Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica
Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I
– Normativa
(Nota operativa 1.2.2006 n° 10)
Alcune Sedi provinciali e territoriali hanno
segnalato incertezze in relazione all’applicazione della sentenza indicata in
oggetto, nei riguardi del personale iscritto alle casse pensioni gestite dagli
ex Istituti di previdenza (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).
Si premette che l’argomento in esame è stato
già oggetto dell’informativa n. 7 del 25 gennaio 2002, rivolta ai dipendenti
iscritti alla cassa dei trattamenti pensionistici statali (CTPS).
Com’è noto, la sentenza n. 52/2000 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del DPR n.
1092/73 e dell’art. 2 del decreto legislativo n. 184/97, nelle parti in cui non
consentono al dipendente dello Stato “di riscattare, ai fini del trattamento di
quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso
l’Accademia di belle arti, ovvero presso gli istituti o scuole riconosciuti di
livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di
studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad
altro titolo di studio per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo
svolgimento di determinate funzioni”.
I principi sopra enunciati di portata
generale, sono applicabili anche ai dipendenti pubblici iscritti alle casse
degli ex Istituti di previdenza qualora si verifichino le condizioni indicate
nella sentenza, che per completezza di esposizione si riportano:
a) il corso di studi deve avere natura
post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo
di studio di scuola secondaria superiore);
b) il relativo diploma deve essere
espressamente prescritto per l’ammissione a determinati ruoli o per determinate
funzioni.
Inoltre si precisa che il titolo di studio
deve essere rilasciato da scuole o istituzioni scolastiche che, se non facenti
parte dell’ambito universitario, devono essere state riconosciute dall’ex
Ministero della Pubblica Istruzione (oggi MIUR) oppure che risulti
l’approvazione ministeriale allo specifico corso.
La valorizzazione di tali titoli di studio
post secondari, alle condizioni sopra indicate, rappresenta per gli iscritti
alle casse degli ex II.PP un’ulteriore facoltà di riscatto rispetto a quelle
già individuate dall’art. 8 lettera a) della legge 274/1991 e dall’art. 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 184/1997 aventi per oggetto i diplomi
relativi ai corsi di studio di “natura universitaria”.
In relazione a tale ultima disposizione
normativa, corre l’obbligo di ricordare che, con informativa n. 5 del 24
ottobre 2000, l’Istituto ha ricompreso nella dizione “diplomi universitari”,
richiamata dall’art. 2, comma 2, del dlgs. 184/1997, qualsiasi titolo
rilasciato dalle Università consentendone il riscatto a condizione che, per
accedere al relativo corso di studi, sia prescritto il conseguimento di un
diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Fermo restando quanto previsto dalla sentenza
in oggetto, al personale iscritto alla CTPS era riconosciuta, fino all’entrata
in vigore del decreto legislativo n.184/1997, la facoltà di riscattare
esclusivamente i periodi di studi superiori e di esercizio professionale,
rilasciati dopo la frequenza di corsi universitari, qualora richiesti per
l’immissione in servizio o per la carriera (art.13 del DPR n. 1092/1973).
Dal 12 luglio 1997, per effetto del
soprarichiamato decreto legislativo, è possibile procedere alla valutazione dei
periodi corrispondenti alla durata legale dei diplomi universitari di laurea,
di specializzazione e del dottorato di ricerca anche se i relativi titoli non
sono richiesti per il posto ricoperto.
In questa sede si rende opportuno precisare
che le istruzioni impartite con la già citata informativa n. 5/2000 si
applicano anche agli iscritti alla CTPS con la conseguenza di poter ammettere a
riscatto ogni titolo di studio di natura universitaria purché accompagnato dal
precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr.
Costanzo Gala
F.to Dr.
Gala