INPDAP

Nota Operativa 02/04/2008 n. 15



Contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002/2005 – bienni economici 2002/2003 e 2004/2005



1. Premessa

I contratti collettivi richiamati in oggetto, sottoscritti in data 7 marzo 2008, si applicano a tutti I segretari comunali e provinciali, in servizio alla data del 1.1.2002 o assunti successivamente, iscritti all’albo di cui all’art.98 del decreto legislativo 267/2000 ed all’art.9 del D.P.R. 465/97, con riconoscimento degli effetti giuridici a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del medesimo.

Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa mentre gli aspetti economici sono riferiti rispettivamente ai bienni 1.1.2002/31.12.2003 e 1.1.2004/31.12.2005.

Con la presente nota operativa si forniscono distintamente le necessarie istruzioni per l’applicazione degli accordi stessi.



2. Stipendio tabellare

2.1 biennio economico 2002/2003

Ai sensi dell’art.3, comma 1, del contratto inerente il primo biennio, il trattamento economico tabellare dei segretari, collocati nelle fasce A, B e C di cui alla tabella 1, allegata al CCNL del 16 maggio 2001 – biennio economico 2000/2001 – è incrementato alle decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nell’allegata Tabella A.

Per effetto dell’applicazione del successivo 2, è previsto che a decorrere dal 1.1.2002, l’indennità integrativa speciale, nell’ammontare annuo spettante sulla base della pregressa disciplina cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendiale tabellare.

A tale riguardo appare opportuno segnalare che il predetto conglobamento non produce effetti diretti od indiretti sul trattamento complessivo percepito dal personale che, sulla base delle vigenti disposizioni, è inviato a prestare servizio all’estero.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che nei confronti del segretario proveniente dalla ex IX qualifica e collocato in fascia B, ai sensi e per gli effetti del CCNL del 16/5/2001, è riconosciuto ed assorbito, ai fini del conglobamento dell’indennità integrativa speciale di cui al comma 2, l’importo della medesima indennità spettante ai segretari, collocati nella medesima fascia B, che nel precedente sistema d’inquadramento rivestiva la qualifica di dirigente.

Conseguentemente, a decorrere dal 1°gennaio 2003, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime è rideterminato nelle misure di cui all’allegata Tabella B.

2.2 Biennio economico 2004/2005

Gli stipendi tabellari come riportati al paragrafo 2.1 della presente nota operativa sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella C, alle scadenze ivi previste..

A seguito di quanto sopra, gli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite nell’allegata Tabella D.

Per esplicita disposizione contrattuale ed in relazione ad entrambi I bienni economici sono confermati:

• la retribuzione individuale di anzianità in godimento al 7 marzo 2008 (data di sottoscrizione dei contratti economici in esame)

• il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi e il trattamento economico ad personam di cui all’art. 40, commi 5 e 6, del CCNL del 15 maggio 1995, come integrato dall’accordo successivo del 14 settembre 1995(cfr. Informativa n. 20 del 13 febbraio 2002).

3. Effetti dei nuovi stipendi

3.1 Biennio economico 2002/2003

Gli incrementi stipendiali di cui al contratto in oggetto, come precisato all’art.3, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico in esame.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio tabellare dell’I.I.S., non modifica, per espressa previsione del medesimo art. 4, comma 3, le modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico, anche in relazione all’art.2, comma 10, della legge n.335/1995.

3.2 Biennio economico 2004/2005

Gli incrementi della retribuzione base hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio nel periodo di vigenza del biennio contrattuale, dalle singole decorrenze.

4. Retribuzione di risultato

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato sono incrementate, a decorrere dal 1.1.2003, di un importo pari allo 0,50 del monte salari per l’anno 2001 riferito ad ogni singolo segretario; analogo aumento dello 0,50, con riferimento al monte salari per l’anno 2003, è previsto con decorrenza 31.12.2005, ed a valere per l’anno 2006.

5. Conferma di discipline precedenti

Restano confermate, ove non disapplicate, le discipline di cui al contratto 16 maggio 2001, quadriennio normativo 1998/01 e dei relativi bienni economici 1998/99 e 2000/01.

Conseguentemente, resta confermato quanto precisato da quest’Istituto, con la già citata informativa n.20/2002 e nota operativa n.11 dell’08.02.06, in ordine alla valutazione previdenziale delle seguenti voci retributive: • retribuzione di posizione, e sue maggiorazioni;

• maturato economico;

• retribuzione di risultato;

• diritti di segreteria;

• retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;

• indennità per l’incarico di Direttore Generale.



IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

f.to Dr. Gala