(Circolare 11 giugno 2004 numero 37)
OGGETTO: Decreto 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all’articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Sommario:
1. Premessa
3. Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario
4. Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario
5. Commissioni mediche di seconda istanza
6.4 Accertamento sanitario riferito ad altre forme di inabilità
Allegato (Elenco commissioni mediche di verifica)
1. Premessa
Per il riconoscimento di infermità derivanti o non da causa di servizio, l’articolo 9 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 individuava una pluralità di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero Commissione medica di verifica di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n.157/1997 come modificato dal Dlgs n. 278/1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonché con l’organizzazione anche territoriale della sanità militare.
L’articolo 6, comma 13, del medesimo DPR demandava ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare alle suddette strutture.
Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e delle salute (di seguito denominato Decreto), con il quale vengono definiti i “criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori”.
Nella presente Circolare vengono analizzati esclusivamente i riflessi pensionistici connessi alle nuove disposizioni in materia di accertamento sanitario per la concessione della pensione di privilegio ovvero di un trattamento pensionistico riferito ad altre forme di inabilità nei confronti del personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza nonché del personale delle amministrazioni statali per le quali l’Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Le disposizioni previste dal Decreto trovano applicazione nei confronti di tutti i pubblici dipendenti di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio nonché per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità.
Poiché il Decreto non è da considerarsi un regolamento ma un atto amministrativo immediatamente esecutorio, esso è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 23 febbraio 2004.
Pertanto, gli organismi sanitari citati in premessa assumono le nuove competenze esclusivamente per le domande ad essi presentate a partire dal 23 febbraio 2004; per contro, ai sensi dell’articolo 9 del decreto in oggetto, rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospedaliere per le effettuazioni degli accertamenti sanitari relativi ad istanze alle stesse presentate sino al giorno 22 febbraio 2004.
3. Assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario (*)
L’articolo 3 del Decreto opera una netta distinzione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari a seconda della diversa amministrazione pubblica di appartenenza del personale. In particolare:
a) nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia,
anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere. Le CMO territorialmente competenti (il cui elenco è riportato negli allegati D/1 e D/2 del Decreto) sono quelle individuate sulla base dell’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se l’iscritto è pensionato o deceduto, della residenza, rispettivamente, del pensionato o dell’avente diritto. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno non appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia gli accertamenti sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio o il pensionato o l’avente diritto risiedono. In caso contrario i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica di cui all’articolo 2-bis, comma
2, del Dlgs 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del Dlgs 29 giugno 1998, n. 278, competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori.
b) Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione medica operante presso l’Azienda sanitaria locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell’avente diritto, qualora l’iscritto sia, rispettivamente, pensionato
o deceduto.
c) Nei confronti degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l’ente di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell’avente diritto qualora l’iscritto sia, rispettivamente, pensionato o deceduto (allegato 1).
Al fine di individuare i criteri per l’assegnazione delle domanda alle tre diverse tipologie di organismi di accertamento sanitario, in funzione della natura giuridica dell’Amministrazione, Corpo o Ente datore di lavoro cui appartiene il dipendente, si allega la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 426 del 26 aprile 2004 (il link rimanda al sito Inpdap).
4. Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario (*)
L’articolo 4 del Decreto prevede l’invio delle domande ad altro organismo di accertamento medico previsto dal regolamento n. 461/2001 qualora la competente Commissione medica, per comprovati eventi eccezionali, non sia in condizioni di operare l’accertamento stesso.
Tale ricorso alternativo riveste carattere straordinario derivante da fatti od eventi particolari non connessi con l’organizzazione interna dell’organismo preposto all’accertamento.
5. Commissioni mediche di seconda istanza (*)
Con le disposizioni contenute nel DPR 461/2001 si è inteso omogeneizzare, nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, le fasi procedimentali riguardanti l’accertamento sanitario delle infermità o lesioni, modificando, altresì, le ipotesi di intervento della Commissione medica di seconda istanza.
Tale Commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dall’entrata in vigore della legge n. 416/1926, ed è ora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (siano esse Commissioni mediche ospedaliere, Commissioni mediche AASSLL o Commissioni mediche di verifica, secondo la ripartizione stabilita
dall’articolo 3 del decreto).
Ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del citato DPR 461/2001 l’intervento della Commissione medica di seconda istanza è circoscritto ai soli ricorsi avverso i giudizi di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
La competenza territoriale delle Commissioni mediche di seconda istanza è indicata nelle tabelle allegato D del Decreto.
6.1 Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla CTPS.
A far data dal 23 febbraio 2004 la Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente alla liquidazione del trattamento pensionistico, deve trasmettere la domanda di pensione di privilegio, unitamente all’eventuale documentazione presentata dal richiedente, alla Commissione medica di verifica ovvero, nel caso di ex dipendente di ente pubblico non economico, alla Commissione medica ASL territorialmente competente in base alla residenza del pensionato.
Ciò in quanto, in virtù dell’articolo 3 del Decreto, l’organismo competente agli accertamenti sanitari è comunque individuato in base alla natura dell’ente di appartenenza dell’ex dipendente [cfr. paragrafo 3) della presente Circolare].
Le medesime Commissioni si pronunciano anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell’iscritto deceduto in attività di servizio.
Si ribadisce che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto in oggetto, rimangono di competenza delle Commissioni mediche ospedaliere le istanze inviate dall’Inpdap e pervenute alle stesse entro il giorno 22 febbraio 2004.
Nulla è innovato in merito alle modalità ed ai termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al DPR n. 461/2001 e, pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Informativa Inpdap n. 19 del 2 aprile 2003, adeguandole per le sole parti interessate alle nuove disposizioni.
E’ appena il caso di accennare che, in applicazione del più volte citato articolo 3, comma 1 del Decreto, per il personale militare nonché per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere.
6.2 Accertamento sanitario ai fini della concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale iscritto alla C.P.D.E.L, C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G. (*)
In mancanza di esplicita abrogazione, ai fini dell’attribuzione di un trattamento pensionistico privilegiato nei confronti del personale in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui all’articolo 12 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (con l’intervento del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, il quale è chiamato ad esprimersi sull’esistenza, all’atto della
cessazione dal servizio, di un nesso di causalità tra l’inabilità sopravvenuta e l’attività lavorativa svolta) nonché quelle previste dagli articoli 48 e 54 del Dlgt 7 gennaio 1917, n. 295, che rispettivamente demandano la competenza in materia di accertamento sanitario alle Commissioni mediche ospedaliere e la predisposizione di apposita relazione amministrativa agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture).
Nel confermare, pertanto, le istruzioni operative fornite con Circolare n. 23 del 24 giugno 2002 e Informativa n. 34 del 4 luglio 2003, si fa tuttavia presente che, in casi del tutto eccezionali, qualora sussista un verbale di visita medico collegiale di un organismo di accertamento sanitario diverso dalla CMO, contenente il riconoscimento dell’inabilità e redatto secondo le disposizioni di
cui all’articolo 3 e seguenti del Decreto, le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap sono autorizzate, una volta acquisita la relazione amministrativa da parte degli Uffici Territoriali del Governo, a proseguire l’iter procedurale per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio inoltrando tutta la documentazione al competente Comitato tecnico per le pensioni privilegiate, al fine di acquisirne il prescritto parere in merito al nesso di causalità.
6.3 Accertamento sanitario nei confronti di tutti i dipendente pubblici iscritti all’Inpdap ai fini della concessione della pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 - Decreto ministeriale n. 187/1997. (*)
L’articolo 2, comma 12, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 testualmente recita “Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.
Conseguentemente, a far data dal 23 febbraio 2004, gli organismi deputati all’accertamento clinico sono le Commissioni mediche ASL e le Commissioni mediche di verifica territorialmente competenti in base alla residenza dei pensionati a seconda che si tratti, rispettivamente, di ex personale appartenente ad enti pubblici non economici ovvero ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n.165/2001. Saranno le stesse Commissioni a pronunciarsi anche sulle infermità o lesioni nei confronti del pensionato deceduto ovvero dell’iscritto deceduto in attività di servizio.
Nulla è innovato in merito alle modalità e termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al D.M. 8 maggio 1997, n. 187 come modificato dall’articolo 18, comma 2, del D.P.R n. 461/2001; pertanto, le Sedi devono continuare a seguire le istruzioni impartite con Circolare n. 57 del 24 ottobre 1997, adeguandola per i soli aspetti riguardanti gli organismi interessati agli accertamenti sanitari come sopra illustrati.
Anche in tale fattispecie, gli accertamenti sanitari nei confronti del personale militare nonché dei dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’interno continuano ad essere effettuati dalla Commissioni mediche ospedaliere, secondo quanto indicato al paragrafo 3, lettera a) della presente circolare.
Resta inteso che qualora ad un iscritto sia stata riconosciuta un’inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, anteriormente all’entrata in vigore del Decreto, e dal verbale della CMO risulti una data prestabilita ai fini della revisione dello stato di inabilità, sarà cura delle Sedi richiedere alla medesima commissione di sottoporre l’interessato a nuova visita alla scadenza
del termine di rivedibilità, ancorché successivo alla data del 23 febbraio 2004.
6.4. Accertamento sanitario riferito ad altre forme di inabilità (*)
Occorre rilevare che nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, già l’articolo 15 del D.P.R. n. 461/2001 aveva demandato gli accertamenti sanitari di inidoneità ed altre forme di inabilità alla Commissione medica ospedaliera, abrogando esplicitamente gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del D.P.R. n. 3/1957 [articolo 20, comma 1, lettera c) del D.P.R n. 461/2001].
A far data dal 23 febbraio 2004 anche tali accertamenti devono essere demandati alle Commissioni di cui al Decreto secondo le competenze indicate al paragrafo 3 della presente Circolare; resta fermo quanto previsto dagli articoli 42 e 52 del D.P.R. n. 1092/1973 in merito ai requisiti contributivi richiesti per l’eventuale trattamento pensionistico di inabilità.
Per contro, per quanto riguarda gli iscritti alla C.P.D.E.L, C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G. le disposizioni del Decreto non hanno abrogato quanto previsto dall’articolo 13 della legge n. 274/1991 che demanda, ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità, l’accertamento clinico alle Aziende sanitarie locali con la specifica che il collegio medico sia integrato da un medico in rappresentanza delle Casse pensioni cui il lavoratore risulta iscritto.
In via del tutto eccezionale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure e disorganicità del sistema, le Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto possono ritenere, tuttavia, valido non solo il verbale di visita medico-collegiale delle Aziende sanitarie locali ma anche il verbale rilasciato dalle altre Commissioni previste dal decreto in esame, purché da tale verbale, conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 379/1955, risulti:
- un’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- un’inabilità permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero un’inidoneità al servizio di istituto.
Occorre, tuttavia, tenere presente che qualora dai verbali di accertamento sanitario risulti un’inabilità temporanea la stessa, in base alle disposizioni vigenti, non costituisce titolo per il riconoscimento, da parte di questo Istituto, di un trattamento pensionistico di inabilità.
7. Benefici economici per invalidi o mutilati per causa di servizio – articoli 43 e 44 del R.D. 1290/1922 e legge n. 539/1950. (*)
In via preliminare si ricorda che i benefici indicati in oggetto vengono attribuiti dall’ente datore sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o contratto) come incremento economico sul trattamento retributivo dell’interessato.
Prima dell’entrata in vigore del DPR 461/2001 tali provvidenze, legittimamente conferite a seguito del riconoscimento dell’infermità da parte della Commissione medico ospedaliera, potevano essere attribuite anche nel caso in cui il già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in sede di valutazione dell’equo indennizzo o pensione di privilegio, si fosse pronunciato in maniera difforme
rispetto alla Commissione medico ospedaliera.
Con il Regolamento 461/2001 è stata operata una chiara distinzione tra le competenze relative all’accertamento clinico e quelle relative all’accertamento del nesso di causalità, con la conseguenza che le commissioni mediche sono competenti a pronunciarsi esclusivamente sulla patologia riscontrata mentre l’esistenza del rapporto di causalità tra il fatto di servizio e l’insorgenza dell’infermità è affidata in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di
servizio.
Alla luce di quanto sopra, per i verbali emessi a partire dal 22 gennaio 2002, l’ente datore di lavoro potrà adottare il relativo provvedimento formale solo una volta acquisito sia il verbale della commissione medica sia il parere del Comitato di verifica, quale unico organo deputato all’esame della dipendenza della causa di servizio dell’infermità.
Si rammenta, infine, che per l’individuazione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari, a partire dal 23 febbraio 2004, si dovrà fare riferimento al criterio della diversa amministrazione pubblica di appartenenza del personale, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto in esame.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
F.to Marchione
INDIRIZZI DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA
(aggiornate al 5 aprile 2004) (*)
1 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Piersanti Mattarella N.31g 92100 AGRIGENTO
2 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Cardinal Massaia 2/B 15100 ALESSANDRIA
3 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Palestro 15 60122 ANCONA
4 Alla Commissiome Medica di Verifica Via X Dicembre 1948 N. 23 52100 AREZZO
5 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Bonaccorsi N. 21 63100 ASCOLI PICENO
6 Alla Commissiome Medica di Verifica Vicolo Goito N. 20 14100 ASTI
7 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Pescatori 40 83100 AVELLINO
8 Alla Commissiome Medica di Verifica Corso A. De Gasperi N. 423 70125 BARI
9 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Jacopo Tasso N. 18 32100 BELLUNO
10 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Luigi Pirandello N°13 82100 BENEVENTO
11 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Fratelli Calvi N. 2f 24122 BERGAMO
12 Alla Commissiome Medica di Verifica C.So Europa N. 5/E 13900 BIELLA
13 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Capo Di Lucca N. 31 40126 BOLOGNA
14 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Cefalonia 50 25124 BRESCIA
15 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Rubini, 12 72100 BRINDISI
16 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Ospedale 2 09124 CAGLIARI
17 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Cavour N. 41 93100 CALTANISSETTA
18 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Conte Verde Nn. 33/37 86100 CAMPOBASSO
19 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Vivaldi 51 81100 CASERTA
20 Alla Commissiome Medica di Verifica Corso Sicilia N. 32 95129 CATANIA
21 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Fontana Vecchia N. 36 88100 CATANZARO
22 Alla Commissiome Medica di Verifica Largo S. Maria N. 52 66100 CHIETI
23 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Dei Mille, 5 22100 COMO
24 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Degli Stadi, traversa Einaudi, N. 1/7 87100 COSENZA
25 Alla Commissiome Medica di Verifica Corso Vittorio Emanuele 21 26100 CREMONA
26 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Gobetti 27 12100 CUNEO
27 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Barrafranca N. 1 94100 ENNA
28 Alla Commissiome Medica di Verifica Viale Cavour N. 129 44100 FERRARA
29 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Sant'Anna 2 50129 FIRENZE
30 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Monfalcone N. 78c 71100 FOGGIA
31 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Porta Merlonia N. 6/A 47100 FORLI'
32 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Di Valle Fioretta, 24-Palazzo. Sif 03100 FROSINONE
33 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Urbano Rela , 8 16151 GENOVA
34 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Mazzini N. 6 34170 GORIZIA
35 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Dei Barberi N. 108 58100 GROSSETO
36 Alla Commissiome Medica di Verifica Galleria Isnardi 1/C 18100 IMPERIA
37 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Umbria snc 86170 ISERNIA
38 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Filomusi Guelfi n. 23 67100 L'AQUILA
39 Alla Commissiome Medica di Verifica Piazza Europa N. 11 19124 LA SPEZIA
40 Alla Commissiome Medica di Verifica Viale Pierluigi Nervi n. 270 04100 LATINA
41 Alla Commissiome Medica di Verifica Viale Dello Stadio N. 3 - Palazzo Centrum 73100 LECCE
42 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Dei Lanzi N. 21 57123 LIVORNO
43 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Passaglia N. 188 55100 LUCCA
44 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Benedetto Croce N. 1/12 62100 MACERATA
45 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Ippolito Nievo N. 8 46100 MANTOVA
46 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Eugenio Chiesa, 22 54100 MASSA -CARRARA.
47 Alla Commissiome Medica di Verifica Piazza Matteotti 18 75100 MATERA
48 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Monsignor D'arrigo 5 98122 MESSINA
49 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Saint Bon N. 7 20147 MILANO
50 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Marianini 21/e 41100 MODENA
51 AllaCommissiome Medica di Verifica Via F. Lauria, 80 -Centro Direzionale Isola F8 - 80143 NAPOLI
52 Alla Commissiome Medica di Verifica Viale Dante Alighieri N. 47/D 28100 NOVARA
53 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Costituzione snc 08100 NUORO
54 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Beatrice d'Arborea, snc 09170 ORISTANO
55 Alla Commissiome Medica di Verifica Via G. B. Ricci N. 6 35131 PADOVA
56 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Zarbo 2/b 90135 PALERMO
57 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Gramsci N. 26/C 43100 PARMA
58 Alla Commissiome Medica di Verifica Viale Indipendenza, 9 27100 PAVIA
59 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Martiri Dei Lager N. 77 06100 PERUGIA
60 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Mameli, 9 61100 PESARO
61 Alla Commissiome Medica di Verifica Piazza Italia N. 1 65100 PESCARA
62 Alla Commissiome Medica di Verifica Via San Bartolomeo N. 40 29100 PIACENZA
63 Alla Commissiome Medica di Verifica Lungarno Buozzi N. 11 56127 PISA
64 Alla Commissiome Medica di Verifica Viale Adua 77/79 51100 PISTOIA
65 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Borgo S. Antonio N. 17 33170 PORDENONE
66 Alla Commissiome Medica di Verifica Corso XVIII Agosto N. 44 85100 POTENZA
67 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Archimede N. 17 97100 RAGUSA
68 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Rondinelli N. 6 48100 RAVENNA
69 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Emilio Cuzzocrea N. 42 89128 REGGIO CALABRIA
70 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Caduti Per Servizio N. 4 42100 REGGIO EMILIA
71 Alla Commissiome Medica di Verifica Via C. Verani snc -Palazzo Uffici Finanziari- 02100 RIETI
72 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Nuova Circonvallazione N. 21 47900 RIMINI
73 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Di Villa Fonseca N. 6 00184 ROMA
74 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Domenico Piva N. 23 45100 ROVIGO
75 Alla Commissiome Medica di Verifica Via G. Negri N. 5 84125 SALERNO
76 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Coradduzza 18 07100 SASSARI
77 Alla Commissiome Medica di Verifica Piazza Giulio II, N. 4/7 17100 SAVONA
78 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Lippo Memmi, 2 53100 SIENA
79 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Unione Sovietica, snc 96100 SIRACUSA
80 Alla Commissiome Medica di Verifica Via A. De Simoni N. 13/A 23100 SONDRIO
81 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Pupino N. 1 74100 TARANTO
82 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Orto Agrario Palazzo Uffici Finanziari 64100 TERAMO
83 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Bramante N. 37 05100 TERNI
84 Alla Commissiome Medica di Verifica Corso Bolzano, N. 30 10136 TORINO
85 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Torrearsa, N. 90 91100 TRAPANI
86 Alla Commissiome Medica di Verifica Corso Degli Alpini Nn. 9/13 38100 TRENTO
87 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Capponi, N. 1 31100 TREVISO
88 Alla Commissiome Medica di Verifica Corso Cavour N. 2/2 34132 TRIESTE
89 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Tiberio Deciani N. 105 33100 UDINE
90 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Frattini , 1 21100 VARESE
91 Alla Commissiome Medica di Verifica Dorsoduro 1263a 30170 VENEZIA
92 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Liberazione, ang. via Corridoni, GRAVELLONA TOCE 28883 VERBANIA
93 Alla Commissiome Medica di Verifica Strada per Trino N. 85 13100 VERCELLI
94 Alla Commissiome Medica di Verifica Lungadige Capuleti N. 11 37122 VERONA
95 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Verga S.N.C. 88018 VIBO VALENTIA
96 Alla Commissiome Medica di Verifica Piazzetta Santo Stefano, N. 3 36100 VICENZA
97 Alla Commissiome Medica di Verifica Via Cardarelli N. 6 01100 VITERBO