INPDAP

 

Circolare 27.3.2006 n° 7

 

Modalità operative compilazione DMA e relativo versamento contributivo per la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari.

 

L’art. 44 comma 9 del Decreto Legge 30/09/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326, ha previsto, a partire dal gennaio 2005, la trasmissione mensile in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative da parte dei sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6 ter e 6 quater dell’art. 4 del D.P.R. 22/7/1998 n. 322.

Le istruzioni per la compilazione delle denunce mensili sono state impartite dall’INPDAP con circolare n. 59/2004. Gli Uffici NEP, quali sostituti d’imposta per gli iscritti alla Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari, sono tenuti ad inviare la Denuncia mensile analitica.

Il Ministero della Giustizia con circolare prot. n. 6/611/035/CA del 29/04/2005 e l’INPDAP con nota operativa n. 10227 del 26/05/2005 hanno convenuto che gli Uffici NEP, così come avviene per gli altri sostituti d’imposta, versino mensilmente le quote contributive del proprio personale per Contributi pensionistici, Fondo Credito ed Opera di Previdenza.

In via transitoria, solo per l’anno 2005, per la richiesta della parte di contributi dovuti dal Ministero, si è mantenuta l’emissione, da parte delle Corti d’Appello, di ruoli generali e suppletivi al fine di quantificare gli stessi.

Le Corti d'Appello, pertanto, dovranno trasmettere all'INPDAP, qualora non avessero già provveduto, i ruoli con le modalità fin ora in uso, per consentire la chiusura contabile dell’anno 2005.

A partire dal corrente anno, i Dirigenti degli uffici NEP comunicheranno alle Corti d’Appello, in maniera sistematica, i dati delle Denunce Mensili Analitiche dei progressivi mesi dell’anno, inerenti alle quote contributive a carico del Ministero della Giustizia (datore di lavoro), per consentire alle predette Corti di assemblare i relativi dati per ogni mese di riferimento riguardo a tutti gli uffici NEP di propria competenza e trasmetterli al Ministero della Giustizia, in modo da permettere a quest’ultimo di versare il contributo a suo carico relativamente alle singole mensilità di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli Ufficiali Giudiziari distaccati presso l’Amministrazione Centrale, il Ministero della Giustizia comunicherà ai Dirigenti degli uffici NEP ai quali i predetti funzionari appartengono, per il tramite delle Corti d’Appello, i dati relativi al trattamento economico accessorio corrisposto, per il loro inserimento nella D.M.A. immediatamente successiva all’acquisizione dei dati stessi.

In applicazione di quanto previsto con la circolare 59/2004, gli Uffici NEP indicheranno, nei quadri E0 e/o V1 del tracciato DMA, gli imponibili maturati a favore del personale UNEP (totale complessivo). Nella sezione II° dei medesimi quadri, da compilarsi nel caso in cui Enti o Amministrazioni diversi dal sostituto dichiarante effettuino versamenti di contributi riportati nella sezione I del quadro E0, i Dirigenti degli Uffici NEP dovranno indicare: il contributo con l’indicazione del relativo codice, il codice fiscale del Ministero, l’imponibile sul quale va versato il contributo e l’importo dovuto.

Anche per la denuncia del contributo “Opera di Previdenza” si dovranno seguire le stesse modalità e il relativo versamento non dovrà più essere effettuato all’Erario, ma direttamente a questo Istituto.

Pertanto i versamenti, sia della quota a carico iscritto (2.50%) esclusi i neo assunti a partire dal 15/12/2004, sia quella a carico dell’Amministrazione (7.10%), dovranno affluire sul conto corrente infruttifero n. 20005, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato “INPDAP GESTIONE AUTONOMA – A – OPERA di PREVIDENZA” .

In riferimento al particolare modo di contabilizzazione e pagamento degli emolumenti degli Ufficiali Giudiziari si precisano le modalità di compilazione della Denuncia Mensile Analitica.

 

MODALITA' OPERATIVE

Gli uffici NEP, che in conseguenza della tipologia della retribuzione, strettamente vincolata ai diritti riscossi ed alla successiva liquidazione degli stessi, non possano provvedere al pagamento degli stipendi senza che sia decorso l'intero mese, potranno utilizzare il modello V1 con codice “causale variazione 2”.

Il periodo di riferimento da indicare sul frontespizio è il mese in cui avviene il pagamento degli emolumenti sia principali che accessori (trasferte e percentuali ecc.); campo “data inizio e data fine periodo” vanno indicati i periodi del mese cui il pagamento si riferisce. Il campo “codice aliquota” deve essere valorizzato con codice 1 (aliquota di competenza).

Al riguardo si precisa che l’aliquota di cassa si applica ai sensi dell' art.2 comma 9 legge 335/95 (cfr. circolare n. 63486 della Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali del 17/2/1997 ed art. 26 della legge n.160/75) solo per le gratificazioni annuali e periodiche (13^ e 14^ mensilità), i conguagli di retribuzioni spettanti a seguito di norme di legge o di contratti aventi effetto retroattivo e premio di produzione (contratti di II livello).

Esempio:

-stipendio mese di marzo 2005

-pagamento stipendio entro il 25 aprile 2005

-versamento contributivo entro il 15 maggio 2005

-trasmissione DMA entro fine maggio 2005

dovranno essere utilizzate le seguenti modalità:

-quadro V1 con campo codice variazione 2

-periodo di riferimento frontespizio 04/2005

-campi data inizio e data fine periodo del V1 dal 01/03/2005 al 31/03/2005.

Infine, a seguito di dubbi interpretativi della circolare 59 sollevati dalle Corti D'Appello, si riportano qui di seguito ulteriori approfondimenti:

A) Aspettativa per motivi di salute (art. 24 R.D.L. del 03/03/38 n.680).

Per i dipendenti in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi a carico Ente ed a carico iscritto sono liquidati sulla retribuzione cui l’iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo. L’Ente ha diritto di rivalsa verso l’iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionato all’assegno effettivamente corrisposto durante l’interruzione di servizio.

B) Assenze per malattia – Compilazione del Campo 26 “Retribuzione fissa e continuativa” –

Nel confermare quanto riportato nella FAQ pubblicata nel sito INPDAP - AREA DMA – Entrate circa i periodi di malattia con retribuzione ridotta, si precisa che i periodi di aspettativa senza retribuzione concessa al personale dipendente da Enti ed Amministrazioni, che in casi di particolare gravità sono di ulteriori 18 mesi (con diritto alla conservazione del posto), sono utili ai fini pensionistici solo se previsti dai rispettivi CCNL.

C) Indennità non annualizzabili – Nel campo 32 (totale imponibile pensionistico per il periodo) va indicata la somma complessiva degli emolumenti indicati nei relativi campi (26 – 27 – 31).

Ai fini dell’Opera di Previdenza concorrono le seguenti voci:

- Stipendio base – per 13 mensilità;

- Indennità Integrativa Speciale (fino al 31.12.2002 il 60%, dall’1.1.2003 conglobata nello stipendio) – per 13 mensilità;

- Retribuzione individuale di anzianità – per 13 mensilità;

- Indennità di amministrazione (dall’1.1.2000) - per 12 mensilità.

Detti emolumenti vanno indicati nel campo 35 “Imponibile TFS” del Quadro E0 e/o V1 (che coincide con la base contributiva pari all’80%).

D) Malattia con retribuzione ridotta – Nel caso di malattia con retribuzione ridotta il versamento contributivo deve essere effettuato ai fini previdenziali (Opera di Previdenza) sulla retribuzione virtuale intera (quota ente 7,10 quota dipendente 2,50) sulla base contributiva pari all’80%.

E) Arretrati anni precedenti –  Il quadro V1 va compilato anche nel caso in cui, nel mese oggetto di denuncia, si verifichino eventi per i quali occorre integrare o rettificare le informazioni relative ai dati retributivi e contributivi riguardanti periodi

anteriori all’1/1/2005.

F) Assenze per astensione facoltativa per maternità retribuita al 30% -

La retribuzione virtuale relativa ai periodi coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici va indicata nel campo retribuzioni fisse e continuative (campo 26). L’indicazione dell’apposito codice “tipo servizio” 9 determinerà la copertura figurativa da parte di questo Istituto della restante percentuale del 70%. Gli importi accessori, per il periodo di riferimento, vanno indicati nella misura spettante nel relativo campo.

Nel caso di assenza per malattia con retribuzione ridotta, ai fini previdenziali TFS/TFR, va indicata la retribuzione virtuale.

G) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale – Nel caso di part-time il campo 15 del quadro E0 e/o V1 non va valorizzato (pag.20 - circolare 59/2004). La Denuncia va presentata solo per i mesi in cui il dipendente riceve la retribuzione, avendo cura di indicare la tipologia corretta e la percentuale di part-time. Tali indicazioni permettono, peraltro, di valutare correttamente lo stato giuridico del dipendente anche nei periodi in cui non viene retribuito.

H) Regime TFR – Nel campo 43 “Retribuzione teorica tabellare” va indicata la retribuzione tabellare ai fini del calcolo della prestazione (Retribuzione c.d. virtuale), vale a dire la prestazione che spetterebbe al dipendente se lavorasse un mese intero, senza abbattimento all’80% e senza rateo di 13^, tenendo conto del tipo impiego.

Nel campo 44 “Retribuzione utile ai fini TFR” vanno indicate le retribuzioni effettivamente percepite dal dipendente e senza abbattimento all’80%. La 13^ mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta.

Circolare n.30 del 1° agosto 2002 della Direzione Centrale delle Prestazioni di Fine Servizio e Previdenza Complementare (cfr. le FAQ pubblicate nel sito INPDAP - AREA DMA – Previdenza).

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luigi Marchione)

f.to L. Marchione