INPDAP
Circolare 27.3.2006 n° 7
Modalità operative compilazione
DMA e relativo versamento contributivo per la Cassa Pensioni Ufficiali
Giudiziari.
L’art. 44 comma 9 del Decreto
Legge 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326, ha previsto,
a partire dal gennaio 2005, la trasmissione mensile in via telematica dei dati
retributivi e delle informazioni necessarie per l’implementazione delle
posizioni assicurative da parte dei sostituti d’imposta tenuti al rilascio
della certificazione di cui ai commi 6 ter e 6 quater dell’art. 4 del D.P.R.
22/7/1998 n. 322.
Le istruzioni per la
compilazione delle denunce mensili sono state impartite dall’INPDAP con
circolare n. 59/2004. Gli Uffici NEP, quali sostituti d’imposta per gli
iscritti alla Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari, sono tenuti ad inviare la
Denuncia mensile analitica.
Il Ministero della Giustizia
con circolare prot. n. 6/611/035/CA del 29/04/2005 e l’INPDAP con nota
operativa n. 10227 del 26/05/2005 hanno convenuto che gli Uffici NEP, così come
avviene per gli altri sostituti d’imposta, versino mensilmente le quote
contributive del proprio personale per Contributi pensionistici, Fondo Credito
ed Opera di Previdenza.
In via transitoria, solo per
l’anno 2005, per la richiesta della parte di contributi dovuti dal Ministero,
si è mantenuta l’emissione, da parte delle Corti d’Appello, di ruoli generali e
suppletivi al fine di quantificare gli stessi.
Le Corti d'Appello, pertanto,
dovranno trasmettere all'INPDAP, qualora non avessero già provveduto, i ruoli
con le modalità fin ora in uso, per consentire la chiusura contabile dell’anno
2005.
A partire dal corrente anno, i
Dirigenti degli uffici NEP comunicheranno alle Corti d’Appello, in maniera
sistematica, i dati delle Denunce Mensili Analitiche dei progressivi mesi
dell’anno, inerenti alle quote contributive a carico del Ministero della
Giustizia (datore di lavoro), per consentire alle predette Corti di assemblare
i relativi dati per ogni mese di riferimento riguardo a tutti gli uffici NEP di
propria competenza e trasmetterli al Ministero della Giustizia, in modo da
permettere a quest’ultimo di versare il contributo a suo carico relativamente
alle singole mensilità di cui trattasi.
Per quanto riguarda gli
Ufficiali Giudiziari distaccati presso l’Amministrazione Centrale, il Ministero
della Giustizia comunicherà ai Dirigenti degli uffici NEP ai quali i predetti
funzionari appartengono, per il tramite delle Corti d’Appello, i dati relativi
al trattamento economico accessorio corrisposto, per il loro inserimento nella
D.M.A. immediatamente successiva all’acquisizione dei dati stessi.
In applicazione di quanto
previsto con la circolare 59/2004, gli Uffici NEP indicheranno, nei quadri E0
e/o V1 del tracciato DMA, gli imponibili maturati a favore del personale
UNEP (totale complessivo). Nella sezione II° dei medesimi quadri, da compilarsi
nel caso in cui Enti o Amministrazioni diversi dal sostituto dichiarante
effettuino versamenti di contributi riportati nella sezione I del quadro E0, i
Dirigenti degli Uffici NEP dovranno indicare: il contributo con l’indicazione
del relativo codice, il codice fiscale del Ministero, l’imponibile sul quale va
versato il contributo e l’importo dovuto.
Anche per la denuncia del
contributo “Opera di Previdenza” si dovranno seguire le stesse modalità e il
relativo versamento non dovrà più essere effettuato all’Erario, ma direttamente
a questo Istituto.
Pertanto i versamenti, sia
della quota a carico iscritto (2.50%) esclusi i neo assunti a partire dal
15/12/2004, sia quella a carico dell’Amministrazione (7.10%), dovranno affluire
sul conto corrente infruttifero n. 20005, acceso presso la Tesoreria Centrale
dello Stato, intestato “INPDAP GESTIONE AUTONOMA – A – OPERA di PREVIDENZA” .
In riferimento al particolare
modo di contabilizzazione e pagamento degli emolumenti degli Ufficiali
Giudiziari si precisano le modalità di compilazione della Denuncia Mensile
Analitica.
MODALITA' OPERATIVE
Gli uffici NEP, che in
conseguenza della tipologia della retribuzione, strettamente vincolata ai
diritti riscossi ed alla successiva liquidazione degli stessi, non possano
provvedere al pagamento degli stipendi senza che sia decorso l'intero mese,
potranno utilizzare il modello V1 con codice “causale variazione 2”.
Il periodo di riferimento da
indicare sul frontespizio è il mese in cui avviene il pagamento degli
emolumenti sia principali che accessori (trasferte e percentuali ecc.); campo
“data inizio e data fine periodo” vanno indicati i periodi del mese cui il
pagamento si riferisce. Il campo “codice aliquota” deve essere valorizzato con
codice 1 (aliquota di competenza).
Al riguardo si precisa che
l’aliquota di cassa si applica ai sensi dell' art.2 comma 9 legge 335/95 (cfr.
circolare n. 63486 della Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali del
17/2/1997 ed art. 26 della legge n.160/75) solo per le gratificazioni annuali e
periodiche (13^ e 14^ mensilità), i conguagli di retribuzioni spettanti a
seguito di norme di legge o di contratti aventi effetto retroattivo e premio di
produzione (contratti di II livello).
Esempio:
-stipendio mese di marzo 2005
-pagamento stipendio entro il
25 aprile 2005
-versamento contributivo entro
il 15 maggio 2005
-trasmissione DMA entro fine
maggio 2005
dovranno essere utilizzate le
seguenti modalità:
-quadro V1 con campo codice
variazione 2
-periodo di riferimento
frontespizio 04/2005
-campi data inizio e data fine
periodo del V1 dal 01/03/2005 al 31/03/2005.
Infine, a seguito di dubbi
interpretativi della circolare 59 sollevati dalle Corti D'Appello, si riportano
qui di seguito ulteriori approfondimenti:
A) Aspettativa per motivi di
salute (art. 24 R.D.L. del 03/03/38
n.680).
Per i dipendenti in aspettativa
per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi a carico Ente
ed a carico iscritto sono liquidati sulla retribuzione cui l’iscritto avrebbe
avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo. L’Ente ha diritto di rivalsa
verso l’iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionato
all’assegno effettivamente corrisposto durante l’interruzione di servizio.
B) Assenze per malattia – Compilazione del Campo 26 “Retribuzione fissa e
continuativa” –
Nel confermare quanto riportato
nella FAQ pubblicata nel sito INPDAP - AREA DMA – Entrate circa i periodi di
malattia con retribuzione ridotta, si precisa che i periodi di aspettativa
senza retribuzione concessa al personale dipendente da Enti ed Amministrazioni,
che in casi di particolare gravità sono di ulteriori 18 mesi (con diritto alla
conservazione del posto), sono utili ai fini pensionistici solo se previsti dai
rispettivi CCNL.
C) Indennità non annualizzabili
– Nel campo 32 (totale imponibile
pensionistico per il periodo) va indicata la somma complessiva degli emolumenti
indicati nei relativi campi (26 – 27 – 31).
Ai fini dell’Opera di Previdenza
concorrono le seguenti voci:
- Stipendio base – per 13
mensilità;
- Indennità Integrativa
Speciale (fino al 31.12.2002 il 60%, dall’1.1.2003 conglobata nello stipendio)
– per 13 mensilità;
- Retribuzione individuale
di anzianità – per 13 mensilità;
- Indennità di
amministrazione (dall’1.1.2000) - per 12 mensilità.
Detti emolumenti vanno indicati
nel campo 35 “Imponibile TFS” del Quadro E0 e/o V1 (che coincide con la base
contributiva pari all’80%).
D) Malattia con retribuzione
ridotta – Nel caso di malattia con
retribuzione ridotta il versamento contributivo deve essere effettuato ai fini
previdenziali (Opera di Previdenza) sulla retribuzione virtuale intera (quota
ente 7,10 quota dipendente 2,50) sulla base contributiva pari all’80%.
E) Arretrati anni precedenti
– Il
quadro V1 va compilato anche nel caso in cui, nel mese oggetto di denuncia, si
verifichino eventi per i quali occorre integrare o rettificare le informazioni
relative ai dati retributivi e contributivi riguardanti periodi
anteriori all’1/1/2005.
F) Assenze per astensione
facoltativa per maternità retribuita al 30% -
La retribuzione virtuale
relativa ai periodi coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici
va indicata nel campo retribuzioni fisse e continuative (campo 26). L’indicazione
dell’apposito codice “tipo servizio” 9 determinerà la copertura figurativa da
parte di questo Istituto della restante percentuale del 70%. Gli importi
accessori, per il periodo di riferimento, vanno indicati nella misura spettante
nel relativo campo.
Nel caso di assenza per
malattia con retribuzione ridotta, ai fini previdenziali TFS/TFR, va indicata
la retribuzione virtuale.
G) Trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale – Nel caso di part-time il campo 15 del quadro E0 e/o
V1 non va valorizzato (pag.20 - circolare 59/2004). La Denuncia va presentata
solo per i mesi in cui il dipendente riceve la retribuzione, avendo cura di
indicare la tipologia corretta e la percentuale di part-time. Tali indicazioni
permettono, peraltro, di valutare correttamente lo stato giuridico del
dipendente anche nei periodi in cui non viene retribuito.
H) Regime TFR – Nel campo 43 “Retribuzione teorica tabellare” va
indicata la retribuzione tabellare ai fini del calcolo della prestazione (Retribuzione
c.d. virtuale), vale a dire la prestazione che spetterebbe al dipendente se
lavorasse un mese intero, senza abbattimento all’80% e senza rateo di 13^,
tenendo conto del tipo impiego.
Nel campo 44 “Retribuzione
utile ai fini TFR” vanno indicate le retribuzioni effettivamente percepite dal
dipendente e senza abbattimento all’80%. La 13^ mensilità va
denunciata nel mese in cui viene corrisposta.
Circolare n.30 del 1° agosto
2002 della Direzione Centrale delle Prestazioni di Fine Servizio e Previdenza Complementare
(cfr. le FAQ pubblicate nel sito INPDAP - AREA DMA – Previdenza).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Marchione)
f.to L. Marchione