Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica
Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I
– Normativa
(Nota operativa 8.2.2006 n° 11)
Precisazioni in merito alla retribuzione di posizione di
cui all’art.41, 4° comma, del CCNL 1998/2001 del comparto Segretari Comunali e
Provinciali.
Con informativa n. 20 del 13 febbraio 2002,
questa Direzione ha precisato che la parte eccedente il valore massimo della
retribuzione di posizione, all’oggetto indicata, incide ai fini della determinazione
della quota di pensione di cui all’art.13, lettera a) del decreto legislativo
n.503/1992.
Successivamente, a seguito di quanto disposto
dal Contratto Integrativo Nazionale in ordine alla disciplina dell’istituto
contrattuale in esame, quest’Istituto ritiene opportuno ridefinire l’effettiva
portata del disposto di cui all’art.41, comma 4, del CCNL Segretari Comunali e
Provinciali, quadriennio 1998/2001.
L’art.41, 4° comma, stabilisce che gli Enti,
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa,
possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione. Il
medesimo comma prevede che le condizioni, i criteri ed i parametri di
riferimento per definire le predette maggiorazioni siano individuate in sede di
contrattazione decentrata integrativa nazionale.
In tale sede, nel delineare le caratteristiche di tale
emolumento, si è stabilito che la sua erogazione è strettamente legata
all’effettivo svolgimento dell’incarico conferito e che il medesimo può essere
corrisposto solo previo accertamento dell’esistenza di condizioni oggettive ,
quali la complessità funzionale ed il disagio ambientale, ma anche di
condizioni soggettive, quali incarichi e progetti speciali.
Tale maggiorazione della retribuzione di
posizione, peraltro, deve riferirsi solo all’Ente che la eroga, ovvero
nell’ipotesi in cui il segretario comunale sia collocato in posizione di
disponibilità non si da luogo all’erogazione della predetta maggiorazione.
Da ultimo, si osserva che per gli incarichi di
carattere gestionale è necessario che gli stessi siano conferiti in via
temporanea e solo previo accertamento dell’inesistenza di necessarie
professionalità all’interno dell’Ente.
Alla luce di quanto sopra esposto ed attesa la mancanza dei requisiti di cui agli artt.15 e 16 della Legge 1077/59, questo Istituto ritiene che l’emolumento di cui all’art.41, quarto comma, del CCNL 1998/01 (maggiorazione della retribuzione di posizione) sia utile alla formazione della quota di cui all’art.13 lett.b) del Decreto Legge n.503/92 (quota B).
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo GALA
F.to Dott. Gala