrà considerata la retribuzione effettivamente percepita.

La presente Nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale

Previdenza.


IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Stefano Ugo QUARANTA)

(f.to Stefano Quaranta)