INPDAP

Nota Operativa 4.3.2009 n. 11


Indennità di volo corrisposta al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) – Valutazione ai fini pensionistici.


Con la Circolare n. 40 del 13/09/2005 l’Inpdap ha impartito le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche del personale in oggetto, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

Detta Circolare è stata emanata d’intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; il medesimo Dipartimento, nel concordare con la formulazione generale del testo, aveva tuttavia apposto una riserva in merito alla tematica relativa alle modalità di calcolo dell’indennità di volo ai fini del trattamento di quiescenza, anche in considerazione della circostanza che alcuni provvedimenti di liquidazione della pensione, con l’indennità in oggetto, erano in corso di esame presso l’Organo di Controllo.

Al riguardo occorre segnalare che nella citata Circolare Inpdap l’indennità di volo, corrisposta al personale del CNVVF in possesso del brevetto di pilota di elicottero, di motorista o specialista di elicottero, con obbligo di volo, in servizio presso i nuclei elicotteristi, veniva ricompresa tra emolumenti che concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992.

Per contro nei decreti pensione riportati dal Dipartimento dei vigili del fuoco tale emolumento veniva calcolato nella misura prevista dall’articolo 59 del Dpr n. 1092/1973 e aggiunto, come quota di pensione, all’importo del trattamento pensionistico spettante; con tale modalità i decreti sono stati regolarmente registrati alla Corte dei Conti.

Il medesimo avviso si rinviene nella Sentenza n. 294/08/C della la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna che ha accolto un ricorso avente per oggetto la valutabilità ai fini pensionistici dell’indennità di volo: l’organo giurisdizionale ha riconosciuto il diritto del ricorrente, quale collaboratore tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all’applicazione del combinato disposto degli articoli 59 e 61 del DPR n.

1092/1973.

Si precisa altresì che nei confronti del personale della Polizia di Stato, l’indennità di impiego operativo per attività di volo viene già valutata nella misura prevista dal citato articolo 59 (cfr. Circolare Inpdap n. 6 del 23 marzo 2005).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’indennità di volo corrisposta al personale del CNVVF deve essere valutata nella misura prevista dal più volte citato articolo 59, secondo le modalità già illustrate per il personale appartenente alla Polizia di Stato.

In particolare, all’atto della cessazione dal servizio l’ indennità di volo percepita è valutata in tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.

L’importo dell’indennità di volo così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.

Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati, avente natura meramente dichiarativa, e nei limiti previsti dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/197. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

Le disposizioni di cui alla presente nota si applicano a tutte le pensioni derivanti da cessazioni successive al 1° ottobre 2005 (data di subentro dell’Inpdap nella liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale in esame).



Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo Gala