INPDAP
(Nota Operativa 6.3.2007 n°13)
Personale trasferito dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) all’ETI ora British American Tobacco – BAT emolumenti pensionabili
In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 283/1998, la struttura retributiva complessa del personale richiamato in oggetto è articolata sulle previsioni del CCNL Alimentare integrato dalle specifiche disposizioni necessarie all’armonizzazione dei trattamenti retributivi previsti dal CCNL Aran/Comparto Aziende (cfr. informativa Inpdap n. 43/2003).
A seguito di un successivo accordo tra parti datoriali e sindacali, in data 11 novembre 2005, la struttura della retribuzione è stata così rideterminata:
• minimo tabellare mensile (per 14 mensilità)
• Indennità di contingenza per il settore industriale (per 14 mensilità)
• E.D.R. Dall’accordo interconfederale 31/7/1992 (per 13 mensilità)
• Aumenti periodici di anzianità (per 14 mensilità)
• Indennità di funzione
• Assegno perequativo non riassorbibile.
Concorrono a determinare l’assegno perequativo diversi emolumenti, alcuni dei quali aventi natura stipendiale e come tali già valutati nella quota A) di pensione e maggiorati del 18%, altri riconosciuti pensionabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e quindi valutabili nella quota B) di pensione; indipendentemente dalla natura degli emolumenti che concorrono alla formazione dell’assegno perequativo quest’ultimo, considerato nel suo complesso, concorre alla determinazione della quota A) di pensione e rientra tra le voci assoggettate alla maggiorazione del 18%.
Si precisa, altresì, che l’elemento di trasferimento costituisce un emolumento retributivo avente natura stipendiale, attribuito a titolo di recupero per il mancato incremento che sarebbe spettato nel periodo di vigenza contrattuale del comparto aziende autonome dello Stato, contratto siglato all’Aran in data successiva alla privatizzazione dell’Azienda. Considerata la natura stipendiale dell’emolumento in esame lo stesso, elencato nello schema retributivo previsto dall’Accordo di armonizzazione del 14 giugno 2002, concorre alla determinazione della quota A) di pensione ed è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento; a decorrere dall’11 novembre 2005 l’elemento di trasferimento è conglobato nell’assegno perequativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta che per valorizzare in sede pensionistica un emolumento con la maggiorazione del 18 per cento è necessario che l’ente datore di lavoro provveda al versamento della contribuzione afferente tale incremento retributivo.
Le sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap procederanno alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, secondo le istruzioni impartite con la presente nota, previa acquisizione del nuovo modello PA04 che integra e modifica le informazioni precedentemente trasmesse.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
f.to Dr. Gala