INPDAP

Circolare 27.5.2009 n. 11


Definizioni agevolate dei recuperi dei contributi sospesi per ordinanze di protezione civile


PREMESSA

Con nota n. 1463 del 16 aprile 2007 questo Istituto ha dettato le modalità per il recupero dei contributi sospesi per eventi calamitosi a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290, pubblicata sulla G.U. Del 7 dicembre 2006, che, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, ha individuato con una disposizione di natura interpretativa i soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si rammenta, al riguardo, che il comma 1bis dell’articolo 6 del predetto Decreto Legge testualmente recita: “La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.

Successivamente con nota n. 2883/DG del 27 giugno 2007, al fine di non produrre effetti nell’esercizio finanziario dell’anno in questione ed in ragione dei tempi richiesti per l’emanazione del pronunciamento della Corte Costituzionale su varie questioni di legittimità costituzionale (poi dichiarate inammissibili o infondate con sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2008) sollevate dal TAR del Molise nei confronti della menzionata norma di interpretazione autentica, ovvero per un intervento legislativo risolutore della problematica, questo Istituto ha ritenuto opportuno sospendere tutte le iniziative avviate per il recupero immediato dei crediti pregressi ai sensi della normativa attualmente vigente. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo, per tutto il periodo di sospensione, per le Amministrazioni e gli Enti iscritti ubicati nei territori interessati dalle ordinanze emergenziali, di proseguire il versamento 3

contributivo con le modalità dettate dalle ordinanze medesime e secondo i piani di ammortamento già a suo tempo predisposti.

Tali le circostanze di fatto e di diritto, l’art. 3, commi 2, 2bis e 4, del Decreto Legge 23 ottobre 2008, n.162, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2008, n.201, pubblicata in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 298, e l’art. 6, commi 4bis e 4ter, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in pari data sulla G.U. n. 22, hanno introdotto una disciplina speciale di recupero contributivo a favore dei soggetti pubblici specificatamente individuati, in deroga al citato art. 6, comma 1bis, del Decreto Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290.

1) EVENTI SISMICI DEL 26 SETTEMBRE 1997 Il summenzionato Decreto Legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2008, n. 201, all’art. 3, commi 2, 2bis e 4, ha dettato una speciale disciplina per i datori di lavoro pubblici, che hanno usufruito della sospensione prevista dall’art. 13 dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive proroghe e integrazioni. Tale disciplina, che è stata disposta in deroga – come anticipato nella premessa – all’interpretazione autentica introdotta dall’art. 6, comma 1bis, del citato Decreto Legge n. 263/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 290/2006, dispone termini e modalità di recupero agevolate uniformemente applicabili ai datori di lavoro pubblici e a quelli privati.

Pertanto, in applicazione dell’art. 2, comma 109, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 103, i datori di lavoro, ubicati nelle Regioni Marche ed Umbria interessati dalla sospensione, sono tenuti a corrispondere l’ammontare dovuto per contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%, in 120 rate mensili di pari importo, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.

Si precisa che la definizione agevolata può essere concessa in tutti i casi in cui sia stato sospeso il versamento delle quote a carico del lavoratore dipendente, anche in assenza di sospensione della contribuzione a carico dell’ente.

Detti soggetti devono provvedere al versamento dell’ammontare dovuto, ridotto nella percentuale sopra specificata, sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del dipendente, anche per il personale cessato a qualsiasi titolo dal servizio ovvero trasferito successivamente alla sospensione contributiva.

La definizione agevolata di versamento si estende chiaramente agli enti costituiti – successivamente al fenomeno calamitoso in esame – per fusione, incorporazione, scorporo, etc. di enti a suo tempo interessati dalle sospensioni.

Le singole Amministrazioni aventi sede nei territori interessati dalla calamità in oggetto sono tenute, quindi, a presentare apposita richiesta alle Sedi provinciali Inpdap, competenti per territorio, con l’indicazione della somma dovuta e del numero di rate con le quali intendono regolarizzare, fino al limite massimo di 120.

I dati relativi ai versamenti effettuati a tal fine dovranno essere indicati nel Quadro Z2 della DMA valorizzando il punto 3 “Tipologia di Versamento”, con il codice 33 “Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”.

Analogamente, il versamento dovrà riportare lo stesso numero di codice 33.

Il mancato versamento delle rate dovute per la definizione agevolata entro le scadenze indicate dalla disposizione in commento non determina l’inefficacia della 4

definizione stessa ma l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni nei casi di mancato ovvero tardivo versamento.

La Direzione Centrale Entrate di questo Istituto provvederà direttamente presso gli Organi competenti al recupero degli oneri finanziari derivanti dalla definizione agevolata di cui trattasi, la cui copertura è stata prevista dal citato art. 3, comma 2bis.

2) EVENTI SISMICI DEL 31 OTTOBRE 2002

Il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2, all’art. 6, comma 4bis, ha previsto l’estensione delle disposizioni recate dall’articolo 3 di cui al precedente punto 1) per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003.

In conformità a quanto sopra, la definizione agevolata si applica ai datori di lavoro, per le quote a proprio carico e/o per quelle a carico dei lavoratori dipendenti, ubicati nei seguenti comuni:

• PROVINCIA DI CAMPOBASSO: Bonefro, Castellino del Biferno, Casacalenda, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ripabottoni, Rotello, Ururi.

• PROVINCIA DI FOGGIA: Castelnuovo Monterotaro, Pietra Montecorvino.

In merito alle modalità e ai termini si rinvia a quanto già argomentato nel punto 1).

Anche per tali fattispecie, la Direzione Centrale Entrate di questo Istituto provvederà direttamente, presso gli Organi competenti, al recupero degli oneri finanziari derivanti dalla definizione agevolata di cui trattasi, la cui copertura è stata prevista dal citato art. 6, comma 4bis e 4ter.

Per i restanti territori non interessati dalle definizioni agevolate, la predetta Direzione Centrale provvederà ad emanare apposita nota operativa con le indicazioni relative al recupero dei contributi sospesi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Giuseppina Santiapichi)

(f.to G. Santiapichi)